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Accordi regionali

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ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE

PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE,

AI SENSI DELL’ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 502/92

COME MODIFICATO DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 517/93 E N. 229/99.

 

CAPO VI - GLI ACCORDI REGIONALI

 

Art. 69 - Ambiti convenzionali di livello regionale

Art. 70 - Prestazioni e attività aggiuntive

Art. 71 - Associazionismo medico

Art. 72 - Livelli di spesa programmati

Art. 73 - Contrattazione

Art. 74 - Compensi

Art. 75 – La contrattazione aziendale

Art. 76 – Condizioni disagiate di attività professionale

 

 

CAPO VI

GLI ACCORDI REGIONALI

Art. 69 - Ambiti convenzionali di livello regionale

1. Gli Accordi Regionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni realizzano i livelli assistenziali aggiuntivi previsti dalla programmazione delle regioni rispetto a quelli dell’Accordo Collettivo Nazionale e coerenti con i livelli essenziali ed uniformi di assistenza.

 

2. Gli accordi regionali, definiscono i compiti e le attività svolte dai medici di medicina generale:

a - in forma aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale;

b - in forma associativa complessa ed integrata;

c -  per il rispetto di livelli di spesa programmati.

 

3. Nell'ambito degli Accordi di cui al presente Capo, le Regioni definiscono ed indicano le modalità tecnico-organizzative per l’armonizzazione delle attività di medicina generale assicurate dalle diverse Aziende Sanitarie Locali.

 

4. La armonizzazione dell'attività delle diverse Aziende assume particolare rilievo riguardo alla realizzazione di azioni programmatiche e progetti assistenziali mirati, oltre che di specifici interventi di razionalizzazione della spesa sanitaria, particolarmente per quelli che interessano cittadini assistiti da medici operanti nello stesso comune e iscritti negli elenchi di Aziende diverse.

 

Art. 70 - Prestazioni e attività aggiuntive

1. Gli accordi regionali possono prevedere l'erogazione di prestazioni aggiuntive, anche tese ad una migliore integrazione tra interventi sanitari e sociali, per:

a - interventi sanitari relativi all'età anziana, con la formulazione del piano assistenziale, compresa la parte riabilitativa e la compilazione di una scheda di rilevazione dei bisogni degli anziani a domicilio, nelle residenze sanitarie assistite e nelle collettività;

b - assistenza sanitaria ai tossicodipendenti, ai malati di AIDS, ai malati mentali, in un rapporto coordinato e secondo linee guida professionali definite a livello nazionale o regionale;

c - processi assistenziali riguardanti patologie sociali secondo protocolli che definiscono le attività del medico generale e i casi di ricorso al livello specialistico (diabete, ipertensione, forme invalidanti, broncopneumopatie ostruttive, asma, forme neurologiche, ecc.);

d - assistenza domiciliare ai pazienti oncologici in fase terminale, anche in forma sperimentale con particolare riguardo alle cure palliative;

e - sperimentazione di iniziative di telemedicina (telesoccorso, cardiotelefono, teleconsulto ecc.);

f - partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o regionale (es. progetti obiettivo) coinvolgenti il medico generale per prestazioni non previste dall’ACN;

g - prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle previste dall'accordo nazionale all'allegato D), parte "A" e "B".

 

2. Gli accordi regionali possono definire linee guida di priorità in merito a:

a - iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute (attività motoria, incidenti domestici e stradali, rischio alimentare, tabagismo, alcolismo, uso di droghe, pianificazione familiare, malattie a trasmissione sessuale, cadute dell'anziano, ecc.) nei confronti di singoli soggetti o gruppi di popolazione;

b - attività di prevenzione individuale e su gruppi di popolazione, in particolare contro i rischi oncologici (utero, seno, colonretto, melanoma ecc.), metabolici e cardiovascolari, anche mediante richiamo periodico delle persone sane.

 

3. Gli accordi regionali possono prevedere lo svolgimento delle seguenti attività:

a - partecipazione a procedure di verifica della qualità che, oltre a promuovere la qualità delle prestazioni sanitarie, costituisca un aspetto del processo di verifica dei tetti di spesa sulla base di revisioni tra pari e applicazione di linee guida, così da determinare la eliminazione o la correzione di difetti nella erogazione delle prestazioni;

b - svolgimento di attività di ricerca epidemiologica, compresa la segnalazione di eventi sentinella e la partecipazione alla tenuta di registri per patologie, sulla base di protocolli concordati a livello regionale;

c - attivazione di un sistema informativo integrato tra medici di medicina generale, presidi delle Aziende ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati di prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici di informazioni sanitarie (medico generale - specialista – servizi ospedalieri), anche a fini di ricerca epidemiologica e di management della spesa;

d - fornitura di dati sanitari, anche attraverso flussi informativi, a fini epidemiologici, di valutazione della qualità delle prestazioni e dei relativi costi.

 

4. Gli accordi regionali devono prevedere la disciplina dell'attività didattica e tutoriale dei medici di medicina generale, con particolare riguardo alla formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256.

 

Art. 71 – Associazionismo medico

1. Gli accordi regionali disciplinano, in via esclusiva, la sperimentazione di ulteriori forme associative oltre a quelle previste dall’articolo 40 del presente Accordo, tra medici di medicina generale convenzionati ai sensi del Capo II.

 

2. Tra le forme associative sperimentabili negli Accordi regionali, particolare rilievo assumono le associazioni integrate che prefigurino la presenza al proprio interno di differenti figure professionali mediche e non, con elementi di elevata integrazione dell’assistenza ambulatoriale o che realizzino livelli assistenziali, anche del tipo di ricovero residenziale e semi residenziale che possano costituire alternativa al ricovero in strutture ospedaliere.

 

3. La sperimentazione delle forme associative, come individuate ai sensi dei precedenti commi, può prevedere:

a - la gestione da parte della associazione di locali, attrezzature e personale, forniti direttamente dalle Aziende o indirettamente attraverso accordi con altri soggetti;

b - la gestione di studi e attività professionali complesse, sulla base di appositi standard definiti a livello nazionale o regionale;

c - differenti modalità di erogazione dei compensi;

d - la dislocazione delle sedi e il collegamento funzionale tra queste.

 

4. La sperimentazione delle forme associative è finalizzata anche ad utilizzare l'attività di altri operatori sanitari da parte dell'associazione per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quelle fornite dal medico di medicina generale, in particolare:

a - assistenza specialistica di base

b - prestazioni diagnostiche;

c - assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;

d - assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove consentita in base alle norme regionali.

 

5. L'associazione può partecipare allo svolgimento delle attività e compiti previsti dagli accordi regionali di cui agli artt. 70 e 72.

 

Art. 72 - Livelli di spesa programmati

1. Gli accordi regionali prevedono, ai sensi dell'art. 8, lett. f, del D.leg.vo 502/92 e successive modificazioni, la disciplina dei rapporti tra Regione, Aziende e medici di medicina generale per il rispetto dei livelli di spesa programmati.

 

2. Ai fini degli scopi di cui al presente Accordo, si definiscono Livelli di Spesa Programmati i limiti tecnici di spesa previsti per micro- e macro-attività dell’Azienda e/o del Distretto socio-sanitario quali obiettivi da raggiungere da parte dei medici di medicina generale secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra Azienda e/o Distretto e Sindacati rappresentativi, facenti parte di un dettagliato progetto integrato che costituisce il supporto tecnico del livello di spesa programmato.

 

3. I Livelli di Spesa Programmati sono sempre correlati a specifici obiettivi e programmi di attività mirati a perseguire la razionalizzazione dell'impiego delle risorse.

 

4. Il rispetto dei livelli di spesa programmati è correlato, secondo il disposto del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, a specifici incentivi che devono essere previsti nel progetto relativo.

 

5. Sono individuati livelli di spesa di:

a - Primo grado, quando il progetto interessi microattività cliniche o gestionali distrettuali;

b - Secondo grado, quando il progetto interessi macroattività cliniche o gestionali distrettuali;

c - Terzo grado, quando il progetto interessi aree di attività cliniche o gestionali Aziendali.

 

6. I progetti a livello di spesa programmato devono comunque essere realizzati tenendo conto:

bullet

della spesa storica corrispondente

bullet

dell’analisi dello spettro di popolazione di riferimento in relazione all'obiettivo proposto;

bullet

dell’analisi delle condizioni socio-geo-morfologiche del territorio;

bullet

della disponibilità di beni e servizi necessari allo sviluppo del progetto;

bullet

di un adeguato scaglionamento degli obiettivi intermedi nel percorso di avvicinamento all’obiettivo finale;

bullet

della distinzione delle spese direttamente indotte dai medici convenzionati e quelle indotte da altri professionisti, anche appartenenti a strutture specialistiche e di ricovero;

bullet

dell'effetto derivante da incrementi dei costi indipendenti dalle decisioni dei medici (aumento del costo dei farmaci o introduzione di nuove tecnologie il cui uso appropriate sia opportuno);

bullet

di eventuali altre disposizioni previste dagli Accordi regionali e aziendali.

 

7. Il progetto a livello di spesa programmato deve prevedere adeguati meccanismi di verifica tra pari e di revisione di qualità, al fine di poter indicare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati all’interno dei gruppi dai diversi medici aderenti.

 

8. Gli Accordi regionali o aziendali definiscono la tipologia degli incentivi previsti per i progetti a livello di spesa programmato (disponibilità di beni e servizi, finanziamento delle attività distrettuali, premi parziali per i medici, ecc.) e la loro eventuale articolazione all’interno del progetto.

 

Art. 73 – Contrattazione

1. Gli accordi regionali sono stipulati dall'organo competente secondo l'ordinamento regionale e dai sindacati maggiormente rappresentativi dei medici di medicina generale a livello regionale.

 

2. La contrattazione per la definizione degli Accordi Regionali è attivata entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente Accordo.

 

3. Il Presidente dell'Ordine provinciale del capoluogo di regione, o suo delegato, sottoscrive gli accordi per gli aspetti di deontologia professionale. Qualora gli accordi regionali non riguardino tutto l'ambito regionale ma una o alcune Aziende, i Direttori Generali partecipano alla trattativa e li sottoscrivono.

 

4. Eventuali rilievi da parte ordinistica all’Accordo Regionale sono effettuati entro 30 giorni dal suo ricevimento.

 

5. Le parti firmatarie, esaminati i rilievi mossi da parte ordinistica, riesaminano l’Accordo per le parti contestate ed assumono, ove lo ritengano opportuno, le necessarie modifiche.

 

6. Gli accordi regionali sono vincolanti nei confronti dei medici convenzionati nella Regione per i compiti previsti. In alternativa può essere espressamente prevista, per altre attività, l'adesione volontaria ad iniziative specifiche contenute negli accordi.

 

7. Gli accordi regionali possono prevedere, in relazione alle specificità del loro contenuto:

bullet

il possesso di particolari requisiti da parte del medico convenzionato per la partecipazione alle attività concordate;

bullet

l'uso da parte dei medici convenzionati di locali, attrezzature e personale fornito direttamente dalla Azienda, o mediante rapporti con terzi, o dai medici stessi;

bullet

appositi standard di ambulatorio per le prestazioni oggetto di accordo.

 

8. Gli accordi regionali devono prevedere altresì:

a - la disciplina dei rapporti tra i dirigenti delle attività distrettuali e i medici convenzionati in relazione al tipo di attività;

b - la regolamentazione dei rapporti tra gli operatori coinvolti.

 

Art. 74 – Compensi

1. Gli accordi regionali disciplinano le modalità di erogazione e l'ammontare dei compensi, che sono corrisposti, in rapporto al tipo di attività svolta dal medico convenzionato, anche in forma associata, nelle seguenti forme:

a - quota capitaria annuale (es. rispetto livello di spesa programmata)

b - quota capitaria per caso trattato (es. anziani piano assistenziale e scheda bisogni)

c - a prestazione (es. prestazioni aggiuntive ulteriori, fornitura dati sanitari)

d - a compenso orario (es. didattica)

e - a compenso fisso per obiettivo (es. verifica qualità)

f - rimborso spese (es.: attivazione sistema informativo integrato).

 

2. Nelle forme integrate di erogazione dell'attività professionale può essere prevista la fornitura di personale, locali ed attrezzature, di cui si tiene conto nella determinazione del compenso di cui al comma precedente.

 

3. Anche ai fini della ristrutturazione del compenso al medico, le parti possono concordare l'attuazione di sperimentazioni gestionali basate sull'assegnazione a gruppi di medici di budget virtuali o reali.

 

Art. 75 – La contrattazione aziendale

1. Gli accordi regionali di cui al presente Capo disciplinano anche la materia della contrattazione aziendale, da svolgersi presso il comitato di cui all’art. 11, definendo le linee guida degli accordi decentrati aziendali, al fine di armonizzare la contrattazione periferica rispetto agli obiettivi generali della programmazione regionale, particolarmente in materia di:

a - ambito di riferimento;

b - tempi di riferimento;

c - obiettivi assistenziali;

d - strumenti operativi;

e - modelli di distrettualizzazione;

f - modelli di VRQ;

g  -effetti temporali.

 

2. L’accordo decentrato aziendale è inoltrato al comitato regionale di cui all’art. 12 per una valutazione di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale e con le normative vigenti, comprese quelle contenute nell’Accordo nazionale e negli Accordi regionali.

 

Art. 76 – Condizioni disagiate di attività professionale

1. Nell’ambito degli accordi regionali di cui al presente Capo possono essere definiti parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività convenzionale, quali, ad esempio, la frammentazione degli insediamenti abitativi nell’ambito territoriale, l’onerosità dei locali di studio, le difficoltà di percorrenza nei tragitti per le attività domiciliari.

 

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