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TESTO DI ACCORDO PROVINCIALE PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEFINITO DAL COMITATO PERMANENTE PROVINCIALE

TRENTO, 28 GIUGNO 2001

                      

INDICE

Premesse

Capo I, Principi generali

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art. 1, Oggetto e durata

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art. 2, Incompatibilità

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art. 3, Gruppo tecnico formazione continua MMG

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art. 4, Partecipazione ad organismi

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art. 5, Competenza APSS e ambiti di contrattazione aziendale

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art. 6, Discipline specifiche

Capo II, Assistenza primaria

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art. 7, Massimali di scelte

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art. 8, Indennità di piena disponibilità

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art. 9, Compiti obbligatori del MMG

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art. 10, Assistenza a pazienti ospiti in residenze protette

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art. 11, Qualificazione assistenza ambulatoriale

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art. 12, Indennità di collaborazione informatica

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art. 13, Indennità di collaboratore di studio medico e di personale infermieristico

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art. 14, Prestazioni aggiuntive

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art. 15, Progetti obiettivo

Capo III, Continuità assistenziale ed emergenza territoriale

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art. 16, Continuità assistenziale

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art. 17, Emergenza territoriale

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art. 18, Adesione a progetti - obiettivo

Prestazioni aggiuntive

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Nomenclatore tariffario, allegato A

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Nomenclatore tariffario, allegato B

 

PREMESSO CHE

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- l'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 così come modificato ed integrato dai decreti legislativi 7 dicembre 1993 n. 517 e 19 giugno 1999 n. 229 prevede che il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale sia disciplinato con convenzione da stipularsi con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

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- in applicazione di questa disposizione normativa, con D.P.R. 28 luglio 2000 n. 270 è stato reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale (di seguito nel presente atto denominato ACN) per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale. 

RICORDATO CHE

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- L'ACN demanda ad accordo provinciale la disciplina delle attività svolte dai medici di medicina generale

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- in forma aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall'ACN stesso;

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- in forma associativa complessa ed integrata;

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- per il rispetto di livelli di spesa programmata;

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- ai sensi dell’articolo 73 dell'ACN, l'accordo provinciale è stipulato dall'organo provinciale competente e dai sindacati maggiormente rappresentativi dei medici di medicina generale, mentre il Presidente dell'Ordine dei Medici, o suo delegato, sottoscrive l'accordo per gli aspetti di deontologia professionale. 

TUTTO CIO’ PREMESSO

La PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO, rappresentata dall'Assessore alle politiche sociali ed alla salute dottor Mario Magnani, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. _____ di data ________

 

Le organizzazioni sindacali FEDERAZIONE MEDICI, F.l.M.M.G., INTESA SIDACALE - SIMET CISL MEDICI e S.N.A.M.l. legalmente rappresentate da:

- dott. Antonio Leonardo Falanga per FEDERAZIONE MEDICI

- dott. Armando Gentilini per F.l.M.M.G.

- dottor Francesco Amante per INTESA SINDACALE - SIMET CISL MEDICI

- dottor Renato Zerbinati per S.N.A.M.I. 

 

CON L'INTERVENTO

del dottor _______ che partecipa alla sottoscrizione dell'accordo provinciale per gli aspetti di deontologia professionale, in qualità di _______ dell'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Trento;

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO PROVINCIALE.

 

 

CAPO I

Principi generali

 

Articolo 1

Oggetto e durata

1. In armonia con gli obiettivi della programmazione sanitaria provinciale relativi allo sviluppo di attività di promozione della salute e prevenzione, alla qualificazione dell'assistenza di primo livello, all'integrazione a livello territoriale dei servizi socio-sanitari e al miglioramento gestionale della medicina di base, il presente accordo specifica l'applicazione in sede locale delle previsioni di cui ai D.P.R. n. 270/2000 per i medici di medicina generale e disciplina gli aspetti rimessi dal medesimo accordo nazionale alla trattativa locale.

 

2. Il presente accordo entra in vigore ed esplica i suoi effetti a decorrere dal 1 luglio 2001 e trova applicazione fino all'approvazione ed entrata in vigore di successivo accordo provinciale. 

 

Articolo 2

Incompatibilità

1. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ACN, oltre alle attività ivi indicate, sono considerate compatibili con l'attività svolta in regime di convenzione:

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a) le attività svolte presso le residenze sanitarie assistenziali e presso le case di soggiorno per anziani;

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b) le attività svolte a titolo gratuito a favore di enti e associazioni che esercitano unicamente attività con finalità sociali e senza scopo di lucro;

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c) le attività svolte in centri di alcoologia gestiti dal Servizio sanitario provinciale;

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d) le attività svolte nell'ambito di iniziative di formazione per il personale sanitario.

 

2. Ai sensi della legge regionale 30 novembre 1993 n. 4, la nomina a sindaco o assessore del comune, nel cui territorio il medico opera in regime di convenzione, non costituisce causa di incompatibilità. Trovano peraltro applicazione, in tale caso, i disposti di cui agli articoli 25 comma 4, 50 comma 7 e 64 comma 2 dell'ACN. 

 

Articolo 3

Gruppo tecnico per la formazione continua dei medici di medicina generale

1. Ferme restando le competenze in ordine all'accreditamento e alla valutazione delle attività formative attribuite alla costituenda commissione provinciale per l'ECM, alla regolamentazione organizzativa e alla proposizione di temi per iniziative di formazione continua dei medici di medicina generale realizzate a livello provinciale provvede un gruppo tecnico per la formazione continua composto da:

- due rappresentanti della Provincia autonoma di Trento;

- due rappresentanti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

- un rappresentante dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;

- tre rappresentanti congiuntamente designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, scelti anche tra i medici membri di società scientifiche di formazione.

 

2. In particolare il gruppo tecnico pèr la formazione continua dei medici di medicina generale:

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a) approva ed aggiorna, anche secondo quanto previsto dall'articolo 8 dell'ACN, le norme generali relative all'organizzazione e gestione delle attività formative e alle modalità di partecipazione alle medesime;

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b) propone, in coerenza con gli eventuali indirizzi espressi dal comitato di cui all'articolo 12 dell'ACN, temi prioritari per le attività di formazione continua;

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c) propone all'approvazione della Giunta provinciale i compensi da riconoscere agli animatori. 

 

Articolo 4

Partecipazione ad organismi

1. Per la partecipazione dei medici di medicina generale agli organismi previsti dall'ACN e dal presente accordo è riconosciuto - a fronte degli oneri di sostituzione a carico dei medici partecipanti - un rimborso spese forfetario e onnicomprensivo di Lire 125.000 a seduta. 

 

Articolo 5

Competenze dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e ambiti di contrattazione aziendale

1. Sono demandati all'Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito nel presente atto denominata A.P.S.S.), tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ACN, i compiti inerenti:

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a) la formazione e la gestione delle graduatorie. provinciali;

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b) l'accertamento della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità;

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c) l'adozione dei provvedimenti di instaurazione, sospensione e cessazione del rapporto convenzionale;

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d) le operazioni di rilevazione della consistenza associativa sul territorio provinciale dei medici di medicina generale e la comunicazione dei relativi dati alle organizzazioni sindacali, alla Provincia e al Ministero competente;

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e) il conferimento di incarichi provvisori.

 

2. Formano oggetto di contrattazione tra l'A.P.S.S. e le organizzazioni sindacali le modalità:

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a) per l'erogazione delle prestazioni in località carenti, intese come luoghi all'interno dell'ambito assistenziale presso i quali si rilevano bisogni di assistenza, specie con riferimento alle fasce deboli dell'utenza;

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b) per l'attuazione a livello provinciale o distrettuale dei progetti di cui all'articolo 15 del presente accordo, finanziati dalla Provincia, nonché per la relativa attribuzione dei compensi spettanti ai medici da determinarsi in relazione all'impegno richiesto a ciascuno e in proporzione al grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dai progetti stessi.

3. L'A.P.S.S. organizza unitariamente le attività di monitoraggio di cui all'articolo 14 dell'ACN, articolando tuttavia le medesime con riferimento ai singoli distretti sanitari e avvalendosi anche del contributo di responsabili e di operatori dei distretti. medesimi. Un resoconto annuale sullo svolgimento delle attività di monitoraggio è trasmesso alla Provincia e alle organizzazioni sindacali. 

 

Articolo 6

Discipline specifiche

1. Con riferimento agli istituti giuridici contemplati dall'ACN e per gli aspetti dallo stesso demandati ad eventuale ulteriore disciplina in sede locale, il presente accordo provinciale può essere integrato mediante successivi accordi. 

 

CAPO II

Assistenza primaria

 

Articolo 7

Massimale di scelte

1. Non comportano riduzione del massimale le attività svolte nei centri di alcoologia in attuazione di specifiche direttive provinciali, le attività didattiche e quelle comunque connesse alla formazione di personale sanitario.

 

2. Nel caso di attività compatibili svolte presso le residenze sanitarie assistenziali e le case di soggiorno per anziani, si applica quanto disposto dall'articolo 10 del presente accordo. 

 

Articolo 8

Indennità di piena disponibilità

1. L'indennità di piena disponibilità è mantenuta nel caso di medici che svolgono attività libero professionale onorata dal paziente fino ad un massimo di cinque ore, nonché attività didattiche o attività comunque connesse alla formazione del personale sanitario.

 

2. Nel caso di attività svolta presso le residenze sanitarie assistenziali e presso le case di soggiorno per anziani, si applica quanto disposto dall'articolo 10. 

 

Articolo 9

Compiti obbligatori del medico di assistenza primaria

1. Tra i compiti obbligatori del medico di assistenza primaria rientrano:

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a) con riferimento ai propri assistiti, le attività delle Unità Valutative Multidisciplinari (di seguito nel presente atto denominate UVM) comprensive della compilazione per ogni paziente della scheda sanitaria e della partecipazione alle riunioni per la valutazione dei bisogni e la programmazione degli interventi, nonché le attività di valutazione in sede di Unità Valutativa Alzheimer (di seguito nel presente allo denominata UVA);

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b) l'erogazione dell'assistenza domiciliare sia in forma programmata che integrata, comprensiva quest'ultima delle cure palliative;

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c) l'effettuazione delle vaccinazioni antinfluenzali programmate dall'A.P.S.S. nei confronti delle persone per le quali è prevista l'assistenza domiciliare in forma programmata o integrata e per cure palliative, nonché nei confronti dei loro familiari anziani conviventi.

2. Per ogni accesso concordato con il distretto sanitario di riferimento in assistenza domiciliare programmata (ADP) è riconosciuto un compenso onnicomprensivo di Lire 45.000. I compensi corrisposti per detta assistenza non possono superare il 30% dei compensi mensili fissi, intendendosi per tali l'onorario professionale, il compenso aggiuntivo e l'indennità di piena disponibilità. Il limite del 30% può essere modificato da successivo accordo provinciale integrativo, in relazione ad oggettive maggiori esigenze di assistenza.

 

3. Per ogni accesso, comprensivo delle cure palliative, concordato con il distretto sanitario di riferimento in assistenza domiciliare integrata (ADI) è riconosciuto un compenso onnicomprensivo di Lire 80.000.

 

4. Per ogni caso definito in sede di UVM è riconosciuto un compenso onnicomprensivo di Lire 90.000 nonché, per i medici il cui ambulatorio principale dista oltre 12 chilometri dalla sede dell'UVM, il rimborso delle spese chilometriche, secondo le tariffe determinate per il personale medico dipendente dall'A.P.S.S.. Si intende definito il caso per il quale - previa acquisizione del consenso informato ed effettuata la valutazione dei bisogni sulla base degli accertamenti socio sanitari condotti - viene deciso l'intervento più idoneo. L'accertamento sanitario a carico del medico consiste nella redazione della scheda sanitaria prevista dalle direttive provinciali in materia.

 

5. Per ogni caso valutato in sede di UVA è riconosciuto un compenso onnicomprensivo di Lire 90.000. 

 

Articolo 10

Assistenza a pazienti ospiti in residenze protette

1. L'attività strutturata presso le residenze sanitarie assistenziali e/o presso le case di soggiorno per anziani, svolta cioè a scadenze e per periodi programmati e concordati con i rispettivi soggetti gestori, non comporta per i medici limitazione del massimale delle scelte, né perdita dell'indennità di piena disponibilità, purché il complessivo impegno orario settimanale non ecceda le cinque ore.

 

2. Nel caso tuttavia che la sommatoria delle ore per attività strutturata presso le residenze sanitarie assistenziali e/o presso le case di soggiorno per anziani e delle ore per altre eventuali attività strutturate in regime di libera professione ecceda le cinque ore settimanali, operano le corrispondenti limitazioni al massimale delle scelte e decade il diritto a percepire l'indennità di piena disponibilità così come previsto dall'ACN. 

 

Articolo 11

Qualificazione assistenza ambulatriale

1. Ai medici che operano in una delle forme associative contemplate dall'articolo 40 dell'ACN e composte da un numero non inferiore a tre e non superiore a dieci associati, oltre alle specifiche indennità previste dall'ACN è riconosciuta una ulteriore indennità annua per assistito, nelle misure di cui al comma 5, a fronte dell'impegno ad assicurare:

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a) la presenza di ogni medico in ambulatorio per cinque giorni là settimana, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40 comma 4 lett. i) dell'ACN, e per un orario individuale complessivo minimo di 75 minuti per ogni 100 assistiti fino alla soglia di 18 ore settimanali, con l'obbligo di indicazione ai propri assistiti dei periodi di effettuazione di tale orario;

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b) il coordinamento degli orari dei singoli medici in modo da garantire complessivamente una disponibilità all'accesso di almeno 8 ore - equamente suddivise tra mattino e pomeriggio con periodi di almeno 3 ore, di cui due consecutive - per cinque giorni a settimana e con apertura giornaliera di almeno uno degli ambulatori fino alle ore 19.00;

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c) la possibilità per l'assistito di accedere su prenotazione agli ambulatori in almeno due giorni in settimana nel primo anno di vigenza del presente accordo o di costituzione dell'associazione e - per i medici che si avvalgono di un collaboratore di studio o infermiere - con progressivo aumento di un giorno per ognuno degli anni successivi fino a raggiungere almeno quattro giorni. L'attività su prenotazione è svolta da ciascuno dei medici associati per la durata dell'impegno orario giornaliero individualmente obbligatorio ai sensi della lettera a);

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d) la risposta alle chiamate di qualunque degli assistiti dell'associazione da parte dei medici o loro collaboratori, di cui all'articolo 45 lettere B4 e B5 dell'ACN, presso uno degli studi, anche a turno o per fasce orarie distinte, per almeno complessive quattro ore giornaliere di cui una dalle ore 18.00 alle ore 19.00;

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e) l'applicazione di procedure convenute con l'A.P.S.S. atte a rendere funzionale ed efficiente il collegamento con i servizi di continuità assistenziale;

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f) la disponibilità alla reciproca sostituzione e il rispetto, nel caso di sostituzione interna all'associazione, delle condizioni e dei parametri di cui all'articolo 40 comma 9 lett. b) dell'ACN;

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g) l'effettuazione di riunioni periodiche tra medici associati e la nomina di un delegato dell'associazione tenuto a garantire i rapporti con le strutture distrettuali e ospedaliere;

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h) l'adesione a linee guida diagnostico terapeutiche preventivamente elaborate e condivise a livello distrettuale o provinciale;

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i) la partecipazione ai progetti - obiettivo a livello provinciale o distrettuale di cui all'articolo 15 del presente accordo;

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l) l'utilizzo di software per la gestione delle schede sanitarie che permettano comunque l'accesso ai dati dei medici associati e l'aggiornamento di tali schede con frequenza almeno mensile, anche mediante lo scambio di dischetti magnetici;

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m) il contenimento dell'attività libero professionale strutturata entro le cinque ore settimanali;

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n) l'adozione - anche sulla base di uno schema tipo predisposto dal Comitato consultivo provinciale ex articolo 12 dell'ACN - la trasmissione alla Provincia e all'A.P.S.S., l'esposizione in ambulatorio e la diffusione fra gli assistiti di una carta dei servizi dell'associazione e dei suoi aggiornamenti.

 

2. il debito orario e i periodi di apertura complessiva dell'ambulatorio - di cui alle lettere a) e b) del comma 1 - sono soddisfatti anche presso ambulatori periferici e secondari purché per non oltre il 50% della loro intera durata.

 

3. L'indennità di cui al comma 1, nelle misure di cui al comma 5, è riconosciuta anche ai medici non associati purché si impegnino a garantire le seguenti condizioni operative:

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a) la presenza del medico in ambulatorio per un orario settimanale minimo di 75 minuti per ogni 100 assistiti e comunque per almeno 2 ore giornaliere con obbligo di comunicazione dell'orario agli assistiti;

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b) la possibilità dell'assistito di accedere all'ambulatorio su prenotazione in almeno 2 giorni a settimana;

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c) la risposta alle chiamate dei propri assistiti da parte del medico o suoi collaboratori, di cui all'articolo 45 B4 e B5, per almeno 3 ore giornaliere, di cui una dalle ore 18.00 alle ore 19.00;

bullet

d) l'applicazione di procedure convenute con l'A.P.S.S. atte a rendere funzionale ed efficiente il collegamento con i servizi di continuità assistenziale;

bullet

e) il mantenimento di rapporti diretti con il distretto di pertinenza e con le strutture ospedaliere;

bullet

f) l'adesione a linee guida diagnostico terapeutiche preventivamente elaborate e condivise a livello distrettuale o provinciale;

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g) la partecipazione ai progetti - obiettivo aziendali e distrettuali così come definiti ai sensi dell'articolo 15 del presente accordo;

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h) la gestione delle schede sanitarie su supporto informatico;

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i) il contenimento dell'attività libero professionale strutturata entro le cinque ore settimanali;

bullet

j) l'adozione, anche sulla base di uno schema tipo predisposto dal Comitato consultivo provinciale ex articolo 12 dell'ACN, la trasmissione alla Provincia e all'A.P.S.S., l'esposizione in ambulatorio e la diffusione fra gli assistiti di una carta dei servizi e dei suoi aggiornamenti.

 

4. Per il computo della durata della presenza in ambulatorio di. cui alla lettera a) del comma 3 sono calcolati anche i periodi di presenza negli ambulatori periferici e secondari.

 

5. L'ulteriore indennità annua per assistito prevista dai commi 1 e 3 è di lire 6.500 a decorrere dal 1° luglio 2001, di lire 7.000 a decorrere dal 1° luglio 2002 e di lire 7.500 a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

6. I tetti percentuali previsti dall'articolo 45 lettera B2 dell'ACN entro cui è consentita la adesione alle diverse forme associative sono sostituiti da un unico limite pari al 60% degli assistiti in ambito provinciale. Tale limite è elevato all'80% a decorrere dal 1° luglio 2001 e viene abolito a decorrere dal 1° gennaio 2003. 

 

Articolo 12

Indennità di collaborazione informatica

1. Nei casi e alle condizioni previste dall'ACN, l'indennità di collaborazione informatica è elevata di Lire 100.000 mensili. 

 

Articolo 13

Indennità di collaboratore di studio medico e di personale infermieristico

1. Per il riconoscimento dell'indennità di collaboratore di studio medico e di personale infermieristico è richiesta l'osservanza delle seguenti condizioni:

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a) il rapporto di lavoro deve intercorrere tra il singolo medico convenzionato ed il collaboratore, ovvero con la società di servizi per le prestazioni di lavoro interinale. Nel caso di medici associati, qualora sia sottoscritto un unico contratto plurilaterale, nel medesimo o con separata dichiarazione autografa dei medici 'sono precisate le quote parte di impegno orario lavorativo del collaboratore a carico e nell'interesse di ciascun medico;

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b) l'orario minimo di servizio da dedicare a supporto delle attività per ogni medico, con presenza in ambulatorio durante l'orario stabilito per l'attività convenzionata, è pari a un'ora giornaliera ovvero cinque ore settimanali. Tale condizione deve essere esplicitata nel contratto o con separata dichiarazione autografa dei medici.

 

2. I limiti percentuali, di cui all'articolo 45 lettera B4 e B5 dell'ACN, possono essere elevati - in relazione allo sviluppo dell'organizzazione del lavoro e a un accertato miglioramento dell'assistenza - con successivo accordo provinciale integrativo. 

 

Articolo 14

Prestazioni aggiuntive

1. Fatto salve le condizioni regolanti l'erogazione di prestazioni aggiuntive previste dall'allegato D) all'ACN, il relativo nomenclatore tariffario è sostituito dall'allegato A) al presente accordo.

 

2. Le prestazioni di cui all'allegato B) del presente accordo sono remunerate secondo le tariffe ivi indicate, nel limite del 15% dei compensi mensili corrisposti a titolo di onorario professionale.

 

3. L'elenco e il limite percentuale delle prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B) del presente accordo possono, in relazione all'andamento complessivo dell'erogazione delle medesime prestazioni presso i punti di Pronto Soccorso dell'A.P.S.S., essere modificati con successivo accordo provinciale integrativo.

 

4. La programmazione e lo svolgimento delle attività presso i centri di alcoologia gestiti dal Servizio sanitario provinciale sono oggetto di specifica e necessaria progettazione ai sensi dell'articolo 15 del presente accordo. Oltre ai compensi previsti nell'ambito dei progetti obiettivo, per ogni certificato medico rilasciato dai medici che svolgono attività alcoologiche ai fini del riottenimento della patente ritirata a causa di stato di ebbrezza, è riconosciuto un compenso di Lire 50.000.

 

5. Sono assicurate a titolo gratuito:

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a) la certificazione inerente l'idoneità alla pratica sportiva di cui al D.M. 28 febbraio 1983, articolo 1 lett. b) nei confronti di soggetti di età pari o inferiore agli anni 18;

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b) la certificazione prevista dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale per l'applicazione della legge provinciale n. 14/91 relativamente agli stati di malattia per le persone affette da handicap ospiti in istituti residenziali o semiresidenziali. 

 

Articolo 15

Progetti obiettivo

1. Entro il mese di settembre di ogni anno l'A.P.S.S. propone alla Provincia, anche su indicazione dei medici di medicina generale, la realizzazione di progetti da attuarsi a livello provinciale o distrettuale per finalità coerenti con le indicazioni della programmazione sanitaria e orientati al raggiungimento di obiettivi nel campo della promozione della salute, della prevenzione e cura delle malattie, dell'integrazione sociosanitaria e del governo della domanda di prestazioni.

 

2. La Provincia individua ed assegna all'A.P.S.S. un fondo vincolato alla realizzazione, secondo un ordine di priorità, dei progetti presentati.

 

3. L'A.P.S.S. concorda con le organizzazioni sindacali le modalità e i tempi per l'esecuzione dei progetti, gli indicatori per la misurazione dei risultati nonché l'entità dei compensi spettanti a ciascun medico da liquidarsi in relazione all'impegno richiesto a ciascuno e in proporzione al grado di raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

 

4. Le risorse assegnate per la realizzazione dei progetti - obiettivo non impiegate nell'anno di riferimento concorrono alla formazione del fondo progetti dell'anno successivo.

 

5. Entro il mese di settembre successivo all'anno di riferimento, l'A.P.S.S. predispone una relazione sull'andamento dei progetti - obiettivo comprensiva, nel caso di progetti ultimati, di una valutazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi. La relazione è trasmessa alla Provincia e alle organizzazioni sindacali. 

 

CAPO III

Continuità assistenziale ed emergenza territoriale

 

Articolo 16

Continuità assistenziale

1. Il servizio di continuità assistenziale viene attivato anche nelle giornate di sabato nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 10.00, fatto salvo l'obbligo per i medici di assistenza primaria di effettuare le visite richieste nella giornata di venerdì ai sensi dell'articolo 33 comma 5 dell'ACN.

 

2. I medici incaricati del servizio di continuità assistenziale assicurano nelle giornate di sabato e festive l'erogazione delle prestazioni domiciliari di assistenza integrata, ove richieste dal medico titolare dell'assistenza e subordinatamente all'assolvimento dell'attività istituzionale. In ragione delle prestazioni effettuate, ai medesimi sono riconosciuti gli emolumenti previsti dagli articoli 9 e 14 del presente accordo.

 

3. Con successivo accordo provinciale integrativo da stipularsi entro il termine perentorio del 31 marzo 2002, è disciplinata l'organizzazione funzionale del servizio di continuità assistenziale, per il quale con il presente accordo è riconosciuta una quota aggiuntiva al compenso orario previsto dall'ACN, di Lire 7.000. Tale quota aggiuntiva, riassorbibile negli emolumenti aggiuntivi concordati nel suddetto accordo integrativo, è elevata a lire 8.400 a decorrere dal 1° gennaio 2002. 

 

Articolo 17

Emergenza territoriale

1. Ad integrazione degli emolumenti previsti dall'ACN, è riconosciuto al medico dell'emergenza territoriale un compenso orario aggiuntivo di Lire 16.000. Tale integrazione è maggiorata del 20% per i medici con una anzianità di servizio di 5 anni. A fronte ditale compenso i suddetti medici, quando non direttamente impegnati all'esterno della struttura ospedaliera in attività di soccorso, sono tenuti a svolgere attività di servizio presso il Pronto Soccorso, ovvero attività di formazione ed addestramento del personale dell'emergenza secondo le disposizione del dirigente sanitario competente. 

 

Articolo 18

Adesione a progetti - obiettivo

1. I medici di continuità assistenziale e dell'emergenza territoriale possono aderire alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 15 del presente accordo, in quanto conferenti con l'attività svolta. 

 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

(ARTICOLO 14)

 

NOMENCLATORE TARIFFARIO

 

ALLEGATO A

 

ALLEGATO B

 

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