ACCORDO
COLLETTIVO NAZIONALE
PER LA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE,
AI SENSI DELLART.
8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 502/92
COME MODIFICATO
DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 517/93 E N. 229/99.
Dichiarazione
Preliminare
Il riordino del Servizio Sanitario
nazionale, avviato dai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n.
502 7 dicembre 1993, n. 517 e 29 giugno 1999, n. 229, comporta
una riorganizzazione complessiva dell'area della medicina
generale ed accentua il ruolo delle Regioni, delle Aziende e
delle organizzazioni sindacali nelle loro diverse articolazioni
territoriali per stimolare la crescita di una dinamica innovativa
che migliori la qualità dell'assistenza e che contribuisca allo
sviluppo di una cultura e di un modo di operare teso all'uso
appropriato dell'offerta di prestazioni sanitarie.
Il medico di medicina generale è
parte integrante ed essenziale dell'organizzazione sanitaria
complessiva e opera a livello distrettuale per l'erogazione delle
prestazioni demandategli dal Piano sanitario nazionale, come
livelli di assistenza da assicurare in modo uniforme a tutti i
cittadini, nell'ambito dei principi e secondo le modalità
scaturite dalla programmazione regionale, dal presente accordo e
dagli accordi regionali da stipulare ai sensi dell'art. 8, comma
1, del decreto legislativo n. 502/92, come successivamente
modificato ed integrato.
La sua valorizzazione e il suo
responsabile impegno costituiscono strumenti fondamentali da
utilizzare per la realizzazione di obiettivi tesi a coniugare
qualità e compatibilità economica.
Il presente accordo regola, oltre
che l'assistenza di medicina generale in un contesto di
continuità e globalità, anche aspetti relativi al
coinvolgimento del medico nella organizzazione distrettuale ed
alla sua partecipazione alle attività delle aziende, mirate ad
una più appropriata definizione dell'intervento sanitario,
sensibile alle sollecitazioni che provengono da ampi strati della
popolazione coinvolti in problematiche che afferiscono ai diversi
settori della pubblica amministrazione.
È quindi necessario uno strumento
che abbia una doppia caratterizzazione nel senso che da una parte
garantisca certezza di tutela sanitaria, dall'altra sia
flessibile ed adattabile alle esigenze mutevoli della
collettività.
In questo scenario in divenire
l'accordo tenta di consolidare ulteriormente la struttura della
medicina generale e di aprire nuove strade alla creatività
organizzativa delle istituzioni e delle rappresentanze sociali
che operano nell'area, affrancandole da uno schematismo
convenzionale tradizionalmente rigido.
Da tale contesto è esaltato e
sollecitato il ruolo innovativo delle Regioni, cui vengono
affidati, attraverso la possibilità di promuovere e stipulare
appositi accordi, ampi ed esclusivi spazi di contrattazione in
merito a:
- forme e modalità di
organizzazione del lavoro e di erogazione delle prestazioni,
quali l'associazionismo medico, i processi assistenziali per
protocolli correlati alle patologie sociali, gli interventi
specifici per la popolazione anziana al proprio domicilio, nelle
residenze sanitarie assistite e nelle collettività, l'assistenza
sanitaria aggiuntiva e diversamente strutturata a
tossicodipendenti, malati di AIDS, malati mentali. A queste
possibilità si aggiungono quelle per le procedure di verifica
della qualità dell'assistenza, per lo svolgimento dell'attività
di ricerca epidemiologica, per la didattica, per l'acquisizione
di dati sanitari, per l'attivazione di un sistema informativo
integrato tra medici di medicina generale e presidi delle Aziende
sanitarie anche attraverso il collegamento tra studi
professionali e centri unificati di prenotazione;
- continuità assistenziale, anche
mediante iniziative di associazionismo medico, come indicato dai
decreti legislativi n. 502/92 e n. 517/93. Gli accordi regionali
potranno promuovere sperimentazioni diverse da confrontare e
misurare in termini di validità assistenziale, in un coerente
rapporto tra costi e benefici. La inderogabile necessità di
salvaguardare in ogni caso la continuità assistenziale nelle 24
ore è stata affrontata prevedendo una normativa transitoria,
della quale le Regioni potranno avvalersi in attesa di realizzare
le nuove forme di organizzazione assistenziale o alla quale
potranno attingere per dare contenuto alle intese regionali;
- economicità della spesa.
Nell'ambito dei principi ispiratori della più recente e
fondamentale produzione giuridica in materia sanitaria, a partire
dal riordino del Servizio Sanitario Nazionale, una particolare
attenzione è dedicata alla previsione di modalità per
concordare livelli di spesa programmati e per responsabilizzare
il medico al loro rispetto. L'accordo segna il punto di passaggio
da una sperimentazione lasciata alla spontaneità degli
interessati alla indicazione di una serie di criteri-guida come
principi di riferimento nella stipulazione delle intese.
L'accordo tende a superare la
frammentazione della medicina generale in comparti categoriali
separati da fonti normative diverse, unificando l'area e
consentendo, di conseguenza, di disciplinarla in una visione
unitaria, obiettivo necessitato anche dalla entrata in vigore dal
1 gennaio 1995 della nuova disciplina sull'accesso alla medicina
generale esercitata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale,
per la quale è stato compiuto lo sforzo di superare l'attuale
difficile fase di transizione da un libero sistema d'accesso ad
un sistema razionalizzato dai decreti legislativi n. 256/91 e
n. 368/99, fondato su un processo formativo professionalmente
specifico.
Nellaccordo ai principi ed
istituti che riguardano la generalità dei medici di medicina
generale si affiancano le parti dedicate alla medicina primaria
da mettere a disposizione di tutti i cittadini, alla garanzia
della assistenza continuativa nelle 24 ore giornaliere, ad una
risposta professionale qualificata al verificarsi di una
situazione di emergenza, alla predisposizione di uno strumento
snello per eventuali attività di medicina generale da espletare
nei servizi distrettuali ed, infine, agli ambiti rimessi alla
contrattazione regionale.
è da sottolineare che viene
ribadita
ed ulteriormente disciplinata, nella parte relativa
all'impegno nelle attività di emergenza sanitaria territoriale,
la precedente disciplina già prevista all'interno del
D.P.R. n. 484/96, prevedendo un sistema di programmazione
aziendale dei corsi di formazione dei medici strettamente legato
al fabbisogno dell'azienda stessa, in modo da creare risorse di
personale qualificato effettivamente utilizzabili.
In questo senso l'accordo può,
anche, costituire un utile strumento, per realizzare le
"Linee guida per l'emergenza sanitaria territoriale",
d'iniziativa del Ministro della Sanità, nella parte riguardante
la rete territoriale di servizi per l'emergenza sanitaria.
L'esigenza di realizzare il
monitoraggio delle iniziative e la loro valutazione, su tutto il
territorio nazionale, è stata soddisfatta con la previsione di
un "Osservatorio nazionale" presso il Ministero della
Sanità nel quale tutti i soggetti coinvolti possano trovare, oltrechè un riferimento chiarificatore di problematiche
applicative, che saranno certamente presenti per la novità di
tanti istituti, anche una sede ove possa svilupparsi il confronto
tra i vari soggetti interessati e l'osservazione degli accordi
regionali e dei loro risultati e promuovere e supportare con
il coinvolgimento dellAgenzia per i Servizi Sanitari
Regionali, lavvio delle trattative e la relativa
conclusione degli Accordi regionali.
LAccordo, inoltre, attua
i principi affermati sotto vari profili dal Decreto Legislativo
n. 229/99 che prevede specifiche norme per:
a
-riaffermare la globalità
dellintervento sul territorio a livello
distrettuale, attraverso la predisposizione da parte
delle Aziende del "Programma delle attività
distrettuali" e linserimento nello stesso di
tutte le attività concernenti la medicina generale;
b
-la partecipazione in via
sperimentale fino a che le Regioni non avranno approvato
le nuove leggi di organizzazione delle Aziende sulla base
dei principi del Decreto Legislativo 229/99, alle
équipes territoriali multidisciplinari per valutazioni
multidimensionali delle necessità assistenziali e la
selezione del trattamento più idoneo;
c
- il coinvolgimento del
medico di medicina generale nelle problematiche
distrettuali concernenti la sua partecipazione attiva al
monitoraggio delle relative attività e alla osservazione
degli aspetti gestionali relativi alluso delle
risorse assegnate al distretto;
d
- lo sviluppo della funzione
di verifica dellappropriatezza nelluso delle
risorse assegnate al distretto e la regolamentazione
dellintervento nei casi di inosservanza delle
indicazioni della Commissione Unica del Farmaco;
e
- la disciplina della libera
professione prevedendo i casi in cui essa è consentita,
le sue limitazioni ed i connessi obblighi del medico;
f
- la nuova disciplina della
formazione professionale basata sulla previsione di
crediti formativi obbligatori e degli effetti in caso di
mancato conseguimento;
g
- ladeguamento della
struttura del compenso alla previsione del decreto
legislativo 229/99, prevedendo una quota fissa, per i
compiti tradizionali del medico di medicina generale, una
quota variabile, corrisposta come investimento per lo
sviluppo della medicina territoriale, destinata a
promuovere la pratica dellassociazionismo,
luso del collaboratore ed infermiere di studio,
linformatizzazione dello studio professionale con
obbligo di gestione della scheda sanitaria e stampa delle
prescrizioni, ed una ulteriore quota variabile per lo
svolgimento di attività ed erogazione di prestazioni
finalizzate a realizzare compiutamente gli obiettivi
della programmazione nazionale, regionale ed aziendale.
Nell'ambito della tutela
costituzionale della salute del cittadino intesa quale
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività, il S.S.N., demanda al medico convenzionato per la
medicina generale compiti di medicina preventiva individuale e
familiare, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione
sanitaria, intesi come un insieme unitario qualificante l'atto
professionale.
A tal fine, al medico della
medicina generale - che è parte attiva, qualificante e integrata
del S.S.N., nel rispetto del principio della libera scelta e del
rapporto di fiducia - sono affidati in una visione promozionale
nei confronti della salute, compiti di:
-
Assistenza primaria, anche
nell'ambito familiare, con l'impostazione di un programma
diagnostico e terapeutico ed eventualmente riabilitativo
facendo ricorso a tutti i supporti che la tecnologia
offre.
-
Assistenza programmata a
domicilio, nelle residenze protette e nelle
collettività, che permette di affrontare oltre alle
malattie acute i problemi sanitari di anziani, invalidi o
ammalati cronici, di pazienti dimessi dagli ambienti di
ricovero e di pazienti in fase terminale, coordinando
l'assistenza domiciliare.
-
Continuità assistenziale,
onde garantire in maniera permanente la globalità
dell'assistenza primaria. Tale continuità si realizza
anche attraverso l'integrazione con gli altri servizi
distrettuali ed ospedalieri e con l'utilizzazione di
sistemi informativi per la fornitura di dati necessari
per il buon andamento del servizio in termini di
efficacia ed efficienza.
-
Educazione sanitaria e
assistenza preventiva individuale, che ha come obiettivi
la diagnosi precoce e l'identificazione dei fattori di
rischio modificabili che permettano l'attuazione della
prevenzione secondaria. Al medico di medicina generale
possono essere affidati anche compiti di profilassi
primaria individuale da espletare nel proprio ambulatorio
ovvero secondo orari predeterminati anche nell'ambito dei
servizi e presidi direttamente gestiti dalla Azienda.
-
Ricerca, sia in campo clinico
che epidemiologico, e didattica, sia nei confronti del
personale che dei colleghi in fase di formazione.
Il medico di medicina generale
partecipa alle procedure di verifica della qualità delle
prestazioni, alla individuazione e al perseguimento degli
obiettivi del distretto e alla elaborazione di linee guida volte
anche all'ottimizzazione dell'uso delle risorse.