ACCORDO
COLLETTIVO NAZIONALE
PER LA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE,
AI SENSI DELLART.
8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 502/92
COME MODIFICATO
DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 517/93 E N. 229/99.
CAPO VI - GLI ACCORDI REGIONALI
Art. 69 -
Ambiti convenzionali di
livello regionale
Art. 70 -
Prestazioni e attività
aggiuntive
Art. 71 -
Associazionismo medico
Art. 72 -
Livelli di spesa
programmati
Art. 73 -
Contrattazione
Art. 74 -
Compensi
Art. 75
La
contrattazione aziendale
Art. 76
Condizioni
disagiate di attività professionale
CAPO VI
GLI ACCORDI
REGIONALI
Art. 69 - Ambiti
convenzionali di livello regionale
1. Gli Accordi Regionali di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 502/92 e successive
modificazioni realizzano i livelli assistenziali aggiuntivi
previsti dalla programmazione delle regioni rispetto a quelli
dellAccordo Collettivo Nazionale e coerenti con i livelli
essenziali ed uniformi di assistenza.
2. Gli accordi regionali,
definiscono i compiti e le attività svolte dai medici di
medicina generale:
a
- in forma aggiuntiva rispetto
a quanto previsto dallAccordo Collettivo
Nazionale;
b
- in forma associativa
complessa ed integrata;
c
- per il rispetto di livelli di
spesa programmati.
3. Nell'ambito degli Accordi di
cui al presente Capo, le Regioni definiscono ed indicano le
modalità tecnico-organizzative per larmonizzazione delle
attività di medicina generale assicurate dalle diverse Aziende
Sanitarie Locali.
4. La armonizzazione
dell'attività delle diverse Aziende assume particolare rilievo
riguardo alla realizzazione di azioni programmatiche e progetti
assistenziali mirati, oltre che di specifici interventi di
razionalizzazione della spesa sanitaria, particolarmente per
quelli che interessano cittadini assistiti da medici operanti
nello stesso comune e iscritti negli elenchi di Aziende diverse.
Art. 70 -
Prestazioni e attività aggiuntive
1. Gli accordi regionali possono
prevedere l'erogazione di prestazioni aggiuntive, anche tese ad
una migliore integrazione tra interventi sanitari e sociali, per:
a - interventi sanitari relativi
all'età anziana, con la formulazione del piano assistenziale,
compresa la parte riabilitativa e la compilazione di una scheda
di rilevazione dei bisogni degli anziani a domicilio, nelle
residenze sanitarie assistite e nelle collettività;
b - assistenza sanitaria ai
tossicodipendenti, ai malati di AIDS, ai malati mentali, in un
rapporto coordinato e secondo linee guida professionali definite
a livello nazionale o regionale;
c - processi assistenziali
riguardanti patologie sociali secondo protocolli che definiscono
le attività del medico generale e i casi di ricorso al livello
specialistico (diabete, ipertensione, forme invalidanti,
broncopneumopatie ostruttive, asma, forme neurologiche, ecc.);
d - assistenza domiciliare ai
pazienti oncologici in fase terminale, anche in forma
sperimentale con particolare riguardo alle cure palliative;
e - sperimentazione di iniziative
di telemedicina (telesoccorso, cardiotelefono, teleconsulto
ecc.);
f - partecipazione alle iniziative
sanitarie di carattere nazionale o regionale (es. progetti
obiettivo) coinvolgenti il medico generale per prestazioni non
previste dallACN;
g - prestazioni aggiuntive
ulteriori rispetto a quelle previste dall'accordo nazionale
all'allegato D), parte "A" e "B".
2. Gli accordi regionali
possono
definire linee guida di priorità in merito a:
a - iniziative di educazione
sanitaria e promozione della salute (attività motoria, incidenti
domestici e stradali, rischio alimentare, tabagismo, alcolismo,
uso di droghe, pianificazione familiare, malattie a trasmissione
sessuale, cadute dell'anziano, ecc.) nei confronti di singoli
soggetti o gruppi di popolazione;
b - attività di prevenzione
individuale e su gruppi di popolazione, in particolare contro i
rischi oncologici (utero, seno, colonretto, melanoma ecc.),
metabolici e cardiovascolari, anche mediante richiamo periodico
delle persone sane.
3. Gli accordi regionali possono
prevedere lo svolgimento delle seguenti attività:
a - partecipazione a procedure di
verifica della qualità che, oltre a promuovere la qualità delle
prestazioni sanitarie, costituisca un aspetto del processo di
verifica dei tetti di spesa sulla base di revisioni tra pari e
applicazione di linee guida, così da determinare la eliminazione
o la correzione di difetti nella erogazione delle prestazioni;
b - svolgimento di attività di
ricerca epidemiologica, compresa la segnalazione di eventi
sentinella e la partecipazione alla tenuta di registri per
patologie, sulla base di protocolli concordati a livello
regionale;
c - attivazione di un sistema
informativo integrato tra medici di medicina generale, presidi
delle Aziende ed eventuali banche dati, per il collegamento degli
studi professionali con i centri unificati di prenotazione e lo
sviluppo di scambi telematici di informazioni sanitarie (medico
generale - specialista servizi ospedalieri), anche a fini
di ricerca epidemiologica e di management della spesa;
d - fornitura di dati sanitari,
anche attraverso flussi informativi, a fini epidemiologici, di
valutazione della qualità delle prestazioni e dei relativi
costi.
4. Gli accordi regionali devono
prevedere la disciplina dell'attività didattica e tutoriale dei
medici di medicina generale, con particolare riguardo alla
formazione specifica in medicina generale di cui al decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 256.
Art. 71
Associazionismo medico
1. Gli accordi regionali
disciplinano, in via esclusiva, la sperimentazione di ulteriori forme associative oltre a quelle previste
dallarticolo 40 del presente Accordo, tra medici di
medicina generale convenzionati ai sensi del Capo II.
2. Tra le forme associative
sperimentabili negli Accordi regionali, particolare rilievo
assumono le associazioni integrate che prefigurino la presenza al
proprio interno di differenti figure professionali mediche e non,
con elementi di elevata integrazione dellassistenza
ambulatoriale o che realizzino livelli assistenziali, anche del
tipo di ricovero residenziale e semi residenziale che possano
costituire alternativa al ricovero in strutture ospedaliere.
3. La sperimentazione delle
forme associative, come individuate ai sensi dei precedenti
commi, può prevedere:
a
- la gestione da parte della
associazione di locali, attrezzature e personale, forniti
direttamente dalle Aziende o indirettamente attraverso
accordi con altri soggetti;
b
- la gestione di studi e
attività professionali complesse, sulla base di appositi
standard definiti a livello nazionale o regionale;
c
- differenti modalità
di erogazione dei compensi;
d
- la dislocazione delle sedi e
il collegamento funzionale tra queste.
4. La sperimentazione delle forme
associative è finalizzata anche ad utilizzare l'attività di
altri operatori sanitari da parte dell'associazione per erogare
prestazioni ulteriori, rispetto a quelle fornite dal medico di
medicina generale, in particolare:
a
- assistenza specialistica
di base
b
- prestazioni diagnostiche;
c
- assistenza infermieristica e
riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;
d
- assistenza sociale, integrata
alle prestazioni sanitarie ove consentita in base alle
norme regionali.
5. L'associazione può partecipare
allo svolgimento delle attività e compiti previsti dagli
accordi regionali di cui agli artt. 70 e 72.
Art. 72 -
Livelli di spesa programmati
1. Gli accordi regionali
prevedono, ai sensi dell'art. 8, lett. f, del D.leg.vo
502/92 e successive modificazioni, la disciplina dei
rapporti tra Regione, Aziende e medici di medicina generale per
il rispetto dei livelli di spesa programmati.
2. Ai fini degli scopi di cui
al presente Accordo, si definiscono Livelli di Spesa Programmati
i limiti tecnici di spesa previsti per micro- e macro-attività
dellAzienda e/o del Distretto socio-sanitario quali
obiettivi da raggiungere da parte dei medici di medicina generale
secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra Azienda e/o
Distretto e Sindacati rappresentativi, facenti parte di un
dettagliato progetto integrato che costituisce il supporto
tecnico del livello di spesa programmato.
3. I Livelli di Spesa
Programmati sono sempre correlati a specifici obiettivi e
programmi di attività mirati a perseguire la razionalizzazione
dell'impiego delle risorse.
4. Il rispetto dei livelli di
spesa programmati è correlato, secondo il disposto del D.L.vo
502/92 e successive modificazioni, a specifici incentivi che
devono essere previsti nel progetto relativo.
5. Sono individuati livelli di
spesa di:
a
- Primo grado, quando il
progetto interessi microattività cliniche o gestionali
distrettuali;
b
- Secondo grado, quando il
progetto interessi macroattività cliniche o gestionali
distrettuali;
c
- Terzo grado, quando il
progetto interessi aree di attività cliniche o
gestionali Aziendali.
6. I progetti a livello di
spesa programmato devono comunque essere realizzati tenendo
conto:
8. Gli accordi regionali
devono
prevedere altresì:
a
- la disciplina dei rapporti
tra i dirigenti delle attività distrettuali e i medici
convenzionati in relazione al tipo di attività;
b
- la regolamentazione dei
rapporti tra gli operatori coinvolti.
Art. 74
Compensi
1. Gli accordi regionali
disciplinano le modalità di erogazione e l'ammontare dei
compensi, che sono corrisposti, in rapporto al tipo di attività
svolta dal medico convenzionato, anche in forma associata, nelle
seguenti forme:
a
- quota capitaria annuale (es.
rispetto livello di spesa programmata)
b
- quota capitaria per caso
trattato (es. anziani piano assistenziale e scheda
bisogni)
c
- a prestazione (es.
prestazioni aggiuntive ulteriori, fornitura dati sanitari)
d
- a compenso orario (es.
didattica)
e
- a compenso fisso per
obiettivo (es. verifica qualità)
f
- rimborso spese (es.:
attivazione sistema informativo integrato).
2. Nelle forme integrate di
erogazione dell'attività professionale può essere prevista la
fornitura di personale, locali ed attrezzature, di cui si tiene
conto nella determinazione del compenso di cui al comma
precedente.
3. Anche ai fini della
ristrutturazione del compenso al medico, le parti possono
concordare l'attuazione di sperimentazioni gestionali basate
sull'assegnazione a gruppi di medici di budget virtuali o reali.
Art. 75
La contrattazione aziendale
1. Gli accordi regionali di cui
al presente Capo disciplinano anche la materia della
contrattazione aziendale, da svolgersi presso il comitato di cui
allart. 11, definendo le linee guida degli accordi
decentrati aziendali, al fine di armonizzare la contrattazione
periferica rispetto agli obiettivi generali della programmazione
regionale, particolarmente in materia di:
a
- ambito di riferimento;
b
- tempi di riferimento;
c
- obiettivi assistenziali;
d
- strumenti operativi;
e
- modelli di distrettualizzazione;
f
- modelli di VRQ;
g
-effetti temporali.
2. Laccordo decentrato
aziendale è inoltrato al comitato regionale di cui allart.
12 per una valutazione di compatibilità con la programmazione
sanitaria regionale e con le normative vigenti, comprese quelle
contenute nellAccordo nazionale e negli Accordi regionali.
Art. 76
Condizioni disagiate di attività professionale
1. Nellambito degli
accordi regionali di cui al presente Capo possono essere definiti
parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni
di disagio e difficoltà di espletamento dellattività
convenzionale, quali, ad esempio, la frammentazione degli
insediamenti abitativi nellambito territoriale,
lonerosità dei locali di studio, le difficoltà di
percorrenza nei tragitti per le attività domiciliari.