ACCORDO
COLLETTIVO NAZIONALE
PER LA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE,
AI SENSI DELL’ART.
8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 502/92
COME MODIFICATO
DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 517/93 E N. 229/99.
CAPO II - ASSISTENZA PRIMARIA
Art. 19 -
Rapporto ottimale
Art. 20 -
Copertura
degli
ambiti territoriali carenti di assistenza primaria
Art. 21 -
Instaurazione del
rapporto convenzionale
Art. 22 -
Requisiti e apertura
degli studi medici
Art. 23 -
Sostituzioni
Art. 24 -
Incarichi provvisori
Art. 25 -
Massimale di scelte e
sue limitazioni
Art. 26 -
Scelta del medico
Art. 27 -
Revoca e
ricusazione
della scelta
Art. 28 -
Revoche di ufficio
Art. 29 -
Scelta, revoca,
ricusazione: effetti economici
Art. 30 -
Elenchi nominativi e
variazioni mensili
Art. 31 -
Compiti del medico con
compensi a quota fissa
Art. 32 -
Compiti del medico a
quota variabile di compenso, con compensi aggiuntivi
Art. 33 -
Visite ambulatoriali e
domiciliari
Art. 34 -
Consulto con lo
specialista
Art. 35 -
Rapporti tra il
medico di famiglia e l’ospedale
Art. 36 -
Assistenza farmaceutica
e modulario
Art. 37
- Richiesta di indagini
specialistiche, proposte di ricovero o di cure termali
Art. 38 -
Certificazione di
malattia per i lavoratori dipendenti
Art. 39 -
Assistenza
domiciliare ad assistiti non ambulabili
Art. 40 -
Forme associative in
assistenza primaria
Art. 41 -
Interventi
socio-assistenziali
Art. 42 -
Collegamento con i
servizi di continuità assistenziale
Art. 43 -
Visite occasionali
Art. 44 -
Libera professione
Art. 45 -
Trattamento economico
Art. 46 -
Contributi previdenziali
e per l'assicurazione di malattia
Art. 47
- Rapporti tra il medico
convenzionato e la dirigenza sanitaria della Azienda
CAPO II
L’ASSISTENZA
PRIMARIA
Art. 19
-
Rapporto ottimale
1. La libera scelta del medico
avviene, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge n. 833/78,
nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria.
2. Agli effetti del precedente
comma l'assistenza primaria è organizzata in via prioritaria per
ambiti comunali, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 833/78.
3. Le regioni, sulla base delle
indicazioni del piano sanitario o di altra determinazione,
possono articolare il livello organizzativo dell’assistenza
primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o
distretti.
4. Ciascuna Azienda, anche ai fini
dello svolgimento delle procedure di cui all'art. 3, cura la
tenuta degli elenchi dei medici convenzionati per l'erogazione
dell'assistenza primaria, i quali, ai fini dell'esercizio
della scelta del medico da parte del cittadino, sono articolati
nei medesimi ambiti territoriali di comuni o gruppi di comuni o
distretti individuati ai sensi dei precedenti commi 2 e 3.
5. L'ambito territoriale ai fini
dell'acquisizione delle scelte deve comprendere popolazione non
inferiore a ……. abitanti. Per motivi
geografici, di viabilità, di distanza tra comuni, di difficile
percorrenza delle vie di comunicazione, di parcellizzazione degli
insediamenti abitativi o per altre valide condizioni, le Regioni
possono individuare ambiti territoriali con popolazione inferiore
a …….. unità ma comunque mai inferiore a …….
6. Nei comuni comprendenti più
Aziende, per la determinazione del rapporto ottimale si fa
riferimento alla popolazione complessiva residente nel comune,
sulla base dei parametri di cui al successivo comma 7.
7. La determinazione del numero
dei medici iscrivibili in comuni comprendenti più Aziende, viene
determinata sommando i medici iscrivibili in ciascuna Azienda
Sanitaria Locale sulla base della propria popolazione di
riferimento. Eventuali frazioni di popolazione di ciascuna
Azienda, inferiori a 500 abitanti, possono concorrere,
sommandosi, alla determinazione di carenza di medici
nell’intero ambito comunale, da dichiararsi da parte della o
delle Aziende con il resto più elevato
8. Il medico operante in un comune
comprendente più Aziende, fermo restando che può essere
iscritto nell'elenco di una sola Azienda che ne gestisce la
posizione amministrativa, può acquisire scelte in tutto l'ambito
comunale ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
9. Ferma restando la facoltà
delle Regioni di disciplinare l'accesso alle funzioni di medico
di medicina generale secondo parametri diversi definiti
nell'ambito degli accordi regionali, ai sensi dell'art. 8, lett. h),
decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni,
per ciascun ambito territoriale, definito ai sensi del
comma 3, può essere iscritto soltanto un medico per ogni 1000
residenti o frazione di 1000 superiore a 500, detratta la
popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, risultante alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente.
10. Nella determinazione del
numero dei medici iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al
comma precedente, deve tenersi conto anche delle eventuali
limitazioni o autolimitazioni di massimali già
dichiarate ed esistenti alla data di pubblicazione del
presente Accordo, derivanti dall'applicazione dell'art. 25 a carico dei singoli medici già iscritti nell'elenco.
Per l'applicazione delle norme in materia di rapporto ottimale si
richiamano le istruzioni pratiche riportate nell'allegato B
11. Ai fini della
determinazione dei medici iscrivibili nell’elenco,
l’Azienda, utilizzando l’elenco di cui all’art. 30
comma 4, scorpora dalla popolazione di riferimento per la
determinazione del rapporto ottimale (come definita al precedente
comma 7) tutti quei cittadini che, alla data del 31 dicembre
dell’anno precedente, pur essendo anagraficamente residenti
nell’ambito territoriale, abbiano effettuato la scelta del
medico in altro ambito territoriale dell’Azienda stessa
12. In tutti i comuni dell'ambito
territoriale di cui ai commi 2 e 3, in tutte le circoscrizioni
e nelle zone con oltre 500 abitanti di ambiti
territoriali dichiarati carenti ai sensi del successivo
articolo 20 comma 1, sentito il Comitato Consultivo di
Azienda, deve esser comunque assicurata l’assistenza
ambulatoriale, ad opera prioritariamente, nell’ordine di
inserimento, degli ultimi medici inseriti.
13. Ai fini del corretto calcolo
del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle
limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31
dicembre dell'anno precedente.
14. In caso di modifiche di ambito
territoriale il medico conserva tutte le scelte in suo carico,
comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da
quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito,
fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il
diritto di scelta degli assistiti.
Art. 20 -
Copertura degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria
1. Entro la fine dei mesi di
Aprile e di Ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica
sul Bollettino Ufficiale l'elenco degli ambiti territoriali
carenti di medici convenzionati per l'assistenza primaria individuati rispettivamente alla data del 1° marzo e del 1° settembre
dell’anno in corso nell'ambito delle singole Aziende,
sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 19.
2. In sede di pubblicazione
degli
ambiti territoriali carenti, fermo restando l'ambito di
iscrizione del medico, l'Azienda, può indicare la
zona in cui deve essere comunque assicurata l’assistenza
ambulatoriale.
3. La indicazione di cui al
precedente comma 2 costituisce vincolo alla apertura di uno
studio di assistenza primaria nella zona indicata, vincolo che si
protrae per un periodo di anni 3 dall’iscrizione
nell'elenco, trascorso il quale, a richiesta del medico
interessato, l’Azienda, nel pubblicare gli ambiti
territoriali carenti, indica la zona stessa agli effetti della
apertura dello studio medico a carico del neo inserito.
4. Possono concorrere al
conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali
carenti resi pubblici secondo quanto stabilito dal comma
1:
a)
i medici che risultano già
iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati
per l'assistenza primaria della regione che ha
pubblicato gli ambiti territoriali carenti e quelli già
inseriti in un elenco di assistenza primaria di altra
regione, ancorché non abbiano fatto domanda di
inserimento nella graduatoria regionale, a condizione
peraltro che risultino iscritti, rispettivamente, da
almeno due anni e da almeno 6 anni nell'elenco di
provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo
incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion
fatta per attività di continuità assistenziale.
I trasferimenti sono possibili
fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in
ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo
del terzo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina.
In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere
esercitato il diritto di trasferimento.
b) i medici inclusi nella
graduatoria regionale valida per l'anno in corso.
5. Gli aspiranti, entro 20 giorni
dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla
Regione, o al soggetto da questa individuato, apposita domanda di
assegnazione di incarico per uno o più degli ambiti territoriali
carenti pubblicati, in conformità allo schema di cui agli
Allegati Q o Q/3.
6. In allegato alla domanda gli
aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio attestante se alla data di presentazione della domanda
abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo
precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di
incompatibilità, secondo lo schema allegato sub lettera
"L".
7. Al fine del conferimento degli
incarichi negli ambiti territoriali carenti i medici di
cui alla lettera b) del precedente comma 3 sono graduati
nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a)
attribuzione del punteggio
riportato nella relativa graduatoria regionale di
cui all'art. 2;
b)
attribuzione di punti 5 a
coloro che nell’ambito territoriale dichiarato
carente per il quale concorrono abbiano la
residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del
termine per la presentazione della domanda di inclusione
nella graduatoria regionale e che tale requisito
abbiano mantenuto fino alla attribuzione
dell’incarico;
c)
attribuzione di punti 20 ai
medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due
anni antecedenti la data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di inclusione nella
graduatoria regionale e che tale requisito abbiano
mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico.
8. Le graduatorie per
l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti vengono
formulate sulla base dell’anzianità e dei punteggi relativi
ed apponendo a fianco al nominativo di ciascun medico concorrente
lo o gli ambiti territoriali per i quali egli abbia inoltrato
domanda di assegnazione.
9. La Regione provvede alla
convocazione, mediante raccomandata AR o telegramma, dei medici
aventi titolo, secondo la graduatoria, al conferimento degli
incarichi dichiarati carenti e pubblicati, presso la sede
indicata dall’Assessorato Regionale alla Sanità, in maniera
programmata e per una data non antecedente i 15 giorni dalla data
di invio della convocazione.
10. La mancata presentazione
costituisce rinuncia all’incarico.
11. Il medico oggettivamente
impossibilitato a presentarsi può dichiarare la propria
accettazione mediante telegramma, indicando nello stesso
l’ordine di priorità per l’accettazione tra gli ambiti
territoriali dichiarati carenti per i quali egli ha concorso. In
tal caso gli sarà attribuito il primo incarico disponibile tra
gli incarichi vacanti che egli avrà indicato.
12.
La Regione, o il soggetto
da questa individuato, interpella prioritariamente i medici
di cui alla lettera a) del comma 3 in base alla anzianità di
iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per
l’assistenza primaria; laddove risulti necessario,
interpella successivamente i medici di cui alla lettera b), dello
stesso comma 3 in base all'ordine risultante dall'applicazione
dei criteri di cui al precedente comma 6 e sulla base
del disposto di cui al comma 6 e 7 dell’articolo 3 del
presente Accordo.
13. L’anzianità di
iscrizione negli elenchi a valere per l’assegnazione degli
ambiti territoriali carenti ai sensi del comma 3, lettera a), è
determinata sommando:
a)
l’anzianità
complessiva di iscrizione negli elenchi della assistenza
primaria della regione, detratti i periodi di eventuale
cessazione dell’incarico;
b)
l’anzianità di
iscrizione nell’elenco di provenienza, ancorché
già compresa nell’anzianità di cui alla lettera
a).
14. La regione che attribuisce
l’incarico ai sensi del comma 3 lettera a) ad un medico
proveniente da altra regione comunica alla regione di provenienza
l’avvenuto conferimento dell’incarico ai fini di quanto
previsto dal successivo comma 16.
15. La Regione, sentito il
Comitato regionale di cui all'art. 12 e nel rispetto dei
precedenti commi, può adottare procedure tese allo
snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari
al conferimento degli incarichi.
16. E' cancellato dalla
graduatoria regionale, ai soli fini del conferimento degli
incarichi di assistenza primaria, il medico che abbia accettato
l'incarico ai sensi dell'art. 21, comma 1.
17. Il medico che, avendo concorso
all'assegnazione di un ambito territoriale carente
avvalendosi della facoltà di cui al comma 3 lettera a), accetta
l'incarico ai sensi dell'art. 21, comma 1, decade dall'incarico
detenuto nell'ambito territoriale di provenienza e viene
cancellato dal relativo elenco.
18. La Regione può individuare
e assegnare ad altri soggetti l’espletamento dei compiti
previsti dal presente articolo.
Art. 21 -
Instaurazione del rapporto convenzionale
1. Il medico interpellato ai sensi
dell'art. 20 deve, a pena di decadenza, indicare e dichiarare,
in sede di convocazione, l’ambito territoriale per il quale
accetta l’incarico.
2. La Regione, o il soggetto da
questa individuato, espletate le formalità per
l’accettazione dell’incarico, invia gli atti relativi
all’Azienda interessata, la quale conferisce l'incarico a
tempo indeterminato, condizionato al possesso dei requisiti di
cui al comma 2, con provvedimento del Direttore Generale, che
viene comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, ricevimento che costituisce termine da cui
decorrono gli effetti giuridici di cui al successivo comma 3.
3. Entro i 90 giorni successivi
al
ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, il
medico, sempre a pena di decadenza e fatto salvo quanto
previsto al successivo comma 8, deve:
|
aprire
nell’ambito
territoriale carente assegnatogli, tenuto conto
delle eventuali prescrizioni di cui all’articolo 20
comma 2, uno studio professionale idoneo secondo le
prescrizioni di cui all'art. 22 e darne comunicazione
alla Azienda; |
|
richiedere il
trasferimento della residenza nelle zona
assegnatagli, se risiede in altro Comune; |
|
iscriversi all'Albo
Professionale della provincia in cui gravita l’ambito
carente assegnatogli, se è iscritto in altra
provincia. In tal caso è sufficiente documentare
la presentazione della domanda di trasferimento
dall'Ordine di provenienza. |
4. Le Aziende avuto riguardo a
eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali,
possono consentire, sentito il Comitato ex art. 11, temporanee
proroghe al termine di cui al comma 2, entro il limite massimo di ulteriori trenta giorni.
5. Entro 15 giorni dalla
comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio l'Azienda
procede con proprio personale sanitario alla verifica
dell'idoneità dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di
cui all'art. 22 e ne notifica i risultati al medico interessato
assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 30 giorni
per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale
termine inutilmente il medico decade dal diritto al conferimento
dell'incarico.
6. Le procedure di cui al comma
5 si applicano anche nei casi di apertura di ulteriori studi
professionali, per l’espletamento dell’attività
convenzionata di cui al presente Accordo, nel contesto del
medesimo ambito territoriale e nel caso di variazione di
ubicazione dello studio convenzionato per l’assistenza
primaria in altro locale all’interno del medesimo ambito
territoriale.
7. L'incarico si intende
definitivamente conferito, ai fini della decorrenza
dell’iscrizione nell’elenco e della autorizzazione ad
acquisire le scelte degli assistiti, con la comunicazione
della Azienda attestante l'idoneità dello studio oppure alla
scadenza del termine di 15 giorni di cui al comma 4, qualora la
Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneità. E' fatta
comunque salva la facoltà delle Aziende di far luogo in ogni
tempo alla verifica della idoneità dello studio.
8. Il medico al quale sia
definitivamente conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene
iscritto nell'elenco relativo all’ambito territoriale carente della Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa.
9. Al fine di favorire
l'inserimento di medici negli ambiti territoriali carenti,
con particolare riguardo a quelli disagiati, la Azienda può, su
richiesta del medico, consentire la utilizzazione di un
ambulatorio pubblico eventualmente disponibile. L’ammontare
e le modalità di compensazione delle spese per l’uso,
comprese le spese per il suo utilizzo, dell’ambulatorio
pubblico, sono oggetto di apposite determinazioni da concordarsi
nell’ambito degli Accordi Regionali di cui al Capo VI.
10. Nel corso del rapporto
convenzionale il medico può essere autorizzato dalla Azienda a
trasferire, per gravi ed obiettivi motivi, la residenza in altro
comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale
di contiguità, previo parere favorevole del comitato di cui
all’art. 11 del presente Accordo e purché tale
trasferimento non comporti alcun disservizio nell’erogazione
dell’assistenza.
11. Al medico è fatto divieto di
esercitare le attività convenzionate ai sensi del presente
accordo in studi professionali collocati fuori dall’ambito
territoriale nel cui elenco egli è iscritto, escluso il caso
di cui all'art. 19, comma 11.
12. Al medico al quale sia
stato definitivamente conferito l’incarico ai sensi del
presente articolo, è consentita, per il valore di diffusione
capillare dell’assistenza sanitaria di cui al presente
Accordo e per il miglioramento della qualità di tale assistenza,
l’apertura di più studi per l’esercizio
dell’attività convenzionata di assistenza primaria nei
comuni o nelle zone comprese nell’ambito territoriale nel
cui elenco il medico è iscritto.
Art. 22 -
Requisiti e apertura degli studi medici
1. Ai fini dell'instaurazione e
del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza
primaria, oltre che ai fini della corresponsione del concorso
alle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio cui
all'art. 45, ciascun medico deve avere la disponibilità di almeno uno studio professionale nel quale esercitare l'attività
convenzionata. Lo studio del medico di medicina generale è uno
studio professionale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, che, destinato in parte allo
svolgimento di un pubblico servizio, deve possedere i requisiti
previsti dai seguenti commi.
2. Lo studio del medico
convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle
attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di
sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di
illuminazione e aerazione idonea.
3. Detti ambienti possono essere
adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione
specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile
abitazione.
4. Se lo studio, di cui al D.P.R.
1.3.1961, n. 121, è ubicato presso strutture adibite ad altre
attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione,
lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere
eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.
5. Lo studio professionale
del
medico iscritto nell’elenco, salvo quanto previsto in
materia di orario di continuità assistenziale, deve essere
aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, preferibilmente
dal lunedì al venerdì, secondo un congruo orario
determinato autonomamente dal sanitario in relazione alle
necessità degli assistiti iscritti nel suo elenco ed alla
esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed
efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il
migliore funzionamento dell'assistenza.
6. Il suddetto orario con il
nominativo del medico, da comunicare alla Azienda, deve essere
esposto all'ingresso dello studio medico; eventuali variazioni
devono essere comunicate alla Azienda entro 30 giorni dalla
avvenuta variazione.
7. Le visite nello studio medico,
salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un
sistema di prenotazione.
Art. 23 -
Sostituzioni
1. Il medico titolare di scelte
che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio,
deve comunicare alla competente Azienda entro il quarto giorno
dall'inizio della sostituzione, il nominativo del collega che lo
sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di tre
giorni consecutivi. Il sostituto deve dichiarare di non
trovarsi in situazione di incompatibilità prevista
dall’articolo 4.
2. Il medico sostituto assume
direttamente e formalmente, all'atto dell'incarico di
sostituzione da parte del medico sostituito, le responsabilità
professionali inerenti tutte le attività previste dal presente
accordo.
3. Le Aziende per i primi 30
giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al
medico sostituito che provvede secondo quanto previsto al
comma 4; dal 31° giorno corrispondono i compensi
direttamente al medico che effettua la sostituzione, purché
abbia i requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei
convenzionati e secondo il trattamento economico previsto per
il medico sostituto.
4. I rapporti economici tra medico
sostituito e medico sostituto sono disciplinati dalla norme del
regolamento allegato sub lettera C.
5. Qualora la sostituzione, per
particolari situazioni in cui non possa essere effettuata dal
medico di medicina generale, sia svolta da un medico iscritto
negli elenchi dei pediatri di libera scelta, i compensi allo
stesso sono corrisposti secondo il trattamento economico previsto
per la medicina generale.
6. Il medico che non riesca ad
assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente
informarne la Azienda, la quale provvede a designare il sostituto
prioritariamente tra i medici inseriti nella graduatoria di
cui all'art. 2, e secondo l'ordine della stessa,
interpellando prioritariamente i medici residenti nell'ambito di
iscrizione del medico sostituito. In tale caso i compensi
spettano fin dal primo giorno della sostituzione al medico
sostituto, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 17.
7. Non è consentito al sostituto
acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione. Ove
la sostituzione si protragga oltre 30 giorni, tale divieto si
estende per i tre mesi successivi al termine della sostituzione
medesima.
8. Tranne che
per i motivi di
cui all’art. 5, commi 1 e 2, del presente Accordo e per mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico,
sindacale, per sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno,
anche non continuativi, l'Azienda sentito il Comitato di cui
all'art. 11, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione
stessa e può esaminare il caso ai fini anche
dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
9. Quando il medico sostituito,
per
qualsiasi motivo, sia nella impossibilità di percepire i
compensi che gli spettano in relazione al periodo di
sostituzione, le Aziende possono liquidare tali competenze
direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione.
10. Alla sostituzione del medico
sospeso dall’incarico per effetto di provvedimento di
cui all'art. 16 provvede la Azienda con le modalità di
cui al comma 5.
11. Le scelte del sanitario
colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al
medico sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino
richiesta di variazione del medico di fiducia; variazione che in
ogni caso, non può essere fatta in favore del medico incaricato
della sostituzione, per tutta la durata della stessa.
12. L'attività di sostituzione, a
qualsiasi titolo svolta, non comporta l'iscrizione del medico
nell'elenco, anche se determina l'assunzione di tutti gli
obblighi professionali previsti dal presente Accordo, dagli
accordi Regionali e da quelli Aziendali.
13. In caso di decesso del
medico convenzionato, l’Azienda provvede alla nomina del
sostituto. Qualora il medico fosse già sostituito, il
sostituto già incaricato al momento del decesso può
proseguire l'attività nei confronti degli assistiti in carico al
medico deceduto per non più di 30 giorni, conservando il
trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.
Art. 24 -
Incarichi provvisori
1. Qualora in un ambito
territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a
mancanza di medici in grado di acquisire tutte le scelte
disponibili, la Azienda, sentito il Comitato ex art. 11, può
conferire ad un medico residente nell'ambito territoriale carente,
scelto nel rispetto della graduatoria regionale, un incarico
temporaneo.
2.
Tale incarico, di durata
comunque inferiore a otto mesi, cessa alla sua scadenza
o nel momento in cui viene individuato il medico avente
diritto all'inserimento, e non può comunque essere rinnovato
allo stesso medico prima che siano trascorsi 30 giorni dalla sua
cessazione. Al medico di cui al presente comma sono
corrisposti, per gli utenti che viene incaricato di assistere, i
compensi della fascia iniziale di anzianità di cui all'art. 45,
con esclusione delle voci di cui alle lettera "B" e
"D".
3. L’incarico di cui al
comma 1 non viene conferito quando l’eccedenza degli
assistibili rispetto alla somma dei massimali dei singoli medici
iscritti nell’elenco dell’ambito territoriale non
supera le 300 unità. In tal caso si applica il disposto del
comma 3 dell’ articolo 25.
4. Ai medici di cui al
precedente comma 1 che siano chiamati a ricoprire un incarico
provvisorio la Azienda è tenuta a concedere in uso
l’eventuale struttura ambulatoriale in suo possesso, ed
usualmente utilizzata, nell’ambito territoriale relativo.
5. Qualora in un ambito
territoriale si determinino le condizioni previste al precedente
comma 1, la Azienda è tenuta ad informare, entro 20 giorni
dall’evento, i cittadini interessati dalla carenza di
assistenza della necessità di procedere ad una nuova scelta del
medico tra tutti quelli incaricati nell’ambito territoriale
interessato, anche attraverso annunci sui quotidiani, manifesti
nei comuni e negli altri luoghi pubblici e, ove ritenuto
opportuno, mediante comunicazione diretta agli assistiti.
Art. 25 -
Massimale di scelte e sue limitazioni
1. I medici iscritti negli elenchi
possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 1.500
unità.
2. I medici i quali, non soggetti
a limitazione del massimale, avevano acquisito la possibilità
del raggiungimento della quota individuale di 1.800 scelte ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981
conservano, in deroga al massimale, tale possibilità personale
sino al momento in cui non insorgano motivi di limitazione ai
sensi del presente accordo. L’insorgenza, anche temporanea,
di motivi di limitazione riconduce a tutti gli effetti il medico
al massimale di scelte di cui al comma 1.
3. Eventuali deroghe al massimale
individuale possono essere autorizzate dalla Regione, su proposta
dell'Azienda e sentito il comitato aziendale di cui
all’art. 11, in relazione a particolari situazioni
locali, ai sensi del punto 5, comma 3, dell'art. 48 della Legge
n. 833/78, e per un tempo determinato, non superiore comunque
a mesi sei.
4. Nei confronti del medico che,
oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga altre attività
orarie compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelta è
ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali
che il medesimo dedica alle suddette altre attività, tenuto
conto del disposto dell’articolo 44 del presente Accordo in
materia di libera professione strutturata. Per quanto riguarda i
medici della Continuità Assistenziale, della medicina dei
servizi e dell’emergenza sanitaria territoriale si applicano
le limitazioni previste dai rispettivi Capi.
5. Ai
soli fini del calcolo
del massimale individuale per i medici soggetti a limitazioni per
attività a rapporto orario compatibili con quelle di cui al
presente Accordo e per attività di libera professione
strutturata si ritiene convenzionalmente che il massimale
corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 1.500 scelte
per 40 ore settimanali.
6. I medici possono autolimitare
il proprio massimale, che non può essere inferiore a 1.000
scelte, fatte salve autolimitazioni inferiori già esistenti
alla data di pubblicazione del presente Accordo e fino a che le
singole posizioni soggettive restino immutate. Il massimale
derivante da autolimitazione non è modificabile prima di 3 anni
dalla data di decorrenza della autolimitazione
7. Ai medici che fruiscono
della norma di cui all'art. 1, comma 16, del D.L. n. 324/93,
convertito nella legge n. 423/93, è consentita la
reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per
l’assistenza primaria nell’ambito territoriale di
provenienza (ambito nel quale essi erano convenzionati al momento
dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 4,
comma 7 della legge n. 412/91), alle condizioni e nei limiti
previsti dalla organizzazione sanitaria, così come disposto dal
precedente articolo 19.
8. Ai medici di cui all’art.
6, comma 1, del D.L. 14.6.93 n. 187, convertito con modifiche
nella legge 12.8.93, n. 296 che accettano l’incarico di cui
al precedente art. 20, è consentito acquisire scelte fino alla
concorrenza di un massimale di 500 scelte.
9. Ai medici di cui al
precedente comma 9, che alla data di pubblicazione del presente
Accordo detenevano un numero di scelte superiore a 500 è fatto
divieto di acquisire ulteriori scelte. Per tali medici la Azienda
di appartenenza dispone il rientro nei limiti di massimale di cui
al comma 9 con meccanismo di calo fisiologico ad esaurimento
delle scelte eccedenti.
10. Le disposizioni di cui ai
commi 7 e 8 non si applicano ai medici che, soggetti alla norma
relativa, rinunciano all’incarico compatibile entro 60
giorni dalla data di pubblicazione del presente Accordo.
11. Lo svolgimento di altre
attività, anche libero-professionali, compatibili con
l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al
corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del medico, a
livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli
assistiti che lo hanno prescelto.
Art. 26 - Scelta
del medico
1. La costituzione e lo
svolgimento del rapporto tra medico e assistito sono fondati sul
rapporto di fiducia.
2. Il rapporto di fiducia tra
medico e assistito si fonda anche sulla reciproca conoscenza e
sulla trasparenza dei rapporti reciproci. A tal fine, e per
maggiormente radicare il rapporto tra medico e cittadino, le
Aziende promuovono, sulla base di intese stipulate tra le Regioni
e le OO.SS. maggiormente rappresentative, una corretta
informazione agli assistiti sulla opportunità di avviare
preliminarmente alla scelta una diretta conoscenza del medico e,
a margine della scelta effettuata, la informazione sullo status
del medico, sul suo curriculum personale e professionale, sulle
caratteristiche della attività professionale (ubicazione ed
orario dello studio, aderenza a forme associative, ecc.).
3. Ciascun avente diritto,
all'atto del rilascio del documento di iscrizione, sceglie
direttamente per se e per i propri familiari o soggetti
anagraficamente conviventi il medico di fiducia fra quelli
iscritti nell'elenco, definito ai sensi dell'art. 19, relativo
all'ambito territoriale di residenza.
4. La Azienda, sentito il parere
obbligatorio del Comitato di cui all'art. 11 e acquisita
l’accettazione del medico di scelta, può consentire che
la scelta sia effettuata in favore di un medico iscritto in un
elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui
l'assistito è residente quando la scelta sia o diventi
obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore
viabilità la residenza dell'assistito graviti su un ambito
limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze
ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.
5. La scelta per i cittadini
residenti ha validità annuale, salva revoca nel corso dell'anno,
ed è tacitamente rinnovata.
6. Per i cittadini non
residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di 3 mesi
ad un massimo di 1 anno, con contemporanea cancellazione della
scelta eventualmente già in carico al medico della Azienda di
provenienza del cittadino. La scelta è espressamente
prorogabile.
7. Per i cittadini
extracomunitari in regola con le norme in materia di soggiorno
sul territorio italiano, la scelta è a tempo determinato da un
minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni, nel rispetto dei tempi
di validità dei permessi di soggiorno. Anche tale scelta è
espressamente prorogabile.
8. Il figlio, il coniuge
e
il convivente dell'assistito già in carico al medico di medicina
generale possono effettuare la scelta a favore dello
stesso medico anche in deroga al massimale o quota individuale,
purché anagraficamente facenti parte del medesimo nucleo
familiare.
9. Le scelte in deroga,
comunque acquisibili, non possono superare in nessun caso il 5%
del massimale individuale del medico, fermo restando quanto
previsto dell’art. 25, comma 2.
Art. 27 - Revoca
e ricusazione della scelta
1. L'assistito che revoca la
scelta ne dà comunicazione alla competente Azienda.
Contemporaneamente alla revoca l'assistito deve effettuare una
nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.
2. Modalità per garantire la
continuità dell’assistenza tra medico revocato e medico
scelto, nel primario interesse del cittadino, sono disciplinate
nell’ambito degli Accordi Regionali.
3. Il medico che non intenda
prestare la propria opera in favore di un assistito può in ogni
tempo ricusare la scelta dandone comunicazione alla competente
Azienda. Tale revoca deve essere motivata da eccezionali ed
accertati motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 8, comma
1, lett. 8), D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni.
Tra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la
turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 16° giorno successivo alla sua
comunicazione.
4. Non è consentita la
ricusazione quando nel Comune non sia operante altro medico,
salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità da
accertarsi da parte del Comitato di Azienda di cui all'art. 11.
5. I medici che abbiano
esercitato il diritto di autolimitazione del massimale non
possono avvalersi dello strumento della ricusazione per
mantenersi al di sotto del limite della autolimitazione medesima.
Art. 28 -
Revoche d’ufficio
1. Le scelte dei cittadini che, ai
sensi dell'art. 7 della Legge n. 526/1982, vengono
temporaneamente sospesi dagli elenchi della Azienda sono
riattribuite automaticamente al medico dal momento della
reiscrizione degli stessi nei suddetti elenchi.
2. In caso di eventuali ritardi
nella riattribuzione della scelta di cui al precedente comma, gli
effetti economici della stessa decorrono dalla data di cessazione
della sospensione. A tal proposito il medico è tenuto alla
assistenza del cittadino temporaneamente sospeso dagli elenchi
fin dalla data di cessazione della sospensione medesima.
3. La revoca della scelta da
operarsi d'ufficio per morte dell'assistito ha effetto dal giorno
del decesso. L'Azienda è tenuta a comunicare al medico
interessato la revoca per decesso entro un anno
dall'evento.
4. In caso di trasferimento di
residenza l'Azienda presso la quale il cittadino ha effettuato la
nuova scelta comunica tale circostanza all'Azienda di provenienza
del cittadino stesso perché provveda alla revoca con decorrenza
dalla data della nuova scelta. Le Aziende che aggiornano
l'archivio assistiti utilizzando le informazioni anagrafiche dei
Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento ad altre
Aziende, alla revoca d'ufficio. L'Azienda è tenuta a comunicare
detta revoca al medico ed al cittadino interessati entro 3 mesi
dall'evento. Le revoche conseguenti ai cambiamenti di
residenza all'interno della Azienda e tra aziende limitrofe
sono disciplinate con accordi regionali. Nel caso in cui
l’ambito comunale sia comprensivo di più Aziende si intende
per Azienda limitrofa il medesimo ambito comunale.
5. Le cancellazioni per doppia
iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel
caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se
trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data
della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni
sono eseguite contestualmente alle variazioni del mese di
competenza.
6. Ai fini degli effetti
economici relativi alle revoche d’ufficio di cui al presente
articolo, la Azienda è tenuta ad inviare al medico interessato,
in uno con la comunicazione del previsto importo da ripetere, il
tabulato nominativo relativo ai pazienti oggetto di revoca
completo della causa e della decorrenza della revoca medesima.
7. Avverso alla richiesta di
ripetizione il medico interessato può opporre motivato e
documentato ricorso entro 15 giorni dalla sua comunicazione ed il
Direttore Generale assume la propria deliberazione in merito
entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.
8. Qualora l’importo
complessivo richiesto dalla Azienda sia superiore al 20%
dell’ammontare degli emolumenti mensili, l'Azienda può dare
corso a conguaglio negativo solo in presenza di accordo in tal
senso con il medico interessato.
9. La ripetizione delle somme o
l’applicazione del conguaglio negativo hanno corso nella
misura prevista dal successivo comma 11 dell’articolo 45.
Art. 29 -
Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici
1. Ai fini della corresponsione
dei compensi la scelta, la recusazione e la revoca decorrono dal
primo giorno del mese in corso o dal primo giorno del mese
successivo a seconda che intervengano entro il 15° giorno o
dal 16° giorno del mese.
2. Il rateo mensile dei compensi
è frazionabile in trentesimi ai fini del pagamento di
eventuali frazioni di mese, quando le variazioni dipendano da
trasferimento del medico o da cancellazione o sospensione del
medico dall'elenco.
3. La cessazione per sopraggiunti
limiti di età da parte del medico produce effetti economici dal
giorno di compimento dell'età prevista.
4. Le operazioni di
aggiornamento dell’elenco degli assistiti rispetto alla
scelta e alla revoca sono svolte in tempo reale, qualora sia
realizzabile in base alla possibilità di utilizzo di procedure
informatiche.
Art. 30 -
Elenchi nominativi e variazioni mensili
1. Entro
il 31 luglio ed il 31
gennaio di ogni anno le Aziende inviano ai medici l'elenco
nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi alla data
rispettivamente del 15 giugno e del 15 dicembre.
2. Le Aziende, inoltre, comunicano
mensilmente ai singoli medici le variazioni nominative e il
riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute
durante il mese precedente, allegandovi le copie delle
dichiarazioni di scelta o revoca.
3. I dati di cui ai commi 1 e 2
possono essere forniti su supporto magnetico, a richiesta del
medico e senza alcun onere a suo carico.
4. Le Aziende istituiscono un
elenco separato delle scelte operate dai cittadini in favore di
medici convenzionati in ambiti territoriali della stessa Azienda
diversi da quello di residenza dell’assistito, ai sensi
dell’ art. 26 comma 3, del presente Accordo.
5. Tale elenco è utilizzato ai
fini della determinazione del rapporto ottimale e della
individuazione della carenza di medici, secondo quanto disposto
dall’articolo 19 comma 11 del presente Accordo.
Art. 31 -
Compiti del medico con compensi a quota fissa
1. L'inserimento negli elenchi di
cui all'art. 19, comma 4, determina, relativamente all'ambito
territoriale di iscrizione di ciascun medico e nei confronti dei
cittadini che lo scelgono, l'affidamento al medico stesso della
responsabilità complessiva in ordine alla tutela della salute
del proprio assistito che si estrinseca in compiti diagnostici,
terapeutici, riabilitativi, preventivi individuali e
familiari, e di educazione sanitaria i quali sono espletati
attraverso interventi ambulatoriali e domiciliari finalizzati
al soddisfacimento dei relativi bisogni sanitari correlati ai
livelli essenziali e uniformi di assistenza.
2. I compiti del medico,
remunerati con una quota fissa per assistito ai sensi dell'art.
8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92, comprendono:
a)
le visite domiciliari ed
ambulatoriali a scopo diagnostico e terapeutico. Al fine
di migliorare lo standard delle prestazioni il medico
può avvalersi di supporti tecnologici diagnostici e
terapeutici sia nel proprio studio sia a livello
domiciliare;
b)
il consulto con lo
specialista e l'accesso del medico di famiglia presso gli
ambienti di ricovero in fase di accettazione, di degenza
e di dimissione del proprio paziente, in quanto atti che
attengono alla professionalità del medico di medicina
generale;
c)
la tenuta e l'aggiornamento
di una scheda sanitaria individuale ad esclusivo uso del
medico, quale strumento tecnico professionale che, oltre
a migliorare la continuità assistenziale, consenta al
medico di collaborare ad eventuali indagini
epidemiologiche mirate e a quanto previsto dagli accordi
regionali;
d)
le certificazioni
obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla
scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna
e alle scuole secondarie superiori;
e)
la certificazione di
idoneità allo svolgimento di attività sportive non
agonistiche di cui al decreto Ministro Sanità del 28
febbraio 1983, art. 1 lettera a) e c), nell'ambito
scolastico, a seguito di specifica richiesta
dell'autorità scolastica competente;
f)
la certificazione per
l'incapacità temporanea al lavoro.
3. Sono, inoltre, compiti del
medico:
a)
l’adesione alle
sperimentazioni delle équipes territoriali di cui
all’art. 15;
b)
lo sviluppo e la
diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza del
Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito della
quotidiana attività assistenziale, fatta salva la
partecipazione a specifici progetti concordati a livello
regionale e/o aziendale, nei confronti dei cittadini
attraverso la loro sensibilizzazione alle tematiche
concernenti in particolare:
|
l’osservanza di
comportamenti e stili di vita positivi per la salute; |
|
la donazione di sangue,
plasma e organi; |
|
la cultura dei trapianti; |
|
il sistema di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e il
regime delle esenzioni; |
|
l’esenzione dalla
partecipazione alla spesa in relazione a particolari
condizioni di malattia; |
|
la necessità di un uso
appropriato delle risorse messe a disposizione dal
Servizio Sanitario Nazionale. |
c)
obbligo di effettuazione
delle vaccinazioni antinfluenzali nell’ambito di
campagne vaccinali rivolte a tutta la popolazione a
rischio, promosse ed organizzate dalle Aziende, con
modalità concordate.
Art. 32 -
Compiti del medico a quota variabile di compenso, con compensi
aggiuntivi
1. Il medico
è tenuto a
svolgere, oltre ai compiti indicati dal precedente
articolo 31, compiti anch’essi finalizzati al
soddisfacimento di bisogni sanitari correlati ai Livelli
Essenziali e Uniformi di Assistenza, remunerati con una quota
variabile del compenso, aggiuntiva rispetto a quella
prevista dall’art. 31.
2. I compiti di cui al presente
articolo sono:
a)
assistenza programmata al
domicilio dell'assistito, anche in forma integrata con
l'assistenza specialistica, infermieristica e
riabilitativa, in collegamento se necessario con
l'assistenza sociale, secondo gli allegati "G"
e "H";
b)
assistenza programmata sulle
residenze protette e nelle collettività, sulla base
degli accordi regionali previsti dall'art. 39, lett. B);
c)
le prestazioni aggiuntive di
cui all’allegato "D";
d)
assistenza in zone
disagiatissime, comprese le piccole isole sulla base
delle intese regionali di cui all'art. 45, lettera.
"C2", comma 2;
e)
visite occasionali, secondo
l'art. 43, comma 4.
Art. 33 - Visite
ambulatoriali e domiciliari
1. L'attività medica viene
prestata nello studio del medico o a domicilio, avuto riguardo
alla non trasferibilità dell'ammalato.
2. La visita domiciliare deve
essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la
richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta
venga recepita dopo le ore dieci, la visita dovrà essere
effettuata entro le ore dodici del giorno successivo.
3. A cura della Azienda tale
regolamentazione è portata a conoscenza degli assistiti.
4. La chiamata urgente recepita
deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile.
5. Nelle giornate di sabato il
medico non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma è
obbligato ad eseguire le visite domiciliari richieste entro le
ore dieci dello stesso giorno, nonché‚ quelle,
eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci
del giorno precedente.
6. Nei giorni prefestivi valgono
le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo
però di effettuare attività ambulatoriale per i medici che in
quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino.
7. Particolari necessità
assistenziali relative alla effettuazione delle visite
domiciliari e all’accesso agli studi professionali -
collegate alla reperibilità del medico, all’orario di
ambulatorio e alla richiesta delle visite domiciliari –
possono essere oggetto di accordi regionali al fine di assicurare
l’erogazione delle prestazioni.
Art. 34 -
Consulto con lo specialista
1. Il consulto
con il medico
specialista può essere attivato dal medico di medicina
generale qualora lo ritenga utile per la salute del paziente.
2. Esso viene attuato di persona
dallo specialista e dal medico di medicina generale presso gli
ambulatori pubblici nell'ambito territoriale della Azienda del
paziente.
3. Il consulto, previa
autorizzazione della Azienda, può essere attuato, su richiesta
motivata del medico di famiglia, anche presso il domicilio del
paziente.
4. Il medico di famiglia o lo
specialista concordano i modi ed i tempi di attuazione del
consulto nel rispetto delle esigenze dei servizi della
Azienda.
5. Qualora lo specialista ritenga
necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente,
può mettersi in contatto con il medico di famiglia che è
impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo
possesso.
Art. 35 –
Rapporti tra il medico di famiglia e l’ospedale
1. I Direttori generali di Aziende
ospedaliere o di Aziende nel cui territorio insistono uno o più
presidi ospedalieri, previo accordo tra loro quando necessario,
sentito il Comitato aziendale ex art. 11 e il Direttore
sanitario, d'intesa col dirigente medico di cui all'art. 47,
adottano, anche in ottemperanza al disposto dell’art.
15-decies del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, i
provvedimenti regolamentari, comprensivi degli aspetti
organizzativi, necessari ad assicurare:
a)
il dovuto accesso del medico
di famiglia ai presidi ospedalieri della stessa azienda
in fase di accettazione, di degenza e di dimissioni del
proprio paziente;
b)
le modalità di
comunicazione tra ospedale e medico di famiglia in
relazione all’andamento della degenza e alle
problematiche emergenti in corso di ricovero;
c)
il rispetto da parte dei
medici dell’ospedale delle norme previste in materia
prescrittiva dalle note CUF e delle disposizioni in
materia di esenzione dalla partecipazione alla spesa di
cui al Decreto Ministeriale 329/99 e successive
modificazioni;
d)
il rispetto delle norme in
materia di prescrizione diretta dei controlli programmati
entro i 30 gg dalla dimissione e della esenzione per le
indagini da eseguirsi in funzione del ricovero
programmato.
2. In particolare il
Direttore Generale deve garantire che il medico di famiglia
riceva dal reparto ospedaliero la relazione clinica di dimissioni
contenente la sintesi dell'iter diagnostico e terapeutico
ospedaliero nonché i suggerimenti terapeutici per l'assistenza del
paziente a domicilio.
3. In caso di trasferimento
dell’assistito presso il proprio domicilio in regime di
dimissione protetta, ferme restando eventuali competenze del
reparto ospedaliero in materia di assistenza diretta del
paziente, il dirigente del reparto concorda col medico di
famiglia gli eventuali interventi di supporto alla degenza
domiciliare ritenuti necessari, anche nella prospettiva di
passaggio del paziente in regime di assistenza domiciliare
integrata o programmata.
4. In ogni caso il medico di
medicina generale nell'interesse del proprio paziente può
accedere, qualora lo ritenga opportuno, in tutti gli ospedali
pubblici e le case di cura convenzionate o accreditate anche ai
fini di evitare dimissioni improprie con il conseguente eccesso
di carico assistenziale a livello domiciliare.
5. Al fine di garantire un
rapporto di collaborazione trasparente tra i medici del presidio
ospedaliero ed i medici di medicina generale convenzionati, può
essere istituita a livello aziendale, da parte del Direttore
Generale della Azienda USL o ospedaliera, una commissione, con
funzioni di supporto alla Direzione Generale, composta dai medici
di medicina generale presenti nei vari Uffici di Coordinamento
delle attività distrettuali, medici ospedalieri e funzionari
dirigenti medici della Azienda, con il compito di esaminare e
proporre adeguate soluzioni ad eventuali cause di disservizio e
di conflitto nei rapporti tra ospedale e territorio.
6. In particolare
l’Azienda promuove e realizza, d’intesa con i sindacati
firmatari del presente Accordo e con le Associazioni di tutela
dei cittadini, tutti gli adempimenti necessari a rendere
trasparenti i meccanismi di inserimento dei cittadini nelle liste
d’attesa dei ricoveri ordinari, dei ricoveri
d’elezione, dei ricoveri in Day Hospital. Promuove inoltre
criteri e condizioni di equità nella realizzazione delle liste
d’attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale
ospedaliera.
7. Le finalità di cui al comma
4 sono realizzate anche avvalendosi della commissione di cui al
precedente comma 3.
Art. 36 -
Assistenza farmaceutica e modulario
1. La prescrizione di medicinali
avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza,
con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel
rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come
riclassificato dall'art. 8, comma 10, della legge 24.12.1993, n.
537 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Il medico può dar luogo al
rilascio della prescrizione farmaceutica anche in assenza del
paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la
visita del paziente.
3. Le parti firmatarie del
presente accordo possono concordare a livello regionale
sperimentazioni riguardanti modalità e procedure, compresa la
multiprescrizione nel rispetto dei tetti di spesa e della
normativa nazionale riguardante la materia, idonee a snellire gli
adempimenti dei medici e alleviare i disagi dei cittadini oltre
che a consentire una migliore raccolta dei dati.
4. Sulla ricetta di cui al decreto
ministeriale n. 350/1988 il medico annota il diritto
dell'esenzione dal pagamento della quota a carico secondo le
norme vigenti. Eventuali particolari modalità di annotazione del
diritto, o meno, all'esenzione e di quant'altro necessario, anche
legate alle metodiche locali di rilevazione dei dati, sono
definite con accordi regionali.
5. Il diritto all'esenzione del
ticket è regolato nelle forme di legge per le esenzioni da
reddito. Nelle altre forme la esenzione è attestata dalla
Azienda ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale
20 maggio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. La necessità della erogazione
di presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio
viene proposta una volta all'anno da parte del medico di
famiglia alla Azienda.
L'erogazione ed il relativo
eventuale frazionamento è disposto dalla Azienda secondo
modalità organizzative fissate dalla regione.
7. La prescrizione farmaceutica in
caso di urgenza terapeutica o di necessità è compilata anche
dai medici dipendenti e dagli specialisti convenzionati interni,
secondo le disposizioni di cui all’art. 15-decies del D.L.vo
502/92 e successive modificazioni.
8. La prescrizione farmaceutica
e specialistica su modulario del SSN può essere effettuata solo
nei confronti dei cittadini che abbiano preventivamente
esercitato il diritto di scelta del medico di medicina generale.
Art. 37 -
Richiesta di indagini specialistiche, proposte di ricovero o di
cure termali
1. Il medico
di famiglia,
ove lo ritenga necessario, formula richiesta di visita, indagine
specialistica, prestazione specialistica o proposta di
ricovero o di cure termali.
2. La richiesta di indagine,
prestazione o visita specialista deve essere corredata dalla
diagnosi o dal sospetto diagnostico. Essa può contenere la
richiesta di consulto specialistico secondo le procedure previste
dall'art. 34.
3. Il medico può dar luogo al
rilascio
della richiesta o prescrizione di indagine specialistica anche in
assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non
necessaria la visita del paziente stesso.
4. Lo specialista formula
esauriente risposta al quesito diagnostico, con l'indicazione
"al medico curante", suggerendo la terapia e segnalando
l'eventuale utilità di successivi controlli specialistici.
5. Qualora lo specialista ritenga
necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del
medico curante, formula direttamente le relative richieste su
modulario idoneo a consentire al cittadino la diretta esecuzione
della prestazione o indagine richiesta, nel rispetto del disposto
dell’art. 15-decies del D.L.vo 502/92 e successive
modificazioni, e tale da consentire di individuare il medico
prescrittore e, con immediatezza, la sua area di appartenenza.
6. Gli assistiti possono accedere
nelle strutture pubbliche, senza la richiesta del medico curante,
alle seguenti specialità: odontoiatria, ostetricia e ginecologia,
pediatria, psichiatria, oculistica, limitatamente alle
prestazioni optometriche, attività dei servizi di prevenzione
e consultoriali..
7. Per quanto attiene ai rapporti
con i medici specialisti, anche in attuazione dei precedenti
commi 5 e 6, le Aziende emanano norme per la prescrizione
diretta sul ricettario regionale da parte dello specialista di
eventuali indagini preliminari agli esami strumentali, di tutti
gli approfondimenti necessari alla risposta al quesito
diagnostico posto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a
interventi chirurgici, nonché della richiesta delle prestazioni
da eseguire entro 30 giorni dalla dimissione o dalla
consulenza specialistica. Trascorso tale termine i controlli
programmati saranno proposti al medico di medicina generale.
8. Le norme di cui al precedente
comma 7 devono essere osservate, anche al fine
dell'applicazione degli accordi relativi al rispetto dei livelli
di spesa programmati.
9. La proposta di ricovero
ordinaria deve essere accompagnata da una apposita scheda
compilata dal medico curante (allegato E) che riporti i dati
relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria individuale.
10. Il modulario di cui all'art.
36, salvo il disposto del successivo art. 38, è utilizzato anche
per le certificazioni della presente convenzione, per le proposte
di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni
specialistiche, nonché per le richieste di trasporto sanitario
in ambulanza sulle quali il medico annota la diagnosi del
soggetto.
11. Le indagini preliminari al
ricovero programmato in strutture pubbliche o private
accreditate, non facenti parte del percorso diagnostico attivato
autonomamente dal medico di famiglia e direttamente riconducibili
al DRG previsto, non possono in alcun modo essere oggetto di
prescrizione da parte del medico di famiglia sul modulario del
Ssn, ai sensi di quanto previsto dalla Legge _____/___.
Art. 38 -
Certificazione di malattia per i lavoratori
1. Le certificazioni di cui
all'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e all'art. 15
della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono rilasciate dal medico di
fiducia del lavoratore utilizzando i moduli allegati sub allegato
"F" fatte salve eventuali modifiche degli stessi
concordate ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 33/80.
2. Le certificazioni relative ad
assenze dal lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie
eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta non
spettano al medico di fiducia, che non è tenuto alla
trascrizione.
Art. 39 -
Assistenza programmata
1. L'assistenza
programmata
costituisce, come previsto dall’art., 32 comma 2, livello
assistenziale da garantire al cittadino da parte del medico
iscritto negli elenchi e si articola in tre principali forme
di interventi a domicilio:
a)
assistenza domiciliare
integrata (ADI);.
b)
assistenza domiciliare
programmata nei confronti dei pazienti non ambulabili (ADP);
c)
assistenza
domiciliare nei
confronti di pazienti ospiti in residenze protette e
collettività (ADR).
2. L'erogazione dell'assistenza
nell'ambito degli istituti di cui al comma 1, lettere a) e c), è
disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere G) e H);
l'istituto di cui lettera b) è disciplinato nell'ambito degli
accordi rimessi alla trattativa regionale.
Art. 40 –
Forme associative dell’assistenza primaria
1. Il presente articolo
disciplina le attività dei medici di medicina generale
convenzionati nell'ambito delle forme associative, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera e) ed f), del Decreto Legislativo
502/2 e successive modificazioni.
2.
Al fine di:
a)
facilitare il rapporto tra
cittadino e medico di libera scelta, nonché lo
snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi
della Azienda,
b)
garantire un più elevato
livello qualitativo e una maggiore appropriatezza delle
prestazioni erogate,
c)
realizzare adeguate forme di
continuità dell'assistenza e delle cure anche attraverso
modalità di integrazione professionale tra medici,
d)
perseguire il coordinamento
funzionale dell'attività dei medici di medicina generale
con i servizi e le attività del Distretto in coerenza
con il programma delle attività distrettuali,
e)
realizzare forme di maggiore
fruibilità, da parte dei cittadini, dei servizi e delle
attività dei medici di medicina generale,
f)
perseguire maggiori e più
qualificanti standard strutturali, strumentali e di
organizzazione della attività professionale,
i medici di medicina generale,
possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro associativo,
secondo, i principi, le tipologie le modalità indicate ai
successivi commi.
3. Le forme associative oggetto
del presente articolo sono distinte in:
a)
forme associative, che
costituiscono modalità organizzative del lavoro e di
condivisione funzionale delle strutture di più
professionisti, per sviluppare e migliorare le
potenzialità assistenziali di ciascuno di essi;
b)
forme associative, quali
società di servizio, anche cooperative, i cui soci siano
per statuto permanentemente in maggioranza medici di
assistenza primaria e pediatri di libera scelta iscritti
negli elenchi della Azienda, o dei comuni comprendenti
più Aziende, in cui esse operano e che garantiscono
anche le modalità operative di cui al comma precedente.
4. Le forme associative
dell’attività di assistenza primaria di cui alla lettera a)
del comma 3 sono ispirate ai seguenti criteri generali:
a)
la forma associativa è
libera, volontaria e paritaria fra i medici partecipanti;
b)
l'accordo che costituisce
la forma associativa, stipulato
sulla base dei criteri definiti dal presente articolo, è liberamente concordato tra i medici
partecipanti e depositato presso la Azienda e l'Ordine
dei Medici di competenza; i medici aderenti alla
associazione sono tenuti a comunicare ai cittadini
iscritti nei propri elenchi le forme e le modalità
organizzative dell’associazione anche al fine di
facilitare l’utilizzazione dei servizi offerti;
c)
della forma associativa
possono far parte:
|
medici che svolgono
l'attività di medico convenzionato ai sensi del presente
Capo, esclusi quelli di cui all’art. 25, comma 8, e
che operano all’interno del medesimo ambito
territoriale di scelta di cui all’articolo 19 del
presente Accordo, nei limiti fissati dalla successiva
lettera e); |
|
medici di continuità
assistenziale; |
|
medici pediatri di libera
scelta; |
d)
La sede rappresentativa
della forma associativa è unica ed è indicata
all’unanimità dai suoi componenti;
e)
la forma associativa è
costituita da un numero di medici di assistenza primaria
non inferiore a 3 e non superiore a quanto previsto dai
commi 4, 5 e 6. Le forme associative composte da soli due
medici e già in essere all’atto di pubblicazione
del presente Accordo sono fatte salve, se previste dagli
Accordi Regionali e fino a che le rispettive condizioni
associative restino immutate. Gli Accordi regionali di
cui al Capo VI disciplinano modalità e tempi per
l’adeguamento delle forme associative costituite da
soli due medici ai criteri di cui al presente articolo.
f)
ciascun medico può
aderire ad una sola delle forme associative di cui al
successivo comma 3;
g)
fatto salvo il principio
della libera scelta del medico da parte dell'assistito e
del relativo rapporto fiduciario individuale, ciascun
partecipante alla forma associativa si impegna a
svolgere, secondo l’accordo di cui alla lettera b),
la propria attività anche nei confronti degli assistiti
degli altri medici della forma associativa medesima,
anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti di
informazione di ciascun medico;
h)
nell'ambito della forma
associativa devono prevedersi le modalità di erogazione
delle prestazioni incentivanti e/o aggiuntive, previste
da Accordi nazionali, regionali e/o aziendali;
i)
ciascun medico aderente
alla forma associativa garantisce una presenza nel
rispettivo studio per cinque giorni la settimana. Qualora
il medico sia impegnato in altre attività previste
dall'Accordo Nazionale, come consulti con specialisti,
accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non
ambulabili, partecipazione a incontri o convegni
formativi, tale presenza può essere limitata a quattro
giorni la settimana;
l)
Fermi restando per ciascun
medico gli obblighi previsti all’art. 22, gli orari
dei singoli studi devono essere coordinati tra di loro in
modo da garantire complessivamente una disponibilità
all’accesso per un arco di almeno 6 ore giornaliere,
distribuite equamente nel mattino e nel pomeriggio,
secondo un congruo orario determinato autonomamente dai
medici in rapporto alle esigenze della popolazione
assistita e alla effettiva accessibilità degli studi,
anche tenendo conto delle condizioni geografiche. Nella
giornata di sabato e nei giorni prefestivi, ad estensione
di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 33 e fatto
salvo quanto previsto in materia di continuità
assistenziale dal capo III del presente Accordo, deve
essere assicurata da parte di almeno uno dei medici
associati la ricezione delle richieste di visite
domiciliari, anche mediante la disponibilità di mezzi e
strumenti che consentano all’assistito una adeguata
comunicazione con il medico;
m)
i medici della forma
associativa realizzano il coordinamento della propria
attività di Assistenza Domiciliare, in modo tale da
garantire la continuità di tale forma assistenziale
anche nei periodi di assenza di uno o più medici della
associazione o, eventualmente, nei casi di urgenza, nel
rispetto delle modalità previste dal presente Accordo in
materia di recepimento delle chiamate;
n)
a ciascun medico della
forma associativa vengono liquidate le competenze
relative alle scelte di cui è titolare;
o)
non possono effettuarsi
variazioni di scelta all'interno della forma associativa
senza la preventiva accettazione da parte del medico
destinatario della nuova scelta;
p)
all'interno della forma
associativa può adottarsi il criterio della rotazione
interna per ogni tipo di sostituzione inferiore a 30
giorni, anche per quanto concerne la partecipazione a
congressi, corsi di aggiornamento o di formazione
permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante
elevazione della professionalità;
q)
la suddivisione delle
spese di gestione dello studio viene liberamente
concordata tra i componenti della forma associativa;
r)
devono essere previste
riunioni periodiche fra i medici costituenti la forma
associativa per la verifica degli obiettivi raggiunti e
per la valutazione di coerenza dell’attività della
forma associativa con gli obiettivi della programmazione
distrettuale, anche in merito a progetti relativi a
livelli di spesa programmati ai quali la forma
associativa medesima abbia aderito ;
s)
all’interno della
forma associativa deve essere eletto un delegato alle
funzioni di raccordo funzionale e professionale,
particolarmente per quanto previsto alla precedente
lettera p), con il direttore del Distretto e con la
componente rappresentativa della medicina generale
nell’Ufficio di Coordinamento delle attività
Distrettuali, oltre che di rappresentanza organizzativa e
deontologica rispettivamente nei confronti della Azienda
USL e dell’ordine dei medici;
t)
in caso di conflitti
insorti in seno alla forma associativa sono arbitri:
|
per le questioni
deontologiche, l’Ordine provinciale dei medici; |
|
per le questioni
contrattuali, il Comitato di cui all’art 12; |
5. Ai sensi di quanto disposto
dall'art. 8, comma 1, lettera c), del D.L.vo 502/92 e successive
modificazioni e integrazioni e tenuto conto delle norme in
materia di libera professione previste dal presente Accordo, non
possono far parte delle forme associative di cui al successivo
comma 6 i medici di assistenza primaria che svolgano attività di
libera professione strutturata per un orario superiore a quello
previsto dall’art. 44, comma 5.
6. Le forme associative
disciplinate dalla lettera a) del comma 3 sono:
A.
La medicina in
associazione.
B.
La medicina in rete.
C.
La medicina di gruppo.
7. Oltre alle condizioni
previste dal comma 4, la medicina in associazione si caratterizza
per:
a)
distribuzione territoriale
degli studi di assistenza primaria, non vincolati a sede
unica;
b)
chiusura pomeridiana di
uno degli studi della associazione non prima delle ore
19,00;
c)
numero dei medici
associati non superiore a quelli del relativo ambito
territoriale di scelta di cui all’art. 19 del
presente Accordo e comunque non superiore a 10. Tale
limite non opera, ed è elevato di 4 unità, quando
nell’ambito di cui sopra, una volta costituita la
forma associativa, residui un numero minimo di medici
tale da non consentire di costituirne una nuova.
8. La medicina in rete, oltre
al rispetto delle condizioni previste al comma 4, si caratterizza
per:
a)
distribuzione territoriale
degli studi di assistenza primaria, non vincolati a sede
unica;
b)
gestione della scheda
sanitaria individuale su supporto informatico mediante
software tra loro compatibili;
c)
collegamento reciproco
degli studi dei medici con sistemi informatici tali da
consentire l’accesso alle informazioni relative agli
assistiti dei componenti l’associazione;
d)
utilizzo da parte di ogni
medico di sistemi di comunicazione informatica di tipo
telematico, per il collegamento con i centri di
prenotazione della Azienda e l’eventuale
trasmissione dei dati epidemiologici o prescrittivi,
quando tali prestazioni siano normate da appositi Accordi
regionali e/o aziendali, nonché per
la realizzazione di momenti di revisione della qualità e
della appropriatezza prescrittiva interna alla
associazione e per la promozione di comportamenti
prescrittivi uniformi e coerenti con gli obiettivi
dichiarati dalla associazione;
e)
chiusura pomeridiana di
uno degli studi della rete non prima delle ore 19,00;
f)
numero dei medici
associati non superiore a quelli del relativo ambito
territoriale di scelta di cui all’art. 19 del
presente Accordo e comunque non superiore a 10. Tale
limite non opera, ed è elevato di 4 unità, quando
nell’ambito di cui sopra, una volta costituita la
forma associativa, residui un numero minimo di medici
tale da non consentire di costituirne una nuova.
9. Oltre alle condizioni
previste al comma 4, la medicina di gruppo si caratterizza per:
a)
sede unica del gruppo
articolata in più studi medici, ferma restando la
possibilità che singoli medici possano operare in altri
studi del medesimo ambito territoriale ma in orari
aggiuntivi a quelli previsti, nella sede principale, per
l’istituto della medicina di gruppo;
b)
presenza nella sede del
gruppo di un numero di studi pari almeno alla metà dei
medici componenti il gruppo stesso, con possibilità di
un uso promiscuo degli stessi, sia pure in orari
differenziati. Il numero degli studi di cui sopra viene
arrotondato alla unità superiore in caso di coefficiente
frazionale nel relativo calcolo;
c)
utilizzo, per
l’attività assistenziale, di supporti tecnologici e
strumentali comuni, anche eventualmente in spazi
predestinati comuni;
d)
utilizzo da parte dei
componenti il gruppo di eventuale personale di segreteria
o infermieristico comune, secondo un accordo interno;
e)
gestione della scheda
sanitaria su supporto informatico e collegamento in rete
dei vari supporti;
f)
utilizzo di software per
la gestione della scheda sanitaria tra loro compatibili;
g)
utilizzo da parte di ogni
medico di sistemi di comunicazione informatica di tipo
telematico, per il collegamento con i centri di
prenotazione della Azienda e l’eventuale
trasmissione dei dati epidemiologici o prescrittivi,
quando tali prestazioni siano normate da appositi Accordi
regionali e/o aziendali, nonché per
la realizzazione di attività di revisione della qualità
e della appropriatezza prescrittiva interna alla forma
associativa e per la promozione di comportamenti
prescrittivi uniformi e coerenti con gli obiettivi
dichiarati della forma associativa;
h)
numero di medici associati
non superiore a 8.
10. I medici di assistenza
primaria convenzionati ai sensi del presente Accordo possono
aderire a forme associative di cui al comma 3 lettera b), anche
ove esse associno tutti i medici di assistenza primaria
appartenenti alla stessa Azienda, ferma restando l'appartenenza
funzionale per i compiti convenzionali ai rispettivi ambiti
territoriali di scelta.
11. Per essere riconosciute
quali forme associative di cui al comma 3 lettera b) siano
riconosciute quale forma organizzativa della medicina generale
convenzionata ai sensi del presente Accordo, debbono essere
ispirate ai criteri generali previsti al comma 4 lettere a), b),
d), g), h), k), l), n), p), q), r) e prevedere
l’organizzazione dell’attività dei propri medici
associati, secondo gruppi relativi ai rispettivi ambiti
territoriali di scelta e mediante un adeguamento di tali gruppi
alle condizioni normative previste dalle lettere c), e), o) ed
alle condizioni previste dal comma 8.
12. Alle forme associative di
cui al comma 3 lettera b) possono essere associati medici
aderenti a forme associative tra quelle di cui alla lettera a),
mantenendone i relativi obblighi organizzativi e diritti
economici, fermo restando il disposto di cui alla f) del comma 4,
e senza ulteriore incentivazione di associazionismo.
13. Nell’ambito degli
Accordi Regionali stipulati con i sindacati maggiormente
rappresentativi, possono essere individuate forme organizzative,
caratteristiche aggiuntive, attività integrative per le forme
associative di cui al presente articolo, definendone anche i
relativi compensi integrativi.
14. I medici di medicina
generale, per l'espletamento dei compiti e delle prestazioni
previste dal presente Accordo, da Accordi regionali o aziendali,
nonché delle attività libero professionali consentite, possono
avvalersi di strutture e servizi forniti dalle società definite
alla lettera b) del comma 3 del presente articolo, in particolare
per quanto concerne:
a)
sedi associative, studi
professionali, poliambulatori;
b)
beni strumentali;
c)
servizi informativi,
formativi, organizzativi e gestionali;
d)
servizi informatici,
telematici, di raccolta dati e telemedicina;
e)
servizi di verifica e
revisione di qualità.
f)
ogni altro bene o
servizio, ritenuto appropriato a perseguire gli obiettivi
assistenziali previsti dalla programmazione nazionale e
regionale, individuato nell'ambito degli Accordi
regionali.
15. Le prestazioni ed i servizi
di cui al comma 14, qualora ciò sia previsto negli specifici
accordi regionali e/o aziendali, rispetto alla fornitura dei
quali la Azienda non intenda provvedere direttamente e che siano
offerti da società di cui alla lettera b) del comma 3, devono
essere offerte a tutti i medici della Azienda o del Distretto
rispetto al cui bacino di utenza esse sono riferite ed alle
medesime condizioni tariffarie previste per esse dal relativo
accordo regionale e/o aziendale.
16. E’ compatibile
l’appartenenza ad una delle forme associative previste dal
precedente comma 3 lettera a) con l’adesione ad una forma
associativa con personalità giuridica di cui all’articolo 3
lettera b) del presente Accordo.
17. La semplice appartenenza ad
una forma associativa di cui alla lettera b) del comma 3 non
comporta per il medico il riconoscimento di alcun incentivo,
fatto salvo quanto disposto in merito da Accordi regionali già
esistenti alla data di pubblicazione del presente Accordo e
stipulati ai sensi del D.P.R. 484/96.
18. Le forme associative di cui
al precedente comma 3, pur non potendo assumere carattere di
soggetto contrattuale rispetto alla definizione dei bisogni
assistenziali, anche in termini di tipologia, di quantità, di
qualità e di modalità dei servizi da disporre per gli assistiti
e per i medici di medicina generale, che rimane di esclusiva
competenza dei sindacati firmatari dell’ACN, sono
riconosciute quali soggetti qualificati a proporre e promuovere
iniziative e progetti assistenziali da sottoporre alla
contrattazione tra le parti, nell’ambito degli Accordi
regionali e Aziendali di cui al presente Accordo.
Art. 41 -
Interventi socio-assistenziali
1. Il medico di famiglia sulla
base della conoscenza del quadro anamnestico complessivo
dell'assistito derivante dall'osservazione prolungata dello
stesso anche in rapporto al contesto familiare, riferito
oltreché alle condizioni sanitarie, anche a quelle sociali ed
economiche, ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali
individuati dall'Azienda l'esigenza di intervento dei servizi socio-assistenziali.
2. La natura e la tipologia
degli interventi conseguenti alla segnalazione di cui al comma
precedente sono assunti, se necessario, secondo un programma
specifico ed in accordo col medico di famiglia
dell’assistito.
Art. 42 -
Collegamento con i servizi di continuità assistenziale
1. Il medico di famiglia valuta,
secondo scienza e coscienza, l'opportunità di lasciare brevi
note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari
condizioni fisio-patologiche suggeriscano eventuali accorgimenti
nell'esplicazione di interventi di urgenza da parte di medici
addetti al servizio di continuità assistenziale.
2. Possono essere concordate
apposite linee guida, ad uso dei medici di medicina generale,
sulla definizione delle caratteristiche di quegli assistiti per i
quali si ritenga di dover rendere disponibili, presso il
domicilio del paziente, la documentazione ritenuta necessaria ai
fini di una corretta assistenza sanitaria da parte dei medici di
continuità assistenziale.
3. Il medico di assistenza
primaria, ove sussistano le linee guida di cui al comma 2, è
tenuto alla osservanza del disposto di cui allo stesso comma.
Art. 43 - Visite
occasionali
1. I medici
di assistenza
primaria iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la
propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti
degli assistiti che li hanno preventivamente scelti.
2. I medici, tuttavia, salvo
quanto previsto per la continuità assistenziale e per
l'assistenza nelle località turistiche, prestano la propria
opera in favore dei cittadini che, trovandosi eccezionalmente al
di fuori del proprio Comune di residenza, ricorrano all'opera del
medico.
3. Le visite di cui al comma 2
sono compensate direttamente dall'assistito con le seguenti
tariffe onnicomprensive:
- visita ambulatoriale L. 30.000
- visita domiciliare L. 50.000.
4. Al medico convenzionato che
effettua le visite ambulatoriali e domiciliari a favore dei
cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in Italia che
esibiscono il prescritto documento comprovante il diritto
all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario
pubblico, sono attribuiti gli stessi compensi di cui al
precedente comma. In tal caso il medico notula alla Azienda di
iscrizione le anzidette prestazioni utilizzando il modulo di cui
all'allegato "D" su cui annota gli estremi del
documento sanitario, il nome e cognome dell'avente diritto e il
tipo di prestazione effettuata.
5. Le Regioni, nel rispetto delle
norme vigenti e sulla base di appositi Accordi Regionali con i
sindacati firmatari del presente Accordo, stabiliscono gli
eventuali interventi assistenziali a favore dei soggetti che
fruiscono delle visite occasionali e possono prevedere il
pagamento delle stesse al medico interessato da parte delle
Aziende.
6.
Nell’espletamento delle
visite occasionali di cui al presente articolo, il medico è
tenuto a utilizzare il modello prescrizione-proposta, indicando
la residenza dell'assistito.
Art. 44 - Libera
professione
1. Fermo restando quanto
previsto dal comma 2 dell’articolo 22, lo studio del medico
di assistenza primaria è considerato presidio del Servizio
Sanitario Nazionale e concorre, quale bene strumentale e
professionale del medico, al perseguimento degli obiettivi di
salute del Servizio medesimo nei confronti del cittadino,
mediante attività assistenziali convenzionate e non
convenzionate retribuite.
2. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 6, comma 2, al di fuori degli obblighi, dei
compiti e delle funzioni previsti agli artt. 31 e 32,
del presente Accordo, nonché degli accordi regionali ed
aziendali, al medico iscritto negli elenchi è consentito
svolgere attività di libera professione onorata dal paziente
anche nei confronti dei propri assistiti e nei confronti
degli assistiti dei medici eventualmente operanti nella medesima
forma associativa.
3. Si definisce attività
libero professionale:
a)
strutturata, quella
espletata in forma organizzata e continuata che
comporta un impegno orario settimanale definito;
b)
occasionale, quella
occasionalmente esercitata in favore del cittadino e su
richiesta dello stesso.
4. Al fine di eventuali
limitazioni di massimale e per il rispetto di quanto previsto dal
presente Accordo, il medico che eserciti libera professione
strutturata è tenuto a comunicare entro 30 giorni dal suo avvio
le seguenti modalità di esercizio dell’attività libero
professionale:
a)
la data di avvio;
b)
l’ubicazione dello
studio professionale;
c)
i giorni e gli orari di
attività;
d)
le prestazioni di cui al
comma 9 che intende espletare;
e)
la dichiarazione che
l’attività svolta in regime libero-professionale
non comporta pregiudizio allo svolgimento degli obblighi
convenzionali.
5. Si assume che
l’attività libero professionale strutturata, non reca
pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del
medico, nello studio e al domicilio del paziente, quando comporta
un impegno orario inferiore alle 3 ore settimanali.
6. L’attività libero
professionale strutturata esercitata entro i limiti previsti dal
comma 5 non comporta la limitazione del massimale stabilita dal
comma 4 dell’art.25.
7. Tale limitazione interviene
quando l’impegno orario settimanale supera il limite orario
di cui al comma 5.
8. L’attività
libero-professionale occasionale svolta dal medico convenzionato
di assistenza primaria non può essere valutata in alcun modo ai
fini della limitazione del massimale.
9. Fermo restando quanto
previsto dall’art. 6, comma 2, i medici iscritti negli
elenchi possono svolgere attività di libera professione
strutturata nei confronti dei propri assistiti per le categorie
di prestazioni di seguito specificate:
a)
prestazioni non comprese
nei compiti e nelle attività previsti dagli artt. 31 e
32, del presente accordo;
b)
prestazioni professionali,
anche comportanti l’impiego di supporti tecnologici
e strumentali, diagnostici e terapeutici, non
esplicitamente previste fra le prestazioni di particolare
impegno professionale o fra quelle retribuite in base a
percorsi assistenziali previsti da accordi regionali od
aziendali stipulati con i sindacati firmatari del
presente Accordo; c)
prestazioni richieste e
prestate nelle fasce orarie notturne, prefestive e
festive;
d)
prestazioni specialistiche
inerenti la specializzazione posseduta;
e)
prestazioni concernenti
discipline cliniche predeterminate dall’interessato.
10. Il medico che non intenda
esercitare attività aggiuntive non obbligatorie previste da
accordi regionali o aziendali, sulla base di quanto previsto dal
precedente art. 32, non può esercitare le stesse attività in
regime libero-professionale nei confronti dei propri assistiti,
pena l’applicazione dell’art. 6 comma 2 del presente
Accordo.
11. Ai fini di quanto previsto
dal precedente comma 10, l’Azienda richiede al medico,
all’atto dell’avvio delle progettualità di cui
all’articolo 32, idonea dichiarazione di disponibilità allo
svolgimento delle attività aggiuntive previste dagli specifici
progetti assistenziali avviati.
12. Ai medici che non
esercitano attività libero professionale strutturata nei
confronti dei propri assistiti è riconosciuto il diritto di
accesso preferenziale agli istituti normativi incentivati
previsti dal presente Accordo.
Art. 45 -
Trattamento economico
1. Premesso che il
"Programma delle attività territoriali" comprende,
come previsto dall’art. 3-quater.del D.L.vo n. 502/92, e
successive modifiche, anche l’erogazione della medicina
generale e specifica le prestazioni ed attività di competenza
della stessa risultanti dal presente Accordo e dagli accordi
regionali ed aziendali, il trattamento economico dei medici
convenzionati per l'assistenza primaria , secondo quanto previsto
dall’art. 8, comma 1, lett. d), del suddetto decreto
legislativo, si articola in:
a) quota fissa capitaria, per
quanto stabilito all’art. 31, articolata in onorario
professionale, compenso aggiuntivo, indennità forfetaria a
copertura del rischio e d’avviamento professionale, concorso
nelle spese per l’erogazione delle prestazioni assistenziali
del Servizio sanitario nazionale;
b) quota variabile finalizzata
al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione
nazionale, regionale e aziendale compreso il rispetto dei livelli
di spesa programmati: medicina associata, indennità di piena
disponibilità, indennità di collaborazione informatica,
indennità di collaboratore di studio medico e indennità di
personale infermieristico;
c) quota variabile in
considerazione dei compensi funzionali alla realizzazione della
programmazione sanitaria nazionale, regionale e aziendale
stabiliti :
|
dal presente accordo:
prestazioni aggiuntive di cui all’allegato
"D", assistenza programmata ad assistiti non
ambulabili di cui agli allegati "G", Assistenza
programmata domiciliare, ed "H", Assistenza
domiciliare integrata ; |
|
dagli accordi regionali ed
aziendali: assistenza programmata nelle residenze
protette e nelle collettività, interventi aggiuntivi in
dimissione protetta, prestazioni ed attività in ospedali
di comunità o strutture alternative al ricovero
ospedaliero, prestazioni informatiche, possesso ed
utilizzo di particolari standard strutturali e
strumentali, ulteriori attività o prestazioni richieste
dalle Aziende. |
2. Le Regioni, mediante accordi
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
possono concordare, nell’ambito della quota variabile di cui
alla lettera c) e con le procedure di cui al Capo VI, livelli
assistenziali aggiuntivi, programmi e progetti avanzati rispetto
a quanto previsto del presente Accordo, finalizzati allo sviluppo
qualitativo degli interventi territoriali.
|
A - QUOTA FISSA CAPITARIA
|
A1 – ONORARIO PROFESSIONALE
1. Ai medici di medicina generale
incaricati dei compiti di assistenza primaria è corrisposto, per
ciascun assistito in carico, un compenso forfetario annuo, come
dalla seguente tabella, distinto secondo l'anzianità di laurea
del medico e il carico di assistiti.
ANZIANITA'
di LAUREA |
COMPENSO
FORFETARIO |
|
01.01.99 |
01.01.2000 |
da
0 a 6 anni |
31.464 |
31.904 |
oltre
6 fino a 13 anni |
34.506 |
34.989 |
oltre
13 fino a 20 anni |
37.678 |
38.205 |
oltre
20 anni |
40.847 |
41.419 |
oltre
27 anni |
42.962 |
43.564 |
2. Per ciascun assistito che
abbia compiuto il 75° anno di età è corrisposto un ulteriore
compenso forfetario annuo pari a lire ____, a decorrere dallo
01.01.2000. Per le vaccinazioni antinfluenzali effettuate a tali
soggetti, debitamente documentate come da Allegato D, è
corrisposto un compenso pari al 50% della tariffa prevista dal
nomenclatore tariffario lettera B n. 4, del medesimo Allegato D.
3. In considerazione dei
compiti di cui all’art. 31, comma 3, è corrisposto un
compenso capitario annuo per assistito pari a lire ____, a
decorrere dallo 01.01.2000.
A2 – COMPENSO AGGIUNTIVO
1. Ai medici iscritti negli
elenchi della assistenza primaria sono attribuite quote mensili
determinate con i criteri di cui alla lettera F dell'art. 41,
D.P.R. 314/90.
2. Il compenso, nella misura
corrisposta al 31 Dicembre 1997, è incrementato dal
1.1.99 del 2,3%, dal 1.1.2000 del 1,4%, moltiplicato per il
numero delle scelte in carico al singolo medico per ciascun mese,
con il tetto massimo di 1.500 scelte o della quota individuale.
Le percentuali vengono applicate sulla base dell’importo
rivalutato con la percentuale precedente.
3. Nulla è dovuto a titolo di
compenso aggiuntivo per gli assistiti oltre il massimale
individuale.
A3 – INDENNITA’
FORFETARIA A COPERTURA DEL RISCHIO E DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE
1. Ai medici di assistenza
primaria è corrisposto per ciascuno assistito in carico
un'indennità forfetaria annua come da tabella che segue:
INDENNITA' di RISCHIO E AVVIAMENTO PROFESSIONALE
|
Dal 01.01.99
|
Dal 01.01.2000
|
Per
i primi 500 assistiti
|
17.008
|
17.246
|
Per
gli assistiti da 501 fino al massimale o alla quota individuale
|
13.331
|
13.518
|
2. Nulla è dovuto a titolo di
indennità di rischio e avviamento professionale per gli
assistiti oltre il massimale o la quota individuale.
A4 – CONCORSO NELLE SPESE
PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO
1. Ai medici che svolgono compiti
di assistenza primaria, è corrisposto un concorso forfetario per
le spese sostenute in relazione alle attività professionali ed
in particolare per la disponibilità dello studio medico conforme
alle prescrizioni dell'art. 22, per la disponibilità del
telefono, per i mezzi di trasporto necessari e per ogni altro
strumento utile allo svolgimento dell'attività a favore degli
assistiti.
2. Per ciascun assistito in carico
è corrisposto un concorso forfetario annuo risultante dalla
tabella che segue:
CONCORSO
SPESE PER LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
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Dal
01.01.99
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Dal
01.01.00
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Per
i primi 500 assistiti
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16.489
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16.720
|
Per
gli assistiti da 501 a 1.500
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12.926
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13.107
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3. Il contributo compete in misura
ridotta quando il medico ritenga di avvalersi per
l’espletamento degli obblighi convenzionali, di servizi e
personale di collaborazione forniti dalla Azienda, sulla base di
accordi da stipularsi con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale entro 90 giorni
dalla pubblicazione dell’Accordo
4.
Il concorso della spesa viene
erogato dalla Azienda in rate mensili.
5.
Nulla è dovuto a titolo di
concorso spese per assistiti oltre il massimale o la quota
individuale.
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B – QUOTA VARIABILE
FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA
PROGRAMMAZIONE
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B1 – INDENNITA’ DI
PIENA DISPONIBILITA’
1. Ai sanitari che svolgono
attività di medico di medicina primaria ai sensi del presente
accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o
convenzione con istituzioni pubbliche o private e con il Servizio
Sanitario Nazionale, spetta per ciascuno assistito in carico e
fino alla concorrenza del massimale di 1.500 scelte, una
indennità annua, nelle seguenti misure:
Per i primi 500 assistiti:
ANZIANITA' di LAUREA
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COMPENSO FORFETARIO
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01.01.99
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01.01.2000
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da
0 a 6 anni
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335.7
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3.787
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oltre
6 fino a 13 anni
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3.973
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4.028
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oltre
13 fino a 20 anni
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4.219
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4.278
|
oltre
20 anni
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4.464
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4.526
|
oltre
27 anni
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4.702
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4.767
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Per gli assistiti da 501 a 1.500
ANZIANITA' di LAUREA
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COMPENSO FORFETARIO
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01.01.99
|
01.01.2000
|
da
0 a 6 anni
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3.455
|
3.503
|
oltre
6 fino a 13 anni
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3.693
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3.744
|
oltre
20 anni
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3.938
|
3.993
|
oltre
20 anni
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4.184
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4.242
|
oltre
27 anni
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4.407
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4.468
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1. I medici titolari di rapporti
nell'ambito delle attività territoriali programmate, della
medicina dei servizi, di continuità assistenziale, di emergenza
sanitaria territoriale, di quelli medico-generici di ambulatorio
di cui alla norma finale annessa all'accordo con gli specialisti
ambulatoriali, nonché di rapporti intrattenuti con il Ministero
della Sanità per l'erogazione dell'assistenza medico-generica a
questo demandata dalla Legge n. 833/78, debbono optare tra
l'indennità di cui sopra e quanto eventualmente spettante allo
stesso titolo in base alle rispettive normative.
B2 – MEDICINA
ASSOCIATA
1.
A decorrere
dall’01.01.2000, ai medici di assistenza primaria individuati
dalla Regione, entro la percentuale massima del 6% degli
assistiti nell’ambito regionale, sentito il comitato
regionale di cui all’art. 12, che svolgono la propria
attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 40,
comma 9 del presente Accordo, è dovuto un compenso
forfetario annuo per ciascun assistito in carico, fino al limite
di 1.500 o al massimale individuale se inferiore, nella misura di
lire ____. Ai medici che già percepivano le quote capitarie
maggiorate per l’esercizio della medicina di gruppo previste
dall’art. 45 del D.P.R. n. 484/96, è corrisposto, con
decorrenza dallo 01.01.1999 e fino al 31.12.1999, un incremento
del 2,3% sulle quote stesse.
2. A decorrere dallo 01.01.2000
ai medici di assistenza primaria individuati dalla Regione, entro
la percentuale massima del 7% degli assistiti nell’ambito
regionale, sentito il comitato regionale di cui all’art. 12
che svolgono la propria attività sotto forma di medicina in rete
ai sensi dell'art. 40, comma 8 del presente Accordo, è dovuto un
compenso forfetario annuo, per ciascun assistito in carico, fino
al limite di 1.500 o al massimale individuale se inferiore, nella
misura di lire ____.
3. A decorrere dallo 01.01.2000
ai medici di assistenza primaria individuati dalla Regione, entro
la percentuale massima del 40% degli assistiti nell’ambito
regionale, sentito il comitato regionale di cui all’art. 12
che svolgono la propria attività sotto forma di medicina in
associazione ai sensi dell'art. 40, comma 7 del presente Accordo
è dovuto un compenso forfetario annuo, per ciascun assistito in
carico, fino al limite di 1.500 o al massimale individuale se
inferiore, nella misura di lire ____.
B3 – INDENNITA’ DI
COLLABORAZIONE INFORMATICA
1. Con la data di pubblicazione
del presente Accordo ai medici che assicurano nel proprio
studio mediante apparecchiature e programmi informatici, la
gestione della scheda sanitaria individuale e la stampa
prevalente (non inferiore al 70%) delle prescrizioni
farmaceutiche e delle richieste di prestazioni
specialistiche è corrisposta un’indennità forfetaria
mensile di lire ______. Le apparecchiature di cui sopra
devono essere idonee ad eventuali collegamenti con il centro
unico di prenotazione e l’elaborazione dei dati occorrenti
per ricerche epidemiologiche, il monitoraggio dell’andamento
prescrittivo e la verifica di qualità dell’assistenza.
2. A decorrere dallo 01.01.1999
e fino al 31.12.1999 la indennità di collaborazione informatica
corrisposta ai sensi dell’art. 45, comma 3 lettera I è di
lire. 102.300 mensili. A decorrere dallo 01.01.2000 e fino alla
data di pubblicazione del presente Accordo, è di lire 103.750
B4 – INDENNITA’ DI
COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO
1.
Ai medici di assistenza
primaria individuati dalla Regione, entro la percentuale massima
del 25% degli assistiti nell’ambito regionale, sentito il
comitato regionale di cui all’art. 12, che utilizzano un
collaboratore di studio professionale assunto secondo il
contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali,
categoria IV e/o fornito da società, cooperative e associazioni
di servizio o comunque utilizzato secondo le normative vigenti,
è corrisposta, con decorrenza 01.01.2000, un'indennità
annua nella misura di lire ____ per assistito in carico
fino al massimale o quota individuale, determinando, sulla base
di accordi regionali, l’ammontare dell’indennità
spettante a ciascun medico in caso di lavoro associato e
l’eventuale incremento in relazione alla attivazione di
compiti e modelli organizzativi sperimentali. Per il periodo
dallo 01.01.1999 al 31.12.1999 l’indennità di cui sopra è
corrisposta nella misura di lire 2.455 annuali per assistito, ai
medici che la percepivano ai sensi dell’art. 45 comma 3,
lettera "L".
B5 – INDENNITA’ DI
PERSONALE INFERMIERISTICO
1. Ai medici di assistenza
primaria individuati dalla Regione, entro la percentuale massima
del 5% degli assistiti nell’ambito regionale, sentito il
comitato regionale di cui all’art. 12, che utilizzano un
infermiere professionale assunto secondo il relativo contratto
nazionale di lavoro per la categoria, fornito da società,
cooperative o associazioni di servizio e comunque utilizzato
secondo le normative vigenti, è corrisposta un'indennità annua
nella misura di lire ____ per assistito in carico fino al
massimale o quota individuale, determinando, sulla base di
accordi regionali, l’ammontare dell’indennità
spettante a ciascun medico in caso di lavoro associato e
l’eventuale incremento in relazione alla attivazione di
compiti e modelli organizzativi sperimentali.
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C - QUOTA VARIABILE PER
COMPENSI RELATIVI A PRESTAZIONI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEI
LIVELLI ASSISTENZIALI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
NAZIONALE, REGIONALE, AZIENDALE
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C1 – ACCORDO
NAZIONALE
1. Prestazioni aggiuntive.
Ai
medici di assistenza primaria spetta il compenso per le
prestazioni aggiuntive di cui all'allegato D) e al relativo
nomenclatore tariffario.
2. Assistenza programmata
domiciliare. Ai medici di assistenza primaria sono
corrisposti compensi per le prestazioni di assistenza programmata
ad assistiti non ambulabili, di cui all'art. 39, lettere a) e b),
come quantificati nei protocolli allegati sotto le lettere G) ed
H), e di cui allo stesso articolo lett. c), secondo quanto
stabilito dagli accordi regionali. L'entità complessiva della
spesa per compensi riferiti alle prestazioni di cui sopra viene
definita annualmente dalle Regioni tenendo conto degli obiettivi
da raggiungere fissati dai Piani Sanitari Regionali e degli
obiettivi effettivamente raggiunti, previ accordi con i Sindacati
maggiormente rappresentativi. I compensi corrisposti al medico
per le prestazioni di assistenza programmata di cui al protocollo
allegato G) non possono comunque superare il 20% dei compensi
mensili detratto l’importo di cui alla voce spese. Sono
fatti salvi i diversi accordi regionali.
C2 - ACCORDI REGIONALI
1 . Assistenza nelle residenze
protette e nelle collettività. Ai medici di assistenza
primaria sono corrisposti compensi per le prestazioni di
assistenza domiciliare residenziale di cui all'art. 39, lettera
c) effettuate con modalità definite nell’ambito di
specifici Accordi regionali con i sindacati maggiormente
rappresentativi a livello regionale.
2. Assistenza in zone disagiate.
Per lo svolgimento dell'attività in zone identificate dalle
Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa,
comprese le piccole isole, spetta ai medici di assistenza
primaria un compenso accessorio annuo nella misura e con le
modalità concordate a livello regionale con i Sindacati maggiormente
rappresentativi a livello regionale.
C3 – ACCORDI REGIONALI E
AZIENDALI
Inoltre gli accordi regionali ed aziendali con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
regionale ed aziendale, concluse con le procedure di cui al Capo
VI, possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attività,
l’erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso
di specifici requisiti di qualità, e i relativi compensi. A
titolo esemplificativo si indicano i particolare:
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Interventi aggiuntivi in
dimissione protetta. Adempimenti aggiuntivi dei medici di
assistenza primaria nei confronti di assistiti verso i
quali sia stato attivato il regime della dimissione
protetta dall’ospedale ed i rispettivi compensi. |
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Prestazioni informatiche.
Esecuzione di procedure ed attività informatiche
previste da appositi progetti per iniziative assunte a
livello regionale ed aziendale. |
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Prestazioni assistenziali
su progetti definiti. Compiti e prestazioni previsti da
progetti assistenziali regionali o aziendali ai quali i
medici di assistenza primaria abbiano aderito o siano
chiamati ad aderire. |
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Prestazioni di medicina
preventiva e di educazione sanitaria. Partecipazione a
progetti di educazione sanitaria e prevenzione
individuale e collettiva realizzati in ambito regionale o
aziendale. |
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Requisiti strutturali
d’eccellenza. Disponibilità ed utilizzazione di
specifici requisiti strutturali qualificanti relativi a
specifiche funzioni in grado di migliorare la fruibilità
delle prestazioni sanitarie, anche riducendo le
difficoltà dei cittadini nell’accesso al servizio. |
|
Livelli di spesa
programmati. Per l’adesione del medico ai progetti
con livello di spesa programmato, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi programmati, sono
accordati incentivi, anche in termini di servizi resi
disponibili dalla Azienda. |
|
Visite occasionali. Può
essere previsto il pagamento al medico di assistenza
primaria delle visite occasionali da parte della Azienda. |
2. I compensi di cui al
comma
1,lettera a), sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e
sono versati, mensilmente, entro la fine del mese successivo
quello di competenza.
3. I compensi di cui al
comma
1, lettere b) e c) sono versati di norma mensilmente
entro la fine del secondo mese successivo a quello di competenza.
4. Ai fini della correntezza del
pagamento dei compensi ai medici di medicina generale si
applicano le disposizioni previste per il personale dipendente
dalle Aziende.
5. Le variazioni di retribuzione
relative ai passaggi di fascia per anzianità di laurea del
medico saranno effettuate una sola volta all'anno: il 1 gennaio
dell'anno in considerazione, se la variazione cade entro il 30
giugno, o il primo gennaio dell'anno successivo se la variazione
cade tra il primo luglio e il 31 dicembre.
Art. 46 -
Contributi previdenziali e per l'assicurazione di malattia
1. Per i medici iscritti negli
elenchi della medicina generale viene corrisposto un contributo
previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui
al 2° comma del punto 6 dell'art. 9 della legge 29 giugno 1977,
n. 349, pari al 12,50% di tutti i compensi previsti dal presente
accordo, compresi quindi quelli derivanti dagli accordi regionali o aziendali, di cui l’8,125% a carico dell'Azienda e
il 4.375% a carico del medico.
2. I contributi devono essere
versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente,
con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base
imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla
scadenza del trimestre.
3. Per far fronte al pregiudizio
economico derivante dall’onere della sostituzione per eventi
di malattia e di infortunio, anche in relazione allo stato di
gravidanza e secondo il disposto della legge 379/90, è posto
a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,5% (zero
virgola cinque per cento) dei compensi relativi alle lettere A1
e A2 dell’art. 45 da utilizzare per la stipula di
apposite assicurazioni.
4. Con le stesse cadenze del
contributo previdenziale di cui al comma 1, le Aziende versano all'ENPAM il contributo per l'assicurazione di malattia affinché
provveda a riversarlo alla Compagnia assicuratrice con la quale i
sindacati maggiormente rappresentativi avranno provveduto, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo,
a stipulare apposito contratto di assicurazione o con la quale
l’ENPAM medesima, in assenza di accordo tra i sindacati,
avrà stipulato idoneo contratto.
Art. 47 -
Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria
dell’Azienda
1. Il dirigente sanitario medico
preposto, secondo la legislazione regionale in materia di
organizzazione della Azienda, al servizio specifico o
ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza medica generale
di base ha la responsabilità e procede al controllo della
corretta applicazione delle convenzioni, per quel che riguarda
gli aspetti sanitari.
2. I medici convenzionati sono
tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a
quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.
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