ACCORDO
COLLETTIVO NAZIONALE
PER LA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE,
AI SENSI DELLART.
8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 502/92
COME MODIFICATO
DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 517/93 E N. 229/99.
CAPO III - CONTINUITÀ
ASSISTENZIALE
Art. 48 -
Criteri generali
Art. 49 -
Attribuzione degli
incarichi di Continuità Assistenziale
Art. 50 -
Massimali
Art. 51 -
Libera professione
Art. 52 -
Compiti del medico
Art. 53 -
Competenze delle Aziende
Art. 54 -
Rapporti con il medico
di fiducia e le strutture sanitarie
Art. 55 -
Sostituzioni e
incarichi provvisori
Art. 56 -
Organizzazione della
reperibilità
Art. 57 -
Trattamento economico
Art. 58 -
Assicurazione contro
i rischi derivanti dagli incarichi
Art. 59 -
Assistenza ai turisti
CAPO III
LA
CONTINUITA ASSISTENZIALE
Art. 48 -
Criteri generali
1. Il presente Capo disciplina
i rapporti di lavoro autonomo instaurati tra il Servizio
sanitario nazionale ed i medici per l'espletamento, in
conformità con le indicazioni della programmazione regionale e
territoriale, di attività sanitarie per la continuità
assistenziale stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 ed in attuazione dellarticolo 8,
comma 1, lettera e) del D.Lvo 502/92 e successive modificazioni.
2. Al fine di garantire la
continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per
tutti i giorni della settimana, la stessa si realizza assicurando
per le urgenze notturne, festive e prefestive interventi
domiciliari e territoriali, dalle ore 14 del giorno
prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle
ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali.
3. La continuità assistenziale è
organizzata nell'ambito della programmazione regionale ed è
strutturata, a livello locale, dalla Azienda
competente per territorio, secondo le disposizioni di cui ai
successivi commi.
4.
Ai sensi dellart. 8,
comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 502/92 e successive
modifiche, sulla base della organizzazione distrettuale dei
servizi stabilita dalle aziende nel rispetto degli indirizzi
della programmazione regionale e in osservanza del Programma
delle attività distrettuali che prevede la localizzazione dei
servizi a gestione diretta, le attività di continuità
assistenziale, garantite nel distretto ai sensi dellart.
3-quinquies, comma 1, lettera a) del decreto citato, sono
assicurate:
a
- da gruppi di medici, anche
organizzati in forme associative, convenzionati per la
medicina generale per gli assistiti che hanno effettuato
la scelta in loro favore, in zone territoriali definite;
b
- da un singolo convenzionato
per la medicina generale residente nella zona anche in
forma di disponibilità domiciliare;.
c
- da medici convenzionati sulla
base della disciplina di cui agli articoli seguenti del
presente Capo.
5. I compensi sono corrisposti
dall'Azienda a ciascun medico che svolge l'attività,nelle forme
di cui al comma 3 lettere a) e b), anche mediante il
pagamento per gli assistiti in carico di una quota capitaria
aggiuntiva definita dalla contrattazione regionale, e rapportata
a ciascun turno effettuato, salvo quanto previsto dagli articoli
seguenti.
6. Gli accordi regionali
possono
prevedere che le Aziende stipulino apposite convenzioni con i
medici di cui al comma 3 lett. a e b.
Art. 49
Attribuzione degli incarichi di Continuità Assistenziale
1. Entro la fine dei mesi di
Aprile e di Ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul
Bollettino Ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli
ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi
vacanti di Continuità Assistenziale individuati, a seguito di
formale determinazione delle Aziende, rispettivamente alla data
del 1° marzo e del 1° settembre dellanno in corso
nell'ambito delle singole Aziende.
2. Possono concorrere al
conferimento degli incarichi vacanti resi pubblici secondo quanto
stabilito dal precedente comma 1:
a
- i medici che siano
titolari di incarico a tempo indeterminato per la
Continuità Assistenziale nelle Aziende, anche diverse,
della regione che ha pubblicato gli incarichi vacanti o
in Aziende di altre regioni, anche diverse, ancorché non
abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria
regionale, a condizione peraltro che risultino titolari
rispettivamente da almeno due anni e da almeno cinque
anni dellincarico dal quale provengono e che al
momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano
altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per incarico
a tempo indeterminato di assistenza primaria o di
Pediatria di Base, con un carico di assistiti
rispettivamente inferiore a 500 e 266. I trasferimenti
sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei
posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti
frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si
approssimano alla unità più vicina. In caso di
disponibilità di un solo posto per questo può essere
esercitato il diritto di trasferimento.
b-
i medici inclusi nella
graduatoria regionale valida per l'anno in corso.
3. Gli aspiranti, entro 15
giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla
Regione apposita domanda di assegnazione di uno o più degli
incarichi vacanti carenti pubblicati, in conformità allo schema
di cui agli Allegati Q/1 o Q/4.
4. In allegato alla domanda gli
aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio attestante se alla data di presentazione della domanda
abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo
precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di
incompatibilità, secondo lo schema allegato sub lettera
"L".
5. Al fine del conferimento
degli incarichi vacanti i medici di cui alla lettera b) del
precedente comma 2 sono graduati nell'ordine risultante dai
seguenti criteri:
a
- attribuzione del punteggio
riportato nella relativa graduatoria regionale;
b-
attribuzione di punti 5 a
coloro che nellambito della Azienda nella quale è
vacante lincarico per il quale concorrono abbiano
la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del
termine per la presentazione della domanda di inclusione
nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano
mantenuto fino alla attribuzione dellincarico;
c
- attribuzione di punti 20
ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno
due anni antecedenti la data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di inclusione nella
graduatoria regionale e che tale requisito abbiano
mantenuto fino alla attribuzione dellincarico.
6. Le graduatorie di cui al
precedente comma 5 vengono formulate sulla base dei punteggi
relativi ed apponendo a fianco al nominativo di ciascun medico
concorrente lo o gli incarichi vacanti per i quali egli abbia
inoltrato domanda di assegnazione.
7. La Regione provvede alla
convocazione, mediante raccomandata AR o telegramma, di tutti i
medici aventi titolo alla assegnazione degli incarichi dichiarati
vacanti e pubblicati, presso la sede indicata
dallAssessorato Regionale alla Sanità, in maniera
programmata e per una data non antecedente i 20 giorni dalla data
di invio della convocazione.
8. La Regione interpella
prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del precedente
comma 2 in base alla anzianità di servizio effettivo in qualità
di incaricato a tempo indeterminato nelle attività di
continuità assistenziale o ex-guardia medica; laddove risulti
necessario, interpella successivamente i medici di cui alla
lettera b), dello stesso comma 2 in base all'ordine risultante
dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 5 e
sulla base del disposto di cui al comma 6 e 7 dellarticolo
3 del presente Accordo.
9. Lanzianità di
servizio a valere per lassegnazione degli incarichi vacanti
ai sensi del precedente comma 2, lettera a) è determinata
sommando:
a
- lanzianità totale
di servizio effettivo nella continuità assistenziale o
ex-guardia medica in qualità di incaricato a tempo
indeterminato;
b
- lanzianità di
servizio effettivo nella continuità assistenziale o
ex-guardia medica nellincarico di provenienza,
ancorché già valutata ai sensi della lettera a).
10. La mancata presentazione
costituisce rinuncia all'incarico.
11.
Il medico
impossibilitato a presentarsi può dichiarare la propria
accettazione mediante telegramma o raccomandata con
ricevuta di ritorno, indicando lordine di priorità per
laccettazione tra gli incarichi vacanti per i quali ha
concorso. In tal caso sarà attribuito il primo incarico
disponibile tra gli incarichi vacanti indicati dal medico
concorrente.
12.
La Regione, espletate le
formalità per laccettazione dellincarico, comunica
gli atti relativi allAzienda interessata, la quale conferisce definitivamente
l'incarico a tempo indeterminato, con
provvedimento del Direttore Generale che viene comunicato
all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
con l'indicazione del termine di inizio dell'attività, da cui
decorrono gli effetti giuridici ed economici.
13. Se il medico incaricato è
proveniente
da altra regione, l'Azienda comunica all'assessorato alla
sanità della regione di provenienza e a quello del luogo di
residenza ove non coincidenti l'avvenuto conferimento
dell'incarico, ai fini della verifica di eventuali
incompatibilità e per gli effetti di cui al successivo comma
10.
14. La Regione, sentito il
comitato regionale di cui all'art. 12 e nel rispetto dei
precedenti commi, può adottare procedure tese allo snellimento
burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al
conferimento degli incarichi.
15. E' cancellato dalla
graduatoria regionale ai soli fini degli incarichi di continuità
assistenziale, il medico che abbia accettato l'incarico ai sensi
del presente articolo.
16. Il medico che, avendo
concorso all'assegnazione di un incarico vacante avvalendosi
della facoltà di cui al precedente comma 2 lettera a), accetta
l'incarico ai sensi del presente articolo, decade dall'incarico
di provenienza.
17. La regione può assegnare
ad altri soggetti lespletamento dei compiti previsti dal
presente articolo.
Art. 50 -
Massimali
1. Il conferimento dell'incarico a
tempo indeterminato di continuità assistenziale avviene per un
minimo di 12 ed un massimo di 24 ore settimanali e presso una
sola Azienda.
2. L'incarico non è conferibile o
cessa nei confronti del medico incaricato a tempo indeterminato
per la medicina generale o per la pediatria di libera scelta che detenga
un numero di scelte pari o superiore rispettivamente a
500 o 266 scelte.
3. La cessazione
dellincarico di cui al comma 2 ha effetto dal mese
successivo a quello in cui si determina il superamento del numero
di scelte compatibile.
4. Ai fini di cui al precedente
comma 3 la Azienda è tenuta a contestare al medico il
raggiungimento del limite di scelte previsto dal comma 2 nel mese
in cui tale situazione si determina.
5.
Le situazioni di
incompatibilità sono quelle stabilite dalle vigenti norme di
legge e dall'art.4 del presente accordo.
6. Prima di esperire la procedura
per il conferimento degli incarichi, gli orari disponibili
nell'ambito del servizio di continuità assistenziale vengono comunicati
ed assegnati ai medici già titolari di incarico a tempo
indeterminato, ai sensi del presente capo, secondo l'ordine di
anzianità di incarico nella stessa Azienda e, in caso di
parità, secondo l'anzianità di laurea, fino a concorrenza del
massimale orario.
7. L'orario complessivo
dell'incarico a tempo indeterminato e quello risultante da altre
attività compatibili non può superare le 38 ore settimanali.
Qualora il limite delle 38 ore risulti superato, l'incarico di
continuità assistenziale è ridotto in misura uguale
all'eccedenza.
8. Il medico decade dall'incarico
qualora:
|
insorga una situazione di
incompatibilità; |
|
lo svolgimento di altre
attività compatibili non consenta un incarico minimo di
12 ore settimanali. |
9. Ai fini di quanto disposto
dal precedente comma 5, la Azienda contesta al medico la
situazione di incompatibilità entro 30 giorni dalla sua
rilevazione.
10. Il disposto di cui al
precedente comma 5 si applica a partire dal primo giorno del mese
successivo a quello nel quale la Azienda effettua al medico la
contestazione di incompatibilità.
Art. 51
Libera professione
1. La libera professione può
essere esercitata al di fuori degli orari di servizio, purché
essa non rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale
svolgimento dei compiti convenzionali. 2. Il medico che svolge
attività libero professionale, deve rilasciare alla Azienda
apposita dichiarazione in tal senso.
Art. 52 -
Compiti del medico
1. Il medico che assicura la
continuità assistenziale deve essere presente, all'inizio del
turno, nella sede assegnatagli dalla Azienda e rimanere a
disposizione, fino alla fine del turno, per effettuare gli
interventi, domiciliari o territoriali, richiesti.
2. Il medico è tenuto ad
effettuare gli interventi, domiciliari o territoriali, richiesti
dall'utente o dalla centrale operativa, prima della fine del
turno di lavoro.
3. I turni notturni e diurni
festivi sono di 12 ore, quelli prefestivi di 6 ore.
4. In relazione a particolari
esigenze dei medici, specie nel periodo estivo, può essere
concordata con l'Azienda la concentrazione in un solo mese
dell'orario di attività che i singoli medici dovrebbero svolgere
nel corso di due mesi consecutivi; per i medici che svolgono
almeno 36 ore di attività settimanale ai sensi dell'art. 50 può
consentirsi il recupero mediante la concentrazione nell'arco di
tre mesi non consecutivi dell'orario che i medici dovrebbero
svolgere nel corso di 3 mesi consecutivi. Tale accorpamento, che
non comporta variazione nei pagamenti mensili, può essere
consentito, peraltro, solo se vengono garantite le ordinarie
esigenze di servizio attraverso reciproche sostituzioni tra i
medici titolari di incarico interessati.
5. Le chiamate degli utenti devono
essere registrate e rimanere agli atti. Le registrazioni devono
avere per oggetto:
a - nome, cognome, età e
indirizzo dell'assistito;
b - generalità del richiedente ed
eventuale relazione con l'assistito (nel caso che sia persona
diversa);
c - ora della chiamata ed
eventuale sintomatologia sospettata;
d - ora dell'intervento (o
motivazione del mancato intervento) e tipologia dell'intervento
richiesto ed effettuato.
6. Il medico utilizza, solo a
favore degli utenti registrati, anche se privi di documento
sanitario, un apposito ricettario, con la dicitura "Servizio
continuità assistenziale", fornitogli dalla Azienda per le
proposte di ricovero, le certificazioni di malattia per il
lavoratore per un massimo di 3 giorni, le prescrizioni
farmaceutiche per una terapia d'urgenza e per coprire un ciclo di
terapia non superiore a 48/72 ore.
7. Il medico in servizio deve
essere presente fino all'arrivo del medico che continua il
servizio. Al medico che è costretto a restare oltre la fine del
proprio turno spettano i normali compensi rapportati alla durata
del prolungamento del servizio, che sono trattenuti in misura
corrispondente a carico del medico ritardatario.
8. Il medico di continuità
assistenziale che ne ravvisi la necessità deve direttamente
allertare il servizio di urgenza ed emergenza territoriale per
lintervento del caso.
9. Il medico in servizio di
continuità assistenziale può eseguire, nellespletamento
dellintervento richiesto, anche le prestazioni di
particolare impegno professionale di cui allAllegato D,
lettera A del Nomenclatore Tariffario di cui al presente Accordo,
finalizzate a garantire una più immediata adeguatezza
dellassistenza e un minore ricorso allintervento
specialistico e/o ospedaliero.
10. Le prestazioni di cui al
precedente comma 9 sono retribuite aggiuntivamente rispetto al
compenso orario spettante.
11. Sono inoltre obblighi e
compiti del medico:
|
ladesione alla
sperimentazione delléquipes territoriali di cui
allart. 15; |
|
lo sviluppo e la
diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza del
Servizio sanitario nazionale, in relazione alle tematiche
evidenziate allart. 31 comma 3; |
|
la segnalazione personale
diretta al medico di assistenza primaria che ha in carico
lassistito dei casi di particolare complessità
rilevati nel corso degli interventi di competenza, oltre
a quanto previsto dallart. 54. |
Art. 53 -
Competenze delle Aziende
1. L'Azienda è tenuta a fornire
al medico di continuità assistenziale i farmaci e il materiale
di pronto soccorso, necessari all'effettuazione degli interventi
di urgenza individuati in sede regionale sentito il comitato
di cui all'art. 12; in mancanza l'Azienda provvede tenendo conto
delle indicazioni del comitato di cui all'art. 11.
2. L'Azienda garantisce altresì
che le sedi di servizio siano dotate di idonei locali, dotati di
adeguate misure di sicurezza, per la sosta e il riposo dei
medici, nonché di servizi igienici.
3. La Azienda predispone i turni e
assegna le sedi di attività, sentiti i medici interessati,
nonché il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra.
4. LAzienda provvede
altresì:
a
- alla disponibilità di mezzi
di servizio, possibilmente muniti di radiotelefono e di
strumenti acustici e visivi, che ne permettano
l'individuazione come mezzi adibiti a soccorso;
b
- ad assicurare in modo
adeguato la registrazione delle chiamate presso le
centrali operative;
c
- a garantire nei modi
opportuni la tenuta e la custodia dei registri di carico
e scarico dei farmaci, dei presidi sanitari e degli altri
materiali messi a disposizione dei medici di continuità
assistenziale.
Art. 54 -
Rapporti con il medico di fiducia e le strutture sanitarie
1. Il sanitario in servizio, al
fine di assicurare la continuità assistenziale in capo al medico
di libera scelta, è tenuto a compilare, in duplice copia, il
modulario informativo (allegato "M"), di cui una copia
è destinata al medico di fiducia (o alla struttura sanitaria, in
caso di ricovero), da consegnare all'assistito, e l'altra viene
acquisita agli atti del servizio.
2. La copia destinata al servizio
deve specificare, ove possibile, se l'utente proviene da altra
regione o da Stato straniero.
3. Nel modulo dovranno essere
indicate succintamente: la sintomatologia presentata dal
soggetto, l'eventuale diagnosi sospetta o accertata, la terapia
prescritta o effettuata e - se del caso - la motivazione che ha
indotto il medico a proporre il ricovero ed ogni altra notizia ed
osservazione che egli ritenga utile evidenziare.
4. Saranno, altresì, segnalati
gli interventi che non presentano caratteristiche di urgenza.
Art. 55
Sostituzioni e incarichi provvisori
1. Il medico che non può svolgere
il servizio deve avvertire il responsabile, indicato dalla
Azienda, che provvede alla sostituzione.
2. L'Azienda, per sostituzioni
superiori a 9 giorni, conferisce l'incarico di sostituzione
secondo l'ordine della graduatoria regionale vigente di medicina
generale, con priorità per i medici residenti nel territorio
della Azienda.
3. L'incarico di sostituzione non
può essere superiore a tre mesi. Un ulteriore incarico può
essere conferito presso la stessa o altra Azienda solo dopo una
interruzione di almeno 30 giorni. L'incarico di sostituzione
cessa alla scadenza o al rientro, anche anticipato, del medico
titolare dell'incarico a tempo indeterminato, o a seguito del
conferimento di incarico a tempo indeterminato.
4. Nelle more dell'espletamento
delle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo
indeterminato, stabilite dall'art. 49, l'Azienda può conferire
incarichi provvisori nel rispetto dei termini e delle procedure
di cui ai commi 2 e 3.
5. Per le sostituzioni inferiori a
10 giorni la Azienda organizza turni di reperibilità oraria e
utilizza i medici in reperibilità.
6. Fermo restando l'obbligo per il
medico di dover comunicare al responsabile del servizio della
Azienda la impossibilità di assicurare l'attività, qualora non
sia in grado di farlo tempestivamente, contatta il medico in
reperibilità oraria perché lo sostituisca.
7. Tranne che per le ipotesi di
cui allarticolo 51 e per espletamento del mandato
parlamentare, amministrativo, ordinistico e sindacale, per
sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non
continuativi, l'Azienda sentito il Comitato di cui all'art. 11,
si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa e può
esaminare il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del
rapporto convenzionale.
8. Alla sostituzione del medico
sospeso dallincarico per effetto di provvedimento di cui
all'art. 16 provvede la Azienda con le modalità di cui al
precedente comma 5.
Art. 56
Organizzazione della reperibilità
1. L'Azienda organizza turni di
reperibilità domiciliare nei seguenti orari:
dalle ore 19,00 alle 20,30 di
tutti i giorni feriali e festivi;
dalle ore 13,00 alle 14,30 dei
soli giorni prefestivi;
dalle ore 7,00 alle 8,30 dei soli
giorni festivi.
2. A tale scopo, all'atto del
recepimento della graduatoria annuale definitiva, ciascuna
Azienda individua - nell'ambito della medesima - i nominativi di
tutti quei medici, residenti nell'Azienda e in subordine nelle
Aziende confinanti, che abbiano dato la loro disponibilità ad
effettuare i turni di reperibilità predetti.
3. L'Azienda provvede quindi,
preferibilmente periodicamente - utilizzando i medici sopra
individuati, in ordine di graduatoria - a predisporre i turni di
reperibilità domiciliare. Il numero dei medici in reperibilità,
utilizzati per ciascun turno, non può superare il numero dei
medici previsti in guardia attiva nel turno corrispondente.
4. Qualora non vi siano medici in
graduatoria, la Azienda può organizzare il servizio con i medici
già convenzionati di continuità assistenziale, che si
dichiarano disponibili.
5. L'Azienda fornisce, quindi, a
tutti i medici addetti al servizio di continuità assistenziale
copia dell'elenco dei medici reperibili, contenente il recapito
presso cui ciascuno di essi può essere reperito ed i turni che
gli sono stati assegnati.
6. Il medico in turno di
reperibilità che non sia rintracciato al recapito da lui
indicato, viene escluso dai turni, con effetto immediato, salvo
che il mancato reperimento sia dovuto a gravi e giustificati
motivi.
7. Le ore effettuate in
reperibilità domiciliare sono valutabili ai fini delle
graduatorie regionali con il punteggio di cui all'art. 3.
8. Nelle Aziende presso le quali
non sia organizzato il sistema di reperibilità, è consentito,
in caso di impedimento improvviso, che il titolare si faccia
sostituire da altro titolare purché ne dia immediata preventiva
comunicazione alle Aziende o in caso di oggettiva impossibilità
al massimo entro il giorno successivo.
9. La sostituzione di cui al comma
precedente può avvenire una sola volta nell'arco di un mese e
non può avere durata superiore all'orario massimo settimanale di
24 ore.
Art. 57
Trattamento economico
1. I compensi per ogni ora di
attività svolta ai sensi dell'art. 48 sono stabiliti secondo la
seguente tabella:
|
01.01.99 |
01.01. 2000 |
onorario
professionale |
12.553 |
12.728 |
incremento
quadriennale |
645 |
654 |
indennità
oraria |
7.570 |
7.675 |
indennità
piena disponibilità |
2.609 |
2.645 |
incremento
quadriennale |
317 |
321
|
2. L'onorario professionale è
incrementato, per ogni ora di attività, dell'importo indicato in
tabella al compimento di ogni quadriennio di anzianità di laurea
dal primo giorno del mese successivo.
3. L'indennità di piena
disponibilità spetta al medico che svolge esclusivamente
attività di continuità assistenziale che non ha alcun lavoro
dipendente o convenzionato con il S.S.N. o con altre istituzioni
pubbliche o private, ad esclusione dei rapporti convenzionali di
assistenza primaria, emergenza sanitaria territoriale e medicina
dei servizi. Tali medici debbono optare tra l'indennità di cui
alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo
stesso titolo; l'indennità è incrementata dell'importo indicato
in tabella per ogni quadriennio di anzianità di laurea, dal
primo giorno del mese successivo.
4. Il compenso aggiuntivo
corrisposto con i criteri di cui all'art. 17, comma 1, lett. d,
del D.P.R. n. 41/91. I compensi sono determinati nella misura
corrisposta al 30 aprile 1992, salvi gli incrementi di cui al
presente accordo, come specificato all'art. 45, lettera A2
comma 2.
5. Per lo svolgimento dei
compiti previsti dallart. 52, commi 8 e 11, è corrisposto
al medico un compenso per ogni ora di incarico pari a lire ____. Al
medico spettano eventuali quote variabili per prestazioni o
attività aggiuntive previste dagli accordi regionali.
6. Qualora l'Azienda non sia in
grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato
spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su
richiesta della Azienda un'indennità pari al costo di un litro
di benzina super per ogni ora di attività, nonché adeguata
copertura assicurativa dell'automezzo.
7. Su tutti i compensi di cui al
comma 1, l'Azienda versa trimestralmente e con modalità che
assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e
del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a
favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del
Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e
successive modificazioni, nella misura del 12,50% di cui l'8,125%
a proprio carico e il 4.375% a carico del medico.
8. L'Azienda versa allENPAM,
con i tempi e le modalità di cui al comma precedente, un
contributo dello 0,5% sull'ammontare delle voci onorario
professionale e compenso aggiuntivo, comma 1, affinché questo
provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i
sindacati firmatari dell'accordo provvedono a stipulare apposito
accordo contro il mancato guadagno del medico per malattia o
gravidanza.
9. I compensi, indipendentemente
dalle modalità attraverso le quali viene assicurata la
continuità assistenziale, sono corrisposti dalla Azienda
direttamente al medico che svolge l'attività.
Art. 58 -
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
1. L'Azienda, previo
eventuale coordinamento della materia a livello regionale, deve
assicurare i medici che svolgono il servizio di continuità
assistenziale contro gli infortuni subiti a causa od in occasione
dell'attività professionale espletata ai sensi del presente
accordo, ivi compresi, sempre ché l'attività sia prestata in
comune diverso da quello di residenza, gli infortuni
eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di
servizio e del conseguente rientro, nonché i danni subiti per
raggiungere o rientrare dalle sedi di tali comitati e commissioni
previsti dal presente Accordo.
2. Il contratto è stipulato,
senza franchigie, per i seguenti massimali:
-
lire 1,5 miliardo per morte
od invalidità permanente;
-
L. 100.000 giornaliere per
invalidità temporanea assoluta, con un massimo di 300
giorni l'anno.
3. La relativa polizza è
stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro
sei mesi dalla pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il
presente Accordo.
Art. 59
Assistenza ai turisti
1. Sulla base di apposite
determinazioni assunte a livello regionale, le Aziende nel cui
territorio si trovano località di notevole afflusso turistico
possono organizzare limitatamente al periodo in cui, di
norma, si riscontra il maggior numero di presenze giornaliere -
un servizio stagionale di assistenza sanitaria rivolta alle
persone non residenti.
2. Gli incarichi a tal fine
conferiti non possono in ogni caso superare la durata di tre mesi
e non possono essere attribuiti a medici già titolari di altro
incarico o rapporto convenzionale.
3. Il trattamento economico è
definito sulla base di intese regionali con sindacati firmatari
maggiormente rappresentativi.
|