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Attività territoriali

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ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE

PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE,

AI SENSI DELL’ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 502/92

COME MODIFICATO DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 517/93 E N. 229/99.

 

CAPO IV - ATTIVITÀ TERRITORIALI PROGRAMMATE

Art. 60 - Attività programmate

Art. 61 - Compenso

 

 

CAPO IV

LE ATTIVITA’ TERRITORIALI PROGRAMMATE

Art. 60 - Attività programmate

1. L'Azienda, per lo svolgimento nei distretti di attività territoriali programmate, può utilizzare, per periodi non superiori a 6 mesi nell'arco di un anno, medici convenzionati per l'assistenza primaria o per il servizio di continuità assistenziale, secondo l'ordine delle seguenti priorità:

a - medici convenzionati per l'assistenza primaria con un numero di scelte inferiori a 400, con precedenza per quello con minor numero di scelte;

b - medici convenzionati per la continuità assistenziale con 12 ore settimanali di incarico a tempo indeterminato e ai sensi dell'art. 48, secondo l'anzianità d'incarico;

c - medici convenzionati per la continuità assistenziale per 24 ore di incarico settimanale a tempo indeterminato e ai sensi dell'art. 48, secondo l'anzianità di incarico;

d – medici inseriti nella graduatoria regionale di cui all’art. 2.

 

2. Non è utilizzabile il medico che esercita più di una delle attività disciplinate dal presente accordo o che svolga altre attività presso soggetti pubblici o privati. L'attività cessa al raggiungimento di 500 scelte o con la cessazione del rapporto convenzionale di assistenza primaria o di continuità assistenziale.

 

3. L'attività non può superare le 12 ore settimanali.

 

4. L'Azienda interpella il medico secondo l'ordine di priorità indicato al comma 1, indicando il tipo e la data di inizio della attività, l'ubicazione della sede o delle sedi, l'orario di lavoro e la durata dell'attività, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o mediante comunicazione scritta interna alla Azienda, da cui deve risultare il ricevimento da parte dell'interessato con firma e data su una copia.

 

5. Il medico interpellato è invitato contestualmente a presentarsi entro 5 giorni per l'accettazione. La mancata presentazione entro il termine stabilito è considerata come rinuncia. L'assegnazione dell'attività deve risultare da provvedimento del Direttore generale.

 

6. Il medico osserva le direttive organizzative emanate dal sanitario del distretto responsabile per le attività territoriali programmate ed è tenuto a collaborare per il corretto svolgimento delle attività.

 

Art. 61 - Compenso

1. Le prestazioni ed attività sono effettuate secondo modalità organizzative, normative e compensi, comprensivi dei contributi ENPAM, concordati dalle Regioni con i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi a livello regionale.

 

2. I compensi vengono corrisposti il mese successivo allo svolgimento dell'attività.

 

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