TESTO DI ACCORDO
PROVINCIALE PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEFINITO DAL
COMITATO PERMANENTE PROVINCIALE
TRENTO, 28 GIUGNO
2001
INDICE
Premesse
Capo I,
Principi generali
Capo
II,
Assistenza primaria
Capo
III,
Continuità assistenziale ed emergenza territoriale
Prestazioni
aggiuntive
PREMESSO CHE
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-
l'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 così come
modificato ed integrato dai decreti legislativi 7 dicembre
1993 n. 517 e 19 giugno 1999 n. 229 prevede che il rapporto
tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina
generale sia disciplinato con convenzione da stipularsi
con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative;
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- in applicazione di questa
disposizione normativa, con D.P.R. 28 luglio 2000 n. 270
è stato reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale (di
seguito nel presente atto denominato ACN) per la
regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina
generale.
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RICORDATO CHE
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-
L'ACN demanda ad accordo provinciale la disciplina delle
attività svolte dai medici di medicina generale
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in forma aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall'ACN
stesso;
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- in forma associativa
complessa ed integrata;
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- per il
rispetto di livelli di spesa programmata;
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- ai sensi dellarticolo
73 dell'ACN, l'accordo provinciale è stipulato
dall'organo provinciale competente e dai sindacati
maggiormente rappresentativi dei medici di medicina
generale, mentre il Presidente dell'Ordine dei Medici, o
suo delegato, sottoscrive l'accordo per gli aspetti di
deontologia professionale.
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TUTTO CIO
PREMESSO
La PROVINCIA AUTONOMA di
TRENTO, rappresentata dall'Assessore
alle politiche sociali ed alla salute dottor Mario Magnani,
giusta deliberazione della Giunta provinciale n. _____ di
data ________
Le organizzazioni
sindacali FEDERAZIONE MEDICI, F.l.M.M.G., INTESA SIDACALE - SIMET
CISL MEDICI e S.N.A.M.l. legalmente rappresentate da:
- dott. Antonio Leonardo
Falanga per FEDERAZIONE MEDICI
- dott. Armando Gentilini
per F.l.M.M.G.
- dottor Francesco Amante
per INTESA SINDACALE - SIMET CISL MEDICI
- dottor Renato Zerbinati
per S.N.A.M.I.
CON L'INTERVENTO
del dottor _______ che
partecipa alla sottoscrizione dell'accordo provinciale per gli
aspetti di deontologia professionale, in qualità di _______
dell'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia
di Trento;
SOTTOSCRIVONO IL
SEGUENTE ACCORDO PROVINCIALE.
CAPO
I
Principi
generali
Articolo
1
Oggetto e
durata
1. In armonia con gli
obiettivi della programmazione sanitaria provinciale relativi
allo sviluppo di attività di promozione della salute e
prevenzione, alla qualificazione dell'assistenza di primo
livello, all'integrazione a livello territoriale dei servizi
socio-sanitari e al miglioramento gestionale della medicina di
base, il presente accordo specifica l'applicazione in sede locale
delle previsioni di cui ai D.P.R. n. 270/2000 per i medici di
medicina generale e disciplina gli aspetti rimessi dal medesimo
accordo nazionale alla trattativa locale.
2. Il presente accordo
entra in vigore ed esplica i suoi effetti a decorrere dal 1
luglio 2001 e trova applicazione fino all'approvazione ed entrata
in vigore di successivo accordo provinciale.
Articolo
2
Incompatibilità
1. In relazione alle
disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ACN, oltre alle attività
ivi indicate, sono considerate compatibili con l'attività svolta
in regime di convenzione:
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a)
le attività svolte presso le residenze sanitarie assistenziali
e presso le case di soggiorno per anziani;
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b) le attività svolte a
titolo gratuito a favore di enti e associazioni
che esercitano unicamente attività con finalità
sociali e senza scopo di lucro;
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c)
le attività svolte in centri di alcoologia gestiti dal
Servizio sanitario provinciale;
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d)
le attività svolte nell'ambito di iniziative di formazione
per il personale sanitario.
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2.
Ai sensi della legge
regionale 30 novembre 1993 n. 4, la nomina a sindaco o
assessore del comune, nel cui territorio il medico opera
in regime di convenzione, non costituisce causa di
incompatibilità. Trovano peraltro applicazione, in tale
caso, i disposti di cui agli articoli 25 comma 4, 50
comma 7 e 64 comma 2 dell'ACN.
Articolo
3
Gruppo tecnico per la
formazione continua dei medici di medicina generale
1. Ferme restando le
competenze in ordine all'accreditamento e alla valutazione delle
attività formative attribuite alla costituenda commissione
provinciale per l'ECM, alla regolamentazione organizzativa e alla
proposizione di temi per iniziative di formazione continua dei
medici di medicina generale realizzate a livello provinciale
provvede un gruppo tecnico per la formazione continua composto da:
- due rappresentanti della
Provincia autonoma di Trento;
-
due rappresentanti
dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari
-
un rappresentante
dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
-
tre rappresentanti
congiuntamente designati dalle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente accordo, scelti anche tra i
medici membri di società scientifiche di formazione.
2. In particolare il
gruppo tecnico pèr la formazione continua dei medici di medicina
generale:
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a)
approva ed aggiorna, anche secondo quanto previsto dall'articolo
8 dell'ACN, le norme generali relative all'organizzazione
e gestione delle attività formative e alle modalità di
partecipazione alle medesime;
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b) propone, in coerenza con gli eventuali indirizzi espressi
dal comitato di cui all'articolo 12 dell'ACN, temi prioritari
per le attività di formazione continua;
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c)
propone all'approvazione della Giunta provinciale i compensi
da riconoscere agli animatori.
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Articolo
4
Partecipazione ad
organismi
1. Per la partecipazione
dei medici di medicina generale agli organismi previsti dall'ACN
e dal presente accordo è riconosciuto - a fronte degli oneri di
sostituzione a carico dei medici partecipanti - un rimborso spese
forfetario e onnicomprensivo di Lire 125.000 a seduta.
Articolo
5
Competenze dell'Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari e ambiti di contrattazione
aziendale
1. Sono demandati
all'Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito nel
presente atto denominata A.P.S.S.), tenuto conto delle
disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ACN, i compiti inerenti:
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a)
la formazione e la gestione delle graduatorie. provinciali;
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b)
l'accertamento della sussistenza di eventuali situazioni
di incompatibilità;
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c)
l'adozione dei provvedimenti di instaurazione, sospensione
e cessazione del rapporto convenzionale;
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d)
le operazioni di rilevazione della consistenza associativa
sul territorio provinciale dei medici di medicina generale
e la comunicazione dei relativi dati alle organizzazioni
sindacali, alla Provincia e al Ministero competente;
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e)
il conferimento di incarichi provvisori.
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2. Formano oggetto di
contrattazione tra l'A.P.S.S. e le organizzazioni sindacali le
modalità:
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a)
per l'erogazione delle prestazioni in località carenti,
intese come luoghi all'interno dell'ambito assistenziale
presso i quali si rilevano bisogni di assistenza, specie
con riferimento alle fasce deboli dell'utenza;
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b) per l'attuazione a
livello provinciale o distrettuale dei progetti di cui
all'articolo 15 del presente accordo, finanziati dalla
Provincia, nonché per la relativa attribuzione dei
compensi spettanti ai medici da determinarsi in relazione
all'impegno richiesto a ciascuno e in proporzione al
grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dai
progetti stessi.
|
3.
L'A.P.S.S. organizza
unitariamente le attività di monitoraggio di cui all'articolo 14
dell'ACN, articolando tuttavia le medesime con riferimento ai
singoli distretti sanitari e avvalendosi anche del contributo di
responsabili e di operatori dei distretti. medesimi. Un resoconto
annuale sullo svolgimento delle attività di monitoraggio è
trasmesso alla Provincia e alle organizzazioni sindacali.
Articolo
6
Discipline specifiche
1. Con riferimento agli
istituti giuridici contemplati dall'ACN e per gli aspetti dallo
stesso demandati ad eventuale ulteriore disciplina in sede
locale, il presente accordo provinciale può essere integrato
mediante successivi accordi.
CAPO II
Assistenza
primaria
Articolo
7
Massimale di scelte
1. Non comportano
riduzione del massimale le attività svolte nei centri di
alcoologia in attuazione di specifiche direttive provinciali, le
attività didattiche e quelle comunque connesse alla formazione
di personale sanitario.
2. Nel caso di attività
compatibili svolte presso le residenze sanitarie assistenziali e
le case di soggiorno per anziani, si applica quanto disposto
dall'articolo 10 del presente accordo.
Articolo
8
Indennità di piena
disponibilità
1. L'indennità di piena
disponibilità è mantenuta nel caso di medici che svolgono
attività libero professionale onorata dal paziente fino ad un
massimo di cinque ore, nonché attività didattiche o attività
comunque connesse alla formazione del personale sanitario.
2. Nel caso di attività
svolta presso le residenze sanitarie assistenziali e presso le
case di soggiorno per anziani, si applica quanto disposto
dall'articolo 10.
Articolo
9
Compiti obbligatori del
medico di assistenza primaria
1. Tra i compiti
obbligatori del medico di assistenza primaria rientrano:
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a)
con riferimento ai propri assistiti, le attività delle
Unità Valutative Multidisciplinari (di seguito nel presente
atto denominate UVM) comprensive della compilazione per
ogni paziente della scheda sanitaria e della partecipazione
alle riunioni per la valutazione dei bisogni e la programmazione
degli interventi, nonché le attività di valutazione in
sede di Unità Valutativa Alzheimer (di seguito nel presente
allo denominata UVA);
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b) l'erogazione dell'assistenza domiciliare sia
in forma programmata che integrata, comprensiva quest'ultima
delle cure palliative;
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c) l'effettuazione
delle vaccinazioni antinfluenzali programmate dall'A.P.S.S.
nei confronti delle persone per le quali è prevista
l'assistenza domiciliare in forma programmata o integrata
e per cure palliative, nonché nei confronti dei loro
familiari anziani conviventi.
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2. Per ogni accesso
concordato con il distretto sanitario di riferimento in
assistenza domiciliare programmata (ADP) è riconosciuto un
compenso onnicomprensivo di Lire 45.000. I compensi corrisposti
per detta assistenza non possono superare il 30% dei compensi
mensili fissi, intendendosi per tali l'onorario professionale, il
compenso aggiuntivo e l'indennità di piena disponibilità. Il
limite del 30% può essere modificato da successivo accordo
provinciale integrativo, in relazione ad oggettive maggiori
esigenze di assistenza.
3. Per ogni accesso,
comprensivo delle cure palliative, concordato con il distretto
sanitario di riferimento in assistenza domiciliare integrata (ADI)
è riconosciuto un compenso onnicomprensivo di Lire 80.000.
4. Per ogni caso definito
in sede di UVM è riconosciuto un compenso onnicomprensivo di
Lire 90.000 nonché, per i medici il cui ambulatorio principale
dista oltre 12 chilometri dalla sede dell'UVM, il rimborso delle
spese chilometriche, secondo le tariffe determinate per il
personale medico dipendente dall'A.P.S.S.. Si intende definito il
caso per il quale - previa acquisizione del consenso informato ed
effettuata la valutazione dei bisogni sulla base degli
accertamenti socio sanitari condotti - viene deciso l'intervento
più idoneo. L'accertamento sanitario a carico del medico
consiste nella redazione della scheda sanitaria prevista dalle
direttive provinciali in materia.
5. Per ogni caso valutato
in sede di UVA è riconosciuto un compenso onnicomprensivo di
Lire 90.000.
Articolo
10
Assistenza a pazienti
ospiti in residenze protette
1. L'attività strutturata
presso le residenze sanitarie assistenziali e/o presso le case di
soggiorno per anziani, svolta cioè a scadenze e per periodi
programmati e concordati con i rispettivi soggetti gestori, non
comporta per i medici limitazione del massimale delle scelte, né
perdita dell'indennità di piena disponibilità, purché il
complessivo impegno orario settimanale non ecceda le cinque ore.
2. Nel caso tuttavia che
la sommatoria delle ore per attività strutturata presso le
residenze sanitarie assistenziali e/o presso le case di soggiorno
per anziani e delle ore per altre eventuali attività strutturate
in regime di libera professione ecceda le cinque ore settimanali,
operano le corrispondenti limitazioni al massimale delle scelte e
decade il diritto a percepire l'indennità di piena disponibilità
così come previsto dall'ACN.
Articolo
11
Qualificazione
assistenza ambulatriale
1. Ai medici che operano
in una delle forme associative contemplate dall'articolo 40
dell'ACN e composte da un numero non inferiore a tre e non
superiore a dieci associati, oltre alle specifiche indennità
previste dall'ACN è riconosciuta una ulteriore indennità annua
per assistito, nelle misure di cui al comma 5, a fronte
dell'impegno ad assicurare:
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a)
la presenza di ogni medico in ambulatorio per cinque giorni
là settimana, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
40 comma 4 lett. i) dell'ACN, e per un orario individuale
complessivo minimo di 75 minuti per ogni 100 assistiti
fino alla soglia di 18 ore settimanali, con l'obbligo
di indicazione ai propri assistiti dei periodi di effettuazione
di tale orario;
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b) il coordinamento degli orari dei singoli medici in modo
da garantire complessivamente una disponibilità all'accesso
di almeno 8 ore - equamente suddivise tra mattino e pomeriggio
con periodi di almeno 3 ore, di cui due consecutive -
per cinque giorni a settimana e con apertura giornaliera
di almeno uno degli ambulatori fino alle ore 19.00;
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c)
la possibilità per l'assistito di accedere su prenotazione
agli ambulatori in almeno due giorni in settimana nel
primo anno di vigenza del presente accordo o di costituzione
dell'associazione e - per i medici che si avvalgono di
un collaboratore di studio o infermiere - con progressivo
aumento di un giorno per ognuno degli anni successivi
fino a raggiungere almeno quattro giorni. L'attività su
prenotazione è svolta da ciascuno dei medici associati
per la durata dell'impegno orario giornaliero individualmente
obbligatorio ai sensi della lettera a);
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d)
la risposta alle chiamate di qualunque degli assistiti
dell'associazione da parte dei medici o loro collaboratori,
di cui all'articolo 45 lettere B4 e B5 dell'ACN, presso
uno degli studi, anche a turno o per fasce orarie distinte,
per almeno complessive quattro ore giornaliere di cui
una dalle ore 18.00 alle ore 19.00;
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e)
l'applicazione di procedure convenute con l'A.P.S.S. atte
a rendere funzionale ed efficiente il collegamento con
i servizi di continuità assistenziale;
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f)
la disponibilità alla reciproca sostituzione e il rispetto,
nel caso di sostituzione interna all'associazione, delle
condizioni e dei parametri di cui all'articolo 40 comma
9 lett. b) dell'ACN;
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g)
l'effettuazione di riunioni periodiche tra medici associati
e la nomina di un delegato dell'associazione tenuto a
garantire i rapporti con le strutture distrettuali e ospedaliere;
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h)
l'adesione a linee guida diagnostico terapeutiche preventivamente
elaborate e condivise a livello distrettuale o provinciale;
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i)
la partecipazione ai progetti - obiettivo a livello provinciale
o distrettuale di cui all'articolo 15 del presente accordo;
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l)
l'utilizzo di software per la gestione delle schede sanitarie
che permettano comunque l'accesso ai dati dei medici associati
e l'aggiornamento di tali schede con frequenza almeno
mensile, anche mediante lo scambio di dischetti magnetici;
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m)
il contenimento dell'attività libero professionale strutturata
entro le cinque ore settimanali;
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n) l'adozione -
anche sulla base di uno schema tipo predisposto dal
Comitato consultivo provinciale ex articolo 12 dell'ACN -
la trasmissione alla Provincia e all'A.P.S.S.,
l'esposizione in ambulatorio e la diffusione fra gli
assistiti di una carta dei servizi dell'associazione e
dei suoi aggiornamenti.
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2. il debito orario e i
periodi di apertura complessiva dell'ambulatorio - di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 - sono soddisfatti anche presso
ambulatori periferici e secondari purché per non oltre il 50%
della loro intera durata.
3. L'indennità di cui al
comma 1, nelle misure di cui al comma 5, è riconosciuta anche ai
medici non associati purché si impegnino a garantire le seguenti
condizioni operative:
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a)
la presenza del medico in ambulatorio per un orario settimanale
minimo di 75 minuti per ogni 100 assistiti e comunque
per almeno 2 ore giornaliere con obbligo di comunicazione
dell'orario agli assistiti;
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b) la possibilità dell'assistito di accedere all'ambulatorio
su prenotazione in almeno 2 giorni a settimana;
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c)
la risposta alle chiamate dei propri assistiti da parte
del medico o suoi collaboratori, di cui all'articolo 45
B4 e B5, per almeno 3 ore giornaliere, di cui una dalle
ore 18.00 alle ore 19.00;
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d)
l'applicazione di procedure convenute con l'A.P.S.S. atte
a rendere funzionale ed efficiente il collegamento con
i servizi di continuità assistenziale;
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e)
il mantenimento di rapporti diretti con il distretto di
pertinenza e con le strutture ospedaliere;
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f)
l'adesione a linee guida diagnostico terapeutiche preventivamente
elaborate e condivise a livello distrettuale o provinciale;
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g)
la partecipazione ai progetti - obiettivo aziendali e
distrettuali così come definiti ai sensi dell'articolo
15 del presente accordo;
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h)
la gestione delle schede sanitarie su supporto informatico;
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i)
il contenimento dell'attività libero professionale strutturata
entro le cinque ore settimanali;
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j) l'adozione,
anche sulla base di uno schema tipo predisposto dal
Comitato consultivo provinciale ex articolo 12 dell'ACN,
la trasmissione alla Provincia e all'A.P.S.S., l'esposizione in ambulatorio e la diffusione fra gli
assistiti di una carta dei servizi e dei suoi
aggiornamenti.
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4. Per il computo della
durata della presenza in ambulatorio di. cui alla lettera a) del
comma 3 sono calcolati anche i periodi di presenza negli
ambulatori periferici e secondari.
5. L'ulteriore indennità
annua per assistito prevista dai commi 1 e 3 è di lire 6.500 a
decorrere dal 1° luglio 2001, di lire 7.000 a decorrere dal 1°
luglio 2002 e di lire 7.500 a decorrere dal 1° gennaio 2003.
6. I tetti percentuali
previsti dall'articolo 45 lettera B2 dell'ACN entro cui è
consentita la adesione alle diverse forme associative sono
sostituiti da un unico limite pari al 60% degli assistiti in
ambito provinciale. Tale limite è elevato all'80% a decorrere
dal 1° luglio 2001 e viene abolito a decorrere dal 1°
gennaio 2003.
Articolo
12
Indennità di
collaborazione informatica
1. Nei casi e alle
condizioni previste dall'ACN, l'indennità di collaborazione
informatica è elevata di Lire 100.000 mensili.
Articolo
13
Indennità di
collaboratore di studio medico e di personale infermieristico
1. Per il riconoscimento
dell'indennità di collaboratore di studio medico e di personale
infermieristico è richiesta l'osservanza delle seguenti
condizioni:
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a)
il rapporto di lavoro deve intercorrere tra il singolo
medico convenzionato ed il collaboratore, ovvero con la
società di servizi per le prestazioni di lavoro interinale.
Nel caso di medici associati, qualora sia sottoscritto
un unico contratto plurilaterale, nel medesimo o con separata
dichiarazione autografa dei medici 'sono precisate le
quote parte di impegno orario lavorativo del collaboratore
a carico e nell'interesse di ciascun medico;
|
|
b)
l'orario minimo di servizio da dedicare a supporto delle
attività per ogni medico, con presenza in ambulatorio
durante l'orario stabilito per l'attività convenzionata,
è pari a un'ora giornaliera ovvero cinque ore settimanali.
Tale condizione deve essere esplicitata nel contratto
o con separata dichiarazione autografa dei medici.
|
2. I limiti
percentuali, di cui all'articolo 45 lettera B4 e B5
dell'ACN, possono essere elevati - in relazione allo
sviluppo dell'organizzazione del lavoro e a un accertato
miglioramento dell'assistenza - con successivo accordo
provinciale integrativo.
Articolo
14
Prestazioni
aggiuntive
1. Fatto salve le
condizioni regolanti l'erogazione di prestazioni aggiuntive
previste dall'allegato D) all'ACN, il relativo nomenclatore
tariffario è sostituito dall'allegato A) al presente accordo.
2. Le prestazioni di cui
all'allegato B) del presente accordo sono remunerate secondo le
tariffe ivi indicate, nel limite del 15% dei compensi mensili
corrisposti a titolo di onorario professionale.
3. L'elenco e il limite
percentuale delle prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B)
del presente accordo possono, in relazione all'andamento
complessivo dell'erogazione delle medesime prestazioni presso i
punti di Pronto Soccorso dell'A.P.S.S., essere modificati con
successivo accordo provinciale integrativo.
4. La programmazione e lo
svolgimento delle attività presso i centri di alcoologia gestiti
dal Servizio sanitario provinciale sono oggetto di specifica e
necessaria progettazione ai sensi dell'articolo 15 del presente
accordo. Oltre ai compensi previsti nell'ambito dei progetti
obiettivo, per ogni certificato medico rilasciato dai medici che
svolgono attività alcoologiche ai fini del riottenimento della
patente ritirata a causa di stato di ebbrezza, è riconosciuto un
compenso di Lire 50.000.
5. Sono assicurate a
titolo gratuito:
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a)
la certificazione inerente l'idoneità alla pratica sportiva
di cui al D.M. 28 febbraio 1983, articolo 1 lett. b) nei
confronti di soggetti di età pari o inferiore agli anni
18;
|
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b) la certificazione prevista dalle direttive
emanate dalla Giunta provinciale per l'applicazione della
legge provinciale n. 14/91 relativamente agli stati di
malattia per le persone affette da handicap ospiti in
istituti residenziali o semiresidenziali.
|
Articolo
15
Progetti obiettivo
1. Entro il mese di
settembre di ogni anno l'A.P.S.S. propone alla Provincia, anche
su indicazione dei medici di medicina generale, la realizzazione
di progetti da attuarsi a livello provinciale o distrettuale per
finalità coerenti con le indicazioni della programmazione
sanitaria e orientati al raggiungimento di obiettivi nel campo
della promozione della salute, della prevenzione e cura delle
malattie, dell'integrazione sociosanitaria e del governo della
domanda di prestazioni.
2. La Provincia individua
ed assegna all'A.P.S.S. un fondo vincolato alla realizzazione,
secondo un ordine di priorità, dei progetti presentati.
3.
L'A.P.S.S. concorda con
le organizzazioni sindacali le modalità e i tempi per
l'esecuzione dei progetti, gli indicatori per la misurazione dei
risultati nonché l'entità dei compensi spettanti a ciascun
medico da liquidarsi in relazione all'impegno richiesto a
ciascuno e in proporzione al grado di raggiungimento degli
obiettivi perseguiti.
4. Le risorse assegnate
per la realizzazione dei progetti - obiettivo non impiegate
nell'anno di riferimento concorrono alla formazione del fondo
progetti dell'anno successivo.
5. Entro il mese di
settembre successivo all'anno di riferimento, l'A.P.S.S.
predispone una relazione sull'andamento dei progetti - obiettivo
comprensiva, nel caso di progetti ultimati, di una valutazione in
ordine al raggiungimento degli obiettivi. La relazione è
trasmessa alla Provincia e alle organizzazioni sindacali.
CAPO III
Continuità
assistenziale ed emergenza territoriale
Articolo
16
Continuità
assistenziale
1. Il servizio di
continuità assistenziale viene attivato anche nelle giornate di
sabato nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 10.00, fatto
salvo l'obbligo per i medici di assistenza primaria di effettuare
le visite richieste nella giornata di venerdì ai sensi
dell'articolo 33 comma 5 dell'ACN.
2. I medici incaricati del
servizio di continuità assistenziale assicurano nelle giornate
di sabato e festive l'erogazione delle prestazioni domiciliari di
assistenza integrata, ove richieste dal medico titolare
dell'assistenza e subordinatamente all'assolvimento dell'attività
istituzionale. In ragione delle prestazioni effettuate, ai
medesimi sono riconosciuti gli emolumenti previsti dagli articoli
9 e 14 del presente accordo.
3. Con successivo accordo
provinciale integrativo da stipularsi entro il termine perentorio
del 31 marzo 2002, è disciplinata l'organizzazione funzionale
del servizio di continuità assistenziale, per il quale con il
presente accordo è riconosciuta una quota aggiuntiva al compenso
orario previsto dall'ACN, di Lire 7.000. Tale quota aggiuntiva,
riassorbibile negli emolumenti aggiuntivi concordati nel suddetto
accordo integrativo, è elevata a lire 8.400 a decorrere dal 1° gennaio
2002.
Articolo
17
Emergenza territoriale
1. Ad integrazione degli
emolumenti previsti dall'ACN, è riconosciuto al medico
dell'emergenza territoriale un compenso orario aggiuntivo di Lire
16.000. Tale integrazione è maggiorata del 20% per i medici con
una anzianità di servizio di 5 anni. A fronte ditale compenso i
suddetti medici, quando non direttamente impegnati all'esterno
della struttura ospedaliera in attività di soccorso, sono tenuti
a svolgere attività di servizio presso il Pronto Soccorso,
ovvero attività di formazione ed addestramento del personale
dell'emergenza secondo le disposizione del dirigente sanitario
competente.
Articolo
18
Adesione a progetti -
obiettivo
1. I medici di continuità
assistenziale e dell'emergenza territoriale possono aderire alla
realizzazione dei progetti di cui all'articolo 15 del presente
accordo, in quanto conferenti con l'attività svolta.
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
(ARTICOLO 14)
NOMENCLATORE TARIFFARIO
ALLEGATO A
ALLEGATO B
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