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Continuità assistenziale

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ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE

PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE,

AI SENSI DELL’ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 502/92

COME MODIFICATO DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 517/93 E N. 229/99.

 

CAPO III - CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

Art. 48 - Criteri generali

Art. 49 - Attribuzione degli incarichi di Continuità Assistenziale

Art. 50 - Massimali

Art. 51 - Libera professione

Art. 52 - Compiti del medico

Art. 53 - Competenze delle Aziende

Art. 54 - Rapporti con il medico di fiducia e le strutture sanitarie

Art. 55 - Sostituzioni e incarichi provvisori

Art. 56 - Organizzazione della reperibilità

Art. 57 - Trattamento economico

Art. 58 - Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

Art. 59 - Assistenza ai turisti

 

 

CAPO III

LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE

Art. 48 - Criteri generali

1. Il presente Capo disciplina i rapporti di lavoro autonomo instaurati tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici per l'espletamento, in conformità con le indicazioni della programmazione regionale e territoriale, di attività sanitarie per la continuità assistenziale stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera e) del D.Lvo 502/92 e successive modificazioni.

 

2. Al fine di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, la stessa si realizza assicurando per le urgenze notturne, festive e prefestive interventi domiciliari e territoriali, dalle ore 14 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali.

 

3. La continuità assistenziale è organizzata nell'ambito della programmazione regionale ed è strutturata, a livello locale, dalla Azienda competente per territorio, secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.

 

4. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche, sulla base della organizzazione distrettuale dei servizi stabilita dalle aziende nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e in osservanza del Programma delle attività distrettuali che prevede la localizzazione dei servizi a gestione diretta, le attività di continuità assistenziale, garantite nel distretto ai sensi dell’art. 3-quinquies, comma 1, lettera a) del decreto citato, sono assicurate:

a - da gruppi di medici, anche organizzati in forme associative, convenzionati per la medicina generale per gli assistiti che hanno effettuato la scelta in loro favore, in zone territoriali definite;

b - da un singolo convenzionato per la medicina generale residente nella zona anche in forma di disponibilità domiciliare;.

c - da medici convenzionati sulla base della disciplina di cui agli articoli seguenti del presente Capo.

 

5. I compensi sono corrisposti dall'Azienda a ciascun medico che svolge l'attività,nelle forme di cui al comma 3 lettere a) e b), anche mediante il pagamento per gli assistiti in carico di una quota capitaria aggiuntiva definita dalla contrattazione regionale, e rapportata a ciascun turno effettuato, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

 

6. Gli accordi regionali possono prevedere che le Aziende stipulino apposite convenzioni con i medici di cui al comma 3 lett. a e b.

 

Art. 49 – Attribuzione degli incarichi di Continuità Assistenziale

1. Entro la fine dei mesi di Aprile e di Ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende, rispettivamente alla data del 1° marzo e del 1° settembre dell’anno in corso nell'ambito delle singole Aziende.

 

2. Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti resi pubblici secondo quanto stabilito dal precedente comma 1:

a - i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la Continuità Assistenziale nelle Aziende, anche diverse, della regione che ha pubblicato gli incarichi vacanti o in Aziende di altre regioni, anche diverse, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino titolari rispettivamente da almeno due anni e da almeno cinque anni dell’incarico dal quale provengono e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o di Pediatria di Base, con un carico di assistiti rispettivamente inferiore a 500 e 266. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento.

b- i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso.

 

3. Gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla Regione apposita domanda di assegnazione di uno o più degli incarichi vacanti carenti pubblicati, in conformità allo schema di cui agli Allegati Q/1 o Q/4.

 

4. In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato sub lettera "L".

 

5. Al fine del conferimento degli incarichi vacanti i medici di cui alla lettera b) del precedente comma 2 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

a - attribuzione del punteggio riportato nella relativa graduatoria regionale;

b- attribuzione di punti 5 a coloro che nell’ambito della Azienda nella quale è vacante l’incarico per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico;

c - attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico.

 

6. Le graduatorie di cui al precedente comma 5 vengono formulate sulla base dei punteggi relativi ed apponendo a fianco al nominativo di ciascun medico concorrente lo o gli incarichi vacanti per i quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione.

 

7. La Regione provvede alla convocazione, mediante raccomandata AR o telegramma, di tutti i medici aventi titolo alla assegnazione degli incarichi dichiarati vacanti e pubblicati, presso la sede indicata dall’Assessorato Regionale alla Sanità, in maniera programmata e per una data non antecedente i 20 giorni dalla data di invio della convocazione.

 

8. La Regione interpella prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del precedente comma 2 in base alla anzianità di servizio effettivo in qualità di incaricato a tempo indeterminato nelle attività di continuità assistenziale o ex-guardia medica; laddove risulti necessario, interpella successivamente i medici di cui alla lettera b), dello stesso comma 2 in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 5 e sulla base del disposto di cui al comma 6 e 7 dell’articolo 3 del presente Accordo.

 

9. L’anzianità di servizio a valere per l’assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi del precedente comma 2, lettera a) è determinata sommando:

a - l’anzianità totale di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex-guardia medica in qualità di incaricato a tempo indeterminato;

b - l’anzianità di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex-guardia medica nell’incarico di provenienza, ancorché già valutata ai sensi della lettera a).

 

10. La mancata presentazione costituisce rinuncia all'incarico.

 

11. Il medico impossibilitato a presentarsi può dichiarare la propria accettazione mediante telegramma o raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando l’ordine di priorità per l’accettazione tra gli incarichi vacanti per i quali ha concorso. In tal caso sarà attribuito il primo incarico disponibile tra gli incarichi vacanti indicati dal medico concorrente.

 

12. La Regione, espletate le formalità per l’accettazione dell’incarico, comunica gli atti relativi all’Azienda interessata, la quale conferisce definitivamente l'incarico a tempo indeterminato, con provvedimento del Direttore Generale che viene comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione del termine di inizio dell'attività, da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici.

 

13. Se il medico incaricato è proveniente da altra regione, l'Azienda comunica all'assessorato alla sanità della regione di provenienza e a quello del luogo di residenza ove non coincidenti l'avvenuto conferimento dell'incarico, ai fini della verifica di eventuali incompatibilità e per gli effetti di cui al successivo comma 10.

 

14. La Regione, sentito il comitato regionale di cui all'art. 12 e nel rispetto dei precedenti commi, può adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi.

 

15. E' cancellato dalla graduatoria regionale ai soli fini degli incarichi di continuità assistenziale, il medico che abbia accettato l'incarico ai sensi del presente articolo.

 

16. Il medico che, avendo concorso all'assegnazione di un incarico vacante avvalendosi della facoltà di cui al precedente comma 2 lettera a), accetta l'incarico ai sensi del presente articolo, decade dall'incarico di provenienza.

 

17. La regione può assegnare ad altri soggetti l’espletamento dei compiti previsti dal presente articolo.

 

Art. 50 - Massimali

1. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale avviene per un minimo di 12 ed un massimo di 24 ore settimanali e presso una sola Azienda.

 

2. L'incarico non è conferibile o cessa nei confronti del medico incaricato a tempo indeterminato per la medicina generale o per la pediatria di libera scelta che detenga un numero di scelte pari o superiore rispettivamente a 500 o 266 scelte.

 

3. La cessazione dell’incarico di cui al comma 2 ha effetto dal mese successivo a quello in cui si determina il superamento del numero di scelte compatibile.

 

4. Ai fini di cui al precedente comma 3 la Azienda è tenuta a contestare al medico il raggiungimento del limite di scelte previsto dal comma 2 nel mese in cui tale situazione si determina.

 

5. Le situazioni di incompatibilità sono quelle stabilite dalle vigenti norme di legge e dall'art.4 del presente accordo.

 

6. Prima di esperire la procedura per il conferimento degli incarichi, gli orari disponibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale vengono comunicati ed assegnati ai medici già titolari di incarico a tempo indeterminato, ai sensi del presente capo, secondo l'ordine di anzianità di incarico nella stessa Azienda e, in caso di parità, secondo l'anzianità di laurea, fino a concorrenza del massimale orario.

 

7. L'orario complessivo dell'incarico a tempo indeterminato e quello risultante da altre attività compatibili non può superare le 38 ore settimanali. Qualora il limite delle 38 ore risulti superato, l'incarico di continuità assistenziale è ridotto in misura uguale all'eccedenza.

 

8. Il medico decade dall'incarico qualora:

bullet

insorga una situazione di incompatibilità;

bullet

lo svolgimento di altre attività compatibili non consenta un incarico minimo di 12 ore settimanali.

 

9. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 5, la Azienda contesta al medico la situazione di incompatibilità entro 30 giorni dalla sua rilevazione.

 

10. Il disposto di cui al precedente comma 5 si applica a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la Azienda effettua al medico la contestazione di incompatibilità.

 

Art. 51 – Libera professione

1. La libera professione può essere esercitata al di fuori degli orari di servizio, purché essa non rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali. 2. Il medico che svolge attività libero professionale, deve rilasciare alla Azienda apposita dichiarazione in tal senso.

 

Art. 52 - Compiti del medico

1. Il medico che assicura la continuità assistenziale deve essere presente, all'inizio del turno, nella sede assegnatagli dalla Azienda e rimanere a disposizione, fino alla fine del turno, per effettuare gli interventi, domiciliari o territoriali, richiesti.

 

2. Il medico è tenuto ad effettuare gli interventi, domiciliari o territoriali, richiesti dall'utente o dalla centrale operativa, prima della fine del turno di lavoro.

 

3. I turni notturni e diurni festivi sono di 12 ore, quelli prefestivi di 6 ore.

 

4. In relazione a particolari esigenze dei medici, specie nel periodo estivo, può essere concordata con l'Azienda la concentrazione in un solo mese dell'orario di attività che i singoli medici dovrebbero svolgere nel corso di due mesi consecutivi; per i medici che svolgono almeno 36 ore di attività settimanale ai sensi dell'art. 50 può consentirsi il recupero mediante la concentrazione nell'arco di tre mesi non consecutivi dell'orario che i medici dovrebbero svolgere nel corso di 3 mesi consecutivi. Tale accorpamento, che non comporta variazione nei pagamenti mensili, può essere consentito, peraltro, solo se vengono garantite le ordinarie esigenze di servizio attraverso reciproche sostituzioni tra i medici titolari di incarico interessati.

 

5. Le chiamate degli utenti devono essere registrate e rimanere agli atti. Le registrazioni devono avere per oggetto:

a - nome, cognome, età e indirizzo dell'assistito;

b - generalità del richiedente ed eventuale relazione con l'assistito (nel caso che sia persona diversa);

c - ora della chiamata ed eventuale sintomatologia sospettata;

d - ora dell'intervento (o motivazione del mancato intervento) e tipologia dell'intervento richiesto ed effettuato.

 

6. Il medico utilizza, solo a favore degli utenti registrati, anche se privi di documento sanitario, un apposito ricettario, con la dicitura "Servizio continuità assistenziale", fornitogli dalla Azienda per le proposte di ricovero, le certificazioni di malattia per il lavoratore per un massimo di 3 giorni, le prescrizioni farmaceutiche per una terapia d'urgenza e per coprire un ciclo di terapia non superiore a 48/72 ore.

 

7. Il medico in servizio deve essere presente fino all'arrivo del medico che continua il servizio. Al medico che è costretto a restare oltre la fine del proprio turno spettano i normali compensi rapportati alla durata del prolungamento del servizio, che sono trattenuti in misura corrispondente a carico del medico ritardatario.

 

8. Il medico di continuità assistenziale che ne ravvisi la necessità deve direttamente allertare il servizio di urgenza ed emergenza territoriale per l’intervento del caso.

 

9. Il medico in servizio di continuità assistenziale può eseguire, nell’espletamento dell’intervento richiesto, anche le prestazioni di particolare impegno professionale di cui all’Allegato D, lettera A del Nomenclatore Tariffario di cui al presente Accordo, finalizzate a garantire una più immediata adeguatezza dell’assistenza e un minore ricorso all’intervento specialistico e/o ospedaliero.

 

10. Le prestazioni di cui al precedente comma 9 sono retribuite aggiuntivamente rispetto al compenso orario spettante.

 

11. Sono inoltre obblighi e compiti del medico:

bullet

l’adesione alla sperimentazione dell’équipes territoriali di cui all’art. 15;

bullet

lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza del Servizio sanitario nazionale, in relazione alle tematiche evidenziate all’art. 31 comma 3;

bullet

la segnalazione personale diretta al medico di assistenza primaria che ha in carico l’assistito dei casi di particolare complessità rilevati nel corso degli interventi di competenza, oltre a quanto previsto dall’art. 54.

 

Art. 53 - Competenze delle Aziende

1. L'Azienda è tenuta a fornire al medico di continuità assistenziale i farmaci e il materiale di pronto soccorso, necessari all'effettuazione degli interventi di urgenza individuati in sede regionale sentito il comitato di cui all'art. 12; in mancanza l'Azienda provvede tenendo conto delle indicazioni del comitato di cui all'art. 11.

 

2. L'Azienda garantisce altresì che le sedi di servizio siano dotate di idonei locali, dotati di adeguate misure di sicurezza, per la sosta e il riposo dei medici, nonché di servizi igienici.

 

3. La Azienda predispone i turni e assegna le sedi di attività, sentiti i medici interessati, nonché il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra.

 

4. L’Azienda provvede altresì:

a - alla disponibilità di mezzi di servizio, possibilmente muniti di radiotelefono e di strumenti acustici e visivi, che ne permettano l'individuazione come mezzi adibiti a soccorso;

b - ad assicurare in modo adeguato la registrazione delle chiamate presso le centrali operative;

c - a garantire nei modi opportuni la tenuta e la custodia dei registri di carico e scarico dei farmaci, dei presidi sanitari e degli altri materiali messi a disposizione dei medici di continuità assistenziale.

 

Art. 54 - Rapporti con il medico di fiducia e le strutture sanitarie

1. Il sanitario in servizio, al fine di assicurare la continuità assistenziale in capo al medico di libera scelta, è tenuto a compilare, in duplice copia, il modulario informativo (allegato "M"), di cui una copia è destinata al medico di fiducia (o alla struttura sanitaria, in caso di ricovero), da consegnare all'assistito, e l'altra viene acquisita agli atti del servizio.

 

2. La copia destinata al servizio deve specificare, ove possibile, se l'utente proviene da altra regione o da Stato straniero.

 

3. Nel modulo dovranno essere indicate succintamente: la sintomatologia presentata dal soggetto, l'eventuale diagnosi sospetta o accertata, la terapia prescritta o effettuata e - se del caso - la motivazione che ha indotto il medico a proporre il ricovero ed ogni altra notizia ed osservazione che egli ritenga utile evidenziare.

 

4. Saranno, altresì, segnalati gli interventi che non presentano caratteristiche di urgenza.

 

Art. 55 – Sostituzioni e incarichi provvisori

1. Il medico che non può svolgere il servizio deve avvertire il responsabile, indicato dalla Azienda, che provvede alla sostituzione.

 

2. L'Azienda, per sostituzioni superiori a 9 giorni, conferisce l'incarico di sostituzione secondo l'ordine della graduatoria regionale vigente di medicina generale, con priorità per i medici residenti nel territorio della Azienda.

 

3. L'incarico di sostituzione non può essere superiore a tre mesi. Un ulteriore incarico può essere conferito presso la stessa o altra Azienda solo dopo una interruzione di almeno 30 giorni. L'incarico di sostituzione cessa alla scadenza o al rientro, anche anticipato, del medico titolare dell'incarico a tempo indeterminato, o a seguito del conferimento di incarico a tempo indeterminato.

 

4. Nelle more dell'espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, stabilite dall'art. 49, l'Azienda può conferire incarichi provvisori nel rispetto dei termini e delle procedure di cui ai commi 2 e 3.

 

5. Per le sostituzioni inferiori a 10 giorni la Azienda organizza turni di reperibilità oraria e utilizza i medici in reperibilità.

6. Fermo restando l'obbligo per il medico di dover comunicare al responsabile del servizio della Azienda la impossibilità di assicurare l'attività, qualora non sia in grado di farlo tempestivamente, contatta il medico in reperibilità oraria perché lo sostituisca.

 

7. Tranne che per le ipotesi di cui all’articolo 51 e per espletamento del mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico e sindacale, per sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non continuativi, l'Azienda sentito il Comitato di cui all'art. 11, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa e può esaminare il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

 

8. Alla sostituzione del medico sospeso dall’incarico per effetto di provvedimento di cui all'art. 16 provvede la Azienda con le modalità di cui al precedente comma 5.

 

Art. 56 – Organizzazione della reperibilità

1. L'Azienda organizza turni di reperibilità domiciliare nei seguenti orari:

dalle ore 19,00 alle 20,30 di tutti i giorni feriali e festivi;

dalle ore 13,00 alle 14,30 dei soli giorni prefestivi;

dalle ore 7,00 alle 8,30 dei soli giorni festivi.

 

2. A tale scopo, all'atto del recepimento della graduatoria annuale definitiva, ciascuna Azienda individua - nell'ambito della medesima - i nominativi di tutti quei medici, residenti nell'Azienda e in subordine nelle Aziende confinanti, che abbiano dato la loro disponibilità ad effettuare i turni di reperibilità predetti.

 

3. L'Azienda provvede quindi, preferibilmente periodicamente - utilizzando i medici sopra individuati, in ordine di graduatoria - a predisporre i turni di reperibilità domiciliare. Il numero dei medici in reperibilità, utilizzati per ciascun turno, non può superare il numero dei medici previsti in guardia attiva nel turno corrispondente.

 

4. Qualora non vi siano medici in graduatoria, la Azienda può organizzare il servizio con i medici già convenzionati di continuità assistenziale, che si dichiarano disponibili.

 

5. L'Azienda fornisce, quindi, a tutti i medici addetti al servizio di continuità assistenziale copia dell'elenco dei medici reperibili, contenente il recapito presso cui ciascuno di essi può essere reperito ed i turni che gli sono stati assegnati.

 

6. Il medico in turno di reperibilità che non sia rintracciato al recapito da lui indicato, viene escluso dai turni, con effetto immediato, salvo che il mancato reperimento sia dovuto a gravi e giustificati motivi.

 

7. Le ore effettuate in reperibilità domiciliare sono valutabili ai fini delle graduatorie regionali con il punteggio di cui all'art. 3.

 

8. Nelle Aziende presso le quali non sia organizzato il sistema di reperibilità, è consentito, in caso di impedimento improvviso, che il titolare si faccia sostituire da altro titolare purché ne dia immediata preventiva comunicazione alle Aziende o in caso di oggettiva impossibilità al massimo entro il giorno successivo.

 

9. La sostituzione di cui al comma precedente può avvenire una sola volta nell'arco di un mese e non può avere durata superiore all'orario massimo settimanale di 24 ore.

 

Art. 57 – Trattamento economico

1. I compensi per ogni ora di attività svolta ai sensi dell'art. 48 sono stabiliti secondo la seguente tabella:

 

 

01.01.99

01.01. 2000

onorario professionale

12.553

12.728

incremento quadriennale

645

654

indennità oraria

7.570

7.675

indennità piena disponibilità

2.609

2.645

incremento quadriennale

317

321

 

2. L'onorario professionale è incrementato, per ogni ora di attività, dell'importo indicato in tabella al compimento di ogni quadriennio di anzianità di laurea dal primo giorno del mese successivo.

 

3. L'indennità di piena disponibilità spetta al medico che svolge esclusivamente attività di continuità assistenziale che non ha alcun lavoro dipendente o convenzionato con il S.S.N. o con altre istituzioni pubbliche o private, ad esclusione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi. Tali medici debbono optare tra l'indennità di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo; l'indennità è incrementata dell'importo indicato in tabella per ogni quadriennio di anzianità di laurea, dal primo giorno del mese successivo.

 

4. Il compenso aggiuntivo‚ corrisposto con i criteri di cui all'art. 17, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 41/91. I compensi sono determinati nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, salvi gli incrementi di cui al presente accordo, come specificato all'art. 45, lettera A2 comma 2.

 

5. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 52, commi 8 e 11, è corrisposto al medico un compenso per ogni ora di incarico pari a lire ____. Al medico spettano eventuali quote variabili per prestazioni o attività aggiuntive previste dagli accordi regionali.

 

6. Qualora l'Azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta della Azienda un'indennità pari al costo di un litro di benzina super per ogni ora di attività, nonché adeguata copertura assicurativa dell'automezzo.

 

7. Su tutti i compensi di cui al comma 1, l'Azienda versa trimestralmente e con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 12,50% di cui l'8,125% a proprio carico e il 4.375% a carico del medico.

 

8. L'Azienda versa all’ENPAM, con i tempi e le modalità di cui al comma precedente, un contributo dello 0,5% sull'ammontare delle voci onorario professionale e compenso aggiuntivo, comma 1, affinché questo provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo provvedono a stipulare apposito accordo contro il mancato guadagno del medico per malattia o gravidanza.

 

9. I compensi, indipendentemente dalle modalità attraverso le quali viene assicurata la continuità assistenziale, sono corrisposti dalla Azienda direttamente al medico che svolge l'attività.

 

Art. 58 - Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

1. L'Azienda, previo eventuale coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio di continuità assistenziale contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, sempre ché l'attività sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonché i danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi di tali comitati e commissioni previsti dal presente Accordo.

 

2. Il contratto è stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali:

  1. lire 1,5 miliardo per morte od invalidità permanente;

  2. L. 100.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l'anno.

 

3. La relativa polizza è stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il presente Accordo.

 

Art. 59 – Assistenza ai turisti

1. Sulla base di apposite determinazioni assunte a livello regionale, le Aziende nel cui territorio si trovano località di notevole afflusso turistico possono organizzare – limitatamente al periodo in cui, di norma, si riscontra il maggior numero di presenze giornaliere - un servizio stagionale di assistenza sanitaria rivolta alle persone non residenti.

 

2. Gli incarichi a tal fine conferiti non possono in ogni caso superare la durata di tre mesi e non possono essere attribuiti a medici già titolari di altro incarico o rapporto convenzionale.

 

3. Il trattamento economico è definito sulla base di intese regionali con sindacati firmatari maggiormente rappresentativi.

 

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