ACCORDO
COLLETTIVO NAZIONALE
PER LA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE,
AI SENSI DELLART.
8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 502/92
COME MODIFICATO
DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 517/93 E N. 229/99.
Allegato N -
Regolamento per la
disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività di
medicina dei servizi
LA MEDICINA DEI SERVIZI
Art. 1
- Campo di applicazione
Art. 2
Incompatibilità
Art. 3
Elenchi dei
medici titolari a tempo indeterminato
Art.
4 - Massimale orario e
sue limitazioni
Art.
5 - Aumenti dorario
Art. 6 -
Riduzione
dorario e revoca degli incarichi
Art. 7 -
Compiti e doveri del
medico- Libera professione
Art. 8
Cessazione e
sospensione dellincarico
Art. 9
Trasferimenti
Art. 10 -
Sostituzioni
Art. 11 -
Permesso annuale
retribuito. Congedo matrimoniale
Art. 12 -
Malattia. Gravidanza
Art. 13 -
Assenze giustificate
Art. 14 -
Trattamento economico
Art. 15
Rimborso spese
daccesso
Art. 16
Premio di
collaborazione
Art. 17
Premio di
operosità
Art. 18 -
Assicurazione contro
gli infortuni derivanti dallincarico
Art. 19
Formazione
continua
Art. 20
Diritti
sindacali
Art. 21
Esercizio del
diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro
modalità di erogazione
Art. 22
Comitato
aziendale
Art. 23
Responsabilità
convenzionali e violazioni
Art. 24 -
Rapporti tra il
medico e la dirigenza dellAzienda
Art. 25
Riscossione
delle quote sindacali
Art. 26
Durata
dellaccordo
Norma finale
Dichiarazioni a verbale
Allegato N.
(norma finale 2)
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEI RAPPORTI CON I MEDICI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DELLA MEDICINA
DEI SERVIZI
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento
disciplina i rapporti di lavoro autonomo instaurati tra il
Servizio sanitario nazionale ed i medici per l'espletamento, in
conformità con le indicazioni della programmazione regionale e
territoriale, di attività sanitarie a rapporto orario, per le
quali non sia richiesto il titolo di specializzazione e che non
risultino regolate da altri accordi collettivi stipulati ai sensi
dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1
bis, del decreto legislativo 502/92, come modificato dal decreto
legislativo n. 517/93 e successive normative, le Aziende
sanitarie utilizzano ad esaurimento, i medici incaricati a tempo
indeterminato nella attività di medicina dei servizi, già
disciplinate dal capo II del D.P.R. n. 218/92, e i medici
incaricati a tempo indeterminato ai sensi dellart. 5, comma
4 dellAllegato "N" al D.P.R. n. 484/96. Per
questi vale il presente Regolamento.
Art. 2 -
Incompatibilità
1. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 4, comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412, gli
incarichi di cui al presente accordo cessano nei confronti del
medico che si trovi in una delle posizioni di cui al punto 6
dell'articolo 48 della legge 833/78 od in una qualsiasi altra
posizione non compatibile per specifiche norme di legge o di
contratto di lavoro, ovvero che:
a
- svolga attività come medico
specialista ambulatoriale convenzionato, con esclusione
dei casi disciplinati dall'art. 11 comma 1, lett. e) e
lett. h del D.P.R. 316/90;
b
- intrattenga con le Aziende
sanitarie un "apposito rapporto" instaurato ai
sensi dell'articolo 8, comma 5, del D.L.vo 502/92;
c
- svolga attività come medico
specialista convenzionato esterno;
d
- sia iscritto al corso di
formazione in medicina generale di cui al D.L.vo n.
256/91 e al D.L.vo n. 368/99 o a corsi di
specializzazione di cui al D.Lgs. 257/91 e al D.L.vo n.
368/99.
e
- abbia cointeressenze dirette o
indirette o rapporti di interesse in case di cura private o in
strutture sanitarie di cui all'articolo 43 della Legge 833/78;
f
- operi come dipendente od in
virtù di un rapporto di collaborazione professionale,
anche precario presso case di cura private o strutture
sanitarie di cui all'articolo 43 della legge 833/78; tale
incompatibilità non opera nei confronti dei medici che
presso le istituzioni ivi indicate, svolgono attività
iniettoria o di prelievo o di guardia medica;
g
- fruisca del trattamento
ordinario o per invalidità permanente da parte del Fondo
di previdenza competente di cui al D.M. 15 ottobre 1976
del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale del 28 ottobre 1976, n. 289.
2. L'insorgere di un motivo di
incompatibilità comporta l'immediata decadenza dall'incarico.
Art. 3 - Elenchi
dei medici titolari a tempo indeterminato
1. Sono confermati nell'incarico a
tempo indeterminato i medici in servizio alla data di entrata in
vigore del presente accordo titolari di incarico ai sensi del
Capo II del D.P.R. 218/92 e dell'art. 8, comma 1 bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Fermo restando da parte
dell'Azienda la possibilità di accertare in qualsiasi momento
l'insorgenza di eventuali situazioni di incompatibilità o
comportanti limitazione d'orario, i comitati di cui all'art. 22
aggiornano annualmente, entro il mese di febbraio di ogni anno,
sulla base dei fogli informativi di cui all'articolo 7, l'elenco
dei medici operanti nel proprio ambito territoriale titolari di
incarico a tempo indeterminato, verificando l'insussistenza di
sopraggiunte incompatibilità e le limitazioni dell'attività
oraria in rapporto allo svolgimento di altre attività
compatibili.
3. Eventuali rilievi sulla
posizione dei medici dovranno essere comunicati entro 30 giorni
al comitato di cui allart. 11 per i provvedimenti di
competenza.
4. L'elenco suddetto è trasmesso
alle Aziende e agli uffici regionali preposti all'attuazione del
presente accordo.
Art. 4
Massimale orario e sue limitazioni
1. Ai medici titolari di incarico
a tempo indeterminato sono conferibili aumenti di orario fino a
un massimo di 24 ore settimanali di incarico, ai sensi
dell'articolo precedente.
2. La somma dell'attività per
l'incarico disciplinato dalle norme del presente accordo e di
altra attività compatibile non può superare l'impegno orario
settimanale di 38 ore.
3. Il numero individuale massimo
di scelte ai fini della limitazione di orario per il medico che
intrattiene con il Servizio sanitario nazionale un rapporto
convenzionale per la medicina generale di libera scelta o per la
pediatria di libera scelta viene determinato esclusivamente in
base ai criteri stabiliti nei rispettivi accordi nazionali per la
medicina generale e la pediatria di base. Sono fatti salvi i
massimali precedentemente attribuiti fino a che le singole
situazioni soggettive rimangono immodificate.
4. In deroga al disposto del comma
1, sono mantenuti gli aumenti di orario formalmente previsti
dalla Regione ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.R. 218/92,
entro la data di pubblicazione del Decreto del Presidente della
Repubblica che rende esecutivo l'Accordo Nazionale di medicina
generale.
Art. 5
Aumenti dorario
1. L'Azienda, qualora si rendano
disponibili orari di attività per cessazione degli incarichi a
tempo indeterminato, interpella i medici già titolari di
incarico a tempo indeterminato presso l'Azienda medesima che
abbiano espresso la propria disponibilità e assegna l'aumento
delle ore all'avente diritto tra i medici operanti nell'ambito
della stessa Azienda secondo l'ordine di anzianità di incarico.
A parità di anzianità di
incarico prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di laurea, il voto
di laurea e la maggiore età.
Art. 6 -
Riduzione di orario e revoca degli incarichi per soppressione dei
servizi
1. Per mutate ed accertate
esigenze di servizio, sentiti i sindacati firmatari del presente
accordo, l'Azienda può dar luogo a riduzione di orario o a
revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato
mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di un mese. La
riduzione dell'orario si applica al medico con minore anzianità
di incarico nell'ambito del medesimo servizio.
2. I provvedimenti con i quali si
revocano gli incarichi, si riducono gli orari o comunque si
introducono modificazioni nei rapporti disciplinati dal presente
accordo sono comunicati entro 10 giorni al comitato di cui
all'art. 22 nella persona del suo presidente.
3. Eventuali nuovi aumenti di
orario interessanti servizi già oggetto di precedenti riduzioni
orarie, sono attribuiti al medico al quale era stata applicata la
decurtazione di orario, ove possibile, o, comunque, al medico
incaricato a tempo indeterminato con orario di incarico più
basso.
4. Nel caso di non agibilità
temporanea delle strutture per cause non imputabili al medico,
l'Azienda assicura l'utilizzo temporaneo del medico in altra
struttura idonea e, comunque, senza danno economico per
l'interessato e senza soluzione di continuità
dellincarico.
Art. 7
Compiti e doveri del medico Libera professione
1. Il medico titolare di incarico
a tempo indeterminato deve:
a
- attenersi alle disposizioni
contenute nel presente accordo e a quelle che l'Azienda
emana per il buon funzionamento del servizio e il
perseguimento dei fini istituzionali;
b
- redigere e trasmettere alla
Azienda, fatto salvo quanto previsto dallart. 7 del
presente Accordo, entro il 15 febbraio di ciascun
anno, il foglio notizie di cui all'allegato L);
c-
osservare l'orario di
attività indicato nella lettera incarico a tempo
indeterminato.
2. Le Aziende provvedono al
controllo dell'osservanza dell'orario con procedure uguali a
quelle in vigore per il personale dipendente.
3. A seguito dell'inosservanza
dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle
competenze del medico inadempiente, previa rilevazione contabile
delle ore di lavoro non effettuate.
4. Ripetute e non occasionali
infrazioni in materia di orario di lavoro e di rispetto dei
compiti previsti dal presente Capo potranno essere contestate
al medico secondo la procedura di cui allarticolo 16 del
presente Accordo.
5. Il mancato invio del foglio
notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di
applicazione al medico del procedimento sanzionatorio di cui
all'articolo 16.
6. Il medico è tenuto a svolgere
tutti i compiti che, nell'ambito delle attività sanitarie
regolate dal presente accordo, l'Azienda decide di affidargli,
ivi comprese le eventuali variazioni in ordine alle sedi, ed alla
tipologia dell'attività.
7.
Sono inoltre obblighi e
compiti del medico:
|
ladesione alla
sperimentazione delléquipes territoriali di cui
allart. 15; |
|
lo sviluppo e la
diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza del
Servizio sanitario nazionale, in relazione alle tematiche
evidenziate allart. 31 comma; |
|
la collaborazione
funzionale con la dirigenza sanitaria dellAzienda
per la realizzazione dei compiti istituzionali del
Servizio sanitario nazionale. |
I medici titolari di incarico a
tempo indeterminato partecipano ai progetti obiettivo predisposti
e realizzati a livello aziendale e distrettuale secondo
le norme previste dal presente Accordo.
8. Il medico incaricato per le
attività di medicina dei servizi può esercitare la libera
professione al di fuori degli orari di servizio, purché essa non
rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei
compiti convenzionali. Il medico che svolge attività libero
professionale, deve rilasciare alla Azienda apposita
dichiarazione in tal senso.
Art. 8 -
Cessazione e sospensione dell'incarico
1. L'incarico può cessare per
rinuncia del medico da comunicare all'Azienda a mezzo lettera
raccomandata A.R.
2. La rinuncia ha effetto dal
primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione
della lettera di comunicazione.
3. Su specifica richiesta del
medico l'Azienda, valutate le esigenze di servizio, può
autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata
a tutti gli effetti.
4. L'Azienda procede alla revoca
dell'incarico con effetto immediato:
a
- per cancellazione o
radiazione dall'albo professionale;
b
- per aver compiuto il periodo
massimo di conservazione del posto previsto dall'art. 12
in caso di malattia;
c
- per compimento del 65° anno
di età;
d
- per incapacità psico-fisica
sopravvenuta, accertata da apposita commissione
costituita da un medico designato dall'interessato e da
un medico designato dal Direttore generale dell'Azienda e
presieduta dal Presidente dell'Ordine provinciale di
iscrizione del medico.
5. L'incarico è sospeso in caso
di emissione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di
divieto di dimora nel territorio dell'Azienda ove il sanitario
deve svolgere l'incarico, di arresti domiciliari, di custodia
cautelare in carcere o in luogo di cura. È altresì sospeso in
caso di condanna passata in giudicato per delitto non colposo
punito con la reclusione. In questa ultima ipotesi l'Azienda
deferisce l'interessato alla commissione di disciplina di cui
all'articolo 23 per l'eventuale adozione di un provvedimento di
cessazione dall'incarico.
6. L'incarico è altresì sospeso
in seguito a sospensione dall'albo professionale.
Art. 9 -
Trasferimenti
1. Il trasferimento dei medici tra
Aziende della stessa regione può avvenire a domanda del medico
previo nulla-osta dei Direttori Generali delle Aziende
interessate.
2. Per il trasferimento a domanda,
l'interessato deve farne contestuale richiesta alle Aziende di
provenienza e di destinazione.
. L'Azienda di destinazione deve
dare comunicazione al comitato zonale della disponibilità del
posto da ricoprire mediante l'accoglimento della richiesta di
trasferimento; nel caso di più medici interessati, prevale la
posizione del medico che svolge l'attività di cui al presente
accordo in via esclusiva, in subordine l'anzianità di incarico,
l'anzianità di laurea, il voto di laurea e la maggiore età;
4. Ove sia possibile in relazione
alle disponibilità orarie il medico è trasferito all'Azienda di
destinazione con il medesimo numero di ore di cui era titolare
nell'Azienda di provenienza.
5. Il trasferimento del medico
nell'ambito dei servizi distrettuali della Azienda può avvenire
anche a domanda dell'interessato. La domanda è proponibile dopo
che siano trascorsi due anni da eventuale precedente
trasferimento.
6. Le Aziende, fatto salvo
quanto previsto in materia di riduzione degli orari
dallarticolo 6, possono attivare modifiche delle sedi di
attività dei medici, con mantenimento dellorario
complessivo del medico, allinterno della Azienda
nellambito di accorpamenti di sedi funzionali ad una
migliore organizzazione dei servizi territoriali, dintesa
con i sindacati firmatari del presente Accordo.
7. I trasferimenti dufficio
devono essere giustificati o dallopportunità di unificare
in un sola zona le prestazioni del sanitario, oppure di
concentrazione o soppressione di servizi, nel rispetto dei
criteri generali in materia di mobilità concordati a livello
aziendale con i sindacati firmatari del presente accordo.
8. Nel caso di trasferimento
dufficio al medico viene comunque assicurato il
mantenimento del numero di ore di attività già assegnato;
lorario di servizio presso il presidio di destinazione è
determinato dallAzienda sentito il medico.
9. Il medico trasferito, a domanda
o di ufficio, conserva l'anzianità maturata nel servizio di
provenienza.
10. Nel caso di non agibilità
temporanea delle strutture per cause non imputabili al medico,
l'Azienda assicura l'utilizzo temporaneo del medico in altra
struttura idonea e, comunque, senza danno economico per
l'interessato.
11. Al medico che accetta il
trasferimento di incarico ad altra Azienda viene garantita,
comunque, la contestualità, in continuità di servizio, tra la
cessazione del vecchio incarico e lattivazione del nuovo.
Art. 10
Sostituzioni
1. Alle sostituzioni dei medici
incaricati a tempo indeterminato che per giustificato motivo si
assentino dal servizio l'Azienda provvede assegnando incarichi di
supplenza secondo l'ordine della graduatoria annuale di medicina
generale con priorità per i medici residenti nell'ambito
dell'Azienda che non siano titolari di alcun rapporto di lavoro
dipendente o convenzionato.
2. L'incarico di sostituzione non
può superare la durata di tre mesi; il medico che ha effettuato
una sostituzione non può ricevere altro incarico di sostituzione
se non dopo un periodo di interruzione di almeno 30 giorni.
L'incarico cessa di diritto e con
effetto immediato con il rientro, anche anticipato, del medico
titolare.
3. Al medico sostituto spetta il
trattamento economico di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a/1.
Art. 11 -
Permesso annuale retribuito - Congedo matrimoniale
1. Per ogni anno di effettivo
servizio prestato, al medico incaricato a tempo indeterminato
spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di trenta
giorni non festivi, purché l'assenza dal servizio non sia
superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte
l'impegno orario settimanale.
2. Il permesso è usufruito in uno
o più periodi, a richiesta dell'interessato, con un preavviso di
quarantacinque giorni.
3. Se il permesso è chiesto fuori
dei termini del preavviso esso è concesso a condizione che
l'Azienda possa provvedere al servizio.
Ai fini del computo del permesso
retribuito non sono considerati attività di servizio i periodi
di assenza non retribuiti di cui all'art. 13.
4. Il periodo di permesso viene
fruito durante lanno solare al quale si riferisce e
comunque non oltre il primo semestre dellanno successivo.
5. Per periodi di servizio
inferiori ad 1 anno spettano tanti dodicesimi del permesso
retribuito quanti sono i mesi di servizio prestati.
6. Al medico confermato spetta un
congedo matrimoniale retribuito di quindici giorni non festivi
continuativi, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad
un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno
orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima
della data del matrimonio.
7. Durante il permesso retribuito
e il congedo matrimoniale è corrisposto il normale trattamento
di servizio.
Art. 12
Malattia. Gravidanza
1. Al medico incaricato a tempo
indeterminato che si assenta per comprovata malattia o
infortunio, anche non continuativamente nell'arco di trenta mesi,
che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa, l'Azienda
corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attività
di servizio, per i primi sei mesi e al 50 per cento per i
successivi tre mesi e conserva l'incarico per ulteriori quindici
mesi, senza emolumenti.
2. L'Azienda può disporre
controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o
infortunio denunciati.
3. In caso di gravidanza o
puerperio, l'Azienda mantiene l'incarico per sei mesi
continuativi.
4. Durante la gravidanza e il
puerperio l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico
goduto in attività di servizio per un periodo massimo
complessivo di quattordici settimane.
Art. 13 -
Assenze giustificate
1. Per giustificati e documentati
motivi di studio o di comprovata necessità, l'Azienda conserva
l'incarico al medico per la durata massima di dodici mesi
nell'arco del triennio sempreché esista la possibilità di
assicurare idonea sostituzione.
2. In caso di servizio di leva o
richiamo alle armi, il medico è ripristinato nell'incarico
purché ne faccia domanda entro trenta giorni dalla data di
congedo.
3. In caso di mandato
parlamentare, nazionale o regionale, o di nomina a consigliere
comunale di comune capoluogo di regione, l'Azienda conserva
l'incarico, a richiesta dell'interessato, per l'intera durata del
mandato.
4. Salvo il caso di inderogabile
urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei
permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno
sette giorni.
5. Ricorrenti assenze non
retribuite sono valutate per l'eventuale procedimento di cui
all'art. 16 dell'accordo collettivo nazionale per la medicina
generale.
6. Per tutti gli incarichi svolti
ai sensi del presente accordo in più posti di lavoro e ovvero o
più Aziende il periodo di assenza non retribuita deve essere
fruito contemporaneamente.
7. Nessun compenso è dovuto al
medico per i periodi di assenza di cui al presente articolo, i
quali non sono conteggiati a nessun fine come anzianità di
incarico.
Art. 14
Trattamento economico
1. Ai medici incaricati a tempo
indeterminato spetta il seguente trattamento economico:
a) 1 - Compenso professionale
orario secondo la seguente tabella:
Dal
01.01.1999 |
Dal
01.01.2000 |
19.980 |
20.260 |
a) 2 - Gli incrementi di
anzianità di cui all'art. 20, comma 1, lett. a) e lett. c),
D.P.R. n. 218/92, calcolati alla data del 29.2.96, compreso il
maturato economico alla stessa data, vengono mantenuti dai
singoli interessati. Su detto maturato economico si applicano con
decorrenza dalla suddetta data, i successivi incrementi
percentuali stabiliti dalle norme finanziarie.
a) 3 - Per l'attività svolta nei
giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle ore 6, il
compenso orario predetto è maggiorato nella misura del 30%. Per
l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi
di legge la maggiorazione è del 50%.
b) Compenso aggiuntivo determinato
con i criteri di cui all'art. 20, comma 1, lett. b) (b 2 e b 3),
del D.P.R. n. 218/92 (quote mensili di carovita), nella misura
corrisposta al 31 dicembre 1997, incrementata del 2,3%
dall'1.1.99 e del 1,4% dall'1.1.2000. Le percentuali di
incremento vengono applicate sulla base dellimporto
rivalutato con la percentuale precedente.
c) Indennità di piena
disponibilità ai medici incaricati a tempo indeterminato, i
quali svolgono esclusivamente attività ai sensi del presente
accordo e non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o
convenzionale con il S.S.N. o con altre istituzioni pubbliche o
private - ad esclusione dei rapporti convenzionali di assistenza
primaria, emergenza sanitaria territoriale e continuità
assistenziale (tali medici devono optare tra l'indennità di cui
alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo
stesso titolo) per ogni ora risultante dalla lettera di incarico,
secondo l'importo sottoindicato:
Dal
01.01.1999 |
Dal
01.01.2000 |
1.175 |
1.190 |
d) - Contributo previdenziale.
A favore dei medici incaricati ai
sensi del presente accordo l'Azienda versa - di norma
mensilmente, al massimo trimestralmente - con modalità che
assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e
del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il
numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al fondo
speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM di cui al
decreto del Ministro del Lavoro 15.10.1976 e successive
modificazioni, un contributo del 22% (ventidue per cento), di cui
il 13% (tredici per cento) a proprio carico e il 9% (nove per
cento) a carico di ogni singolo medico, calcolato sui compensi
orari di cui alla lettera a) e sul compenso aggiuntivo di cui
alla lettera b) e sull'indennità di piena disponibilità di cui
alla lettera c).
e) Indennità chilometrica.
Ai medici incaricati a tempo
indeterminato spetta, qualora si avvalgono del proprio automezzo
per spostamenti dovuti allo svolgimento di attività al di fuori
dei presidi della Azienda, un rimborso pari ad 1/5 del prezzo
della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché
adeguata assicurazione dell'automezzo.
Per visite fiscali a carico del
datore di lavoro richiedente al medico che effettua la visita
spettano per gli spostamenti i corrispettivi indicati dal
Ministero del Lavoro da porsi a carico del datore di lavoro e
ricevuti dalla Azienda, sempre che il mezzo di trasporto sia
stato fornito dal medico stesso.
f) per lo svolgimento dei compiti
previsti dallart. 7, comma 7 è corrisposto un compenso per
ogni ora di incarico pari a Lire_____
2. I compensi di cui al comma 1
sono corrisposti entro la fine del mese successivo a quello di
competenza. Ai soli fini della correntezza del pagamento si
applicano le disposizioni previste per il personale dipendente
dalle Aziende.
Art. 15 -
Rimborso spese di accesso
1. Per incarichi svolti in comune
diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi
nella stessa provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un
rimborso spese per chilometro in misura uguale a quella prevista
per il personale dipendente.
2. Il rimborso non compete
nell'ipotesi che il medico abbia un recapito professionale nel
comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel
caso di soppressione di tale recapito, il rimborso è
ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta
soppressione all'Azienda.
3. La misura del rimborso spese
sarà proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato
trasferisca la residenza in comune più vicino a quello sede del
presidio. Rimarrà invece invariata qualora il medico trasferisca
la propria residenza in comune sito a uguale o maggiore distanza
da quello sede del posto di lavoro.
Art. 16 - Premio
di collaborazione
1. Ai medici incaricati a tempo
indeterminato è corrisposto un premio annuo di collaborazione
pari a un dodicesimo del compenso orario, del compenso aggiuntivo
complessivamente percepiti nel corso dell'anno, dell'indennità
di piena disponibilità e dell'assegno alla persona di cui
all'art. 14 comma 1, lett. a) 2.
2. Detto premio è liquidato entro
il 31 dicembre dell'anno di competenza.
3. Al medico che cessa dal
servizio prima del 31 dicembre il premio viene liquidato all'atto
della cessazione del servizio.
4. Il premio di collaborazione non
compete al medico nei cui confronti sia stato adottato il
provvedimento di sospensione o di risoluzione del rapporto
professionale per motivi disciplinari.
Art. 17 - Premio
di operosità
1. Ai medici incaricati a tempo
indeterminato spetta alla cessazione dell'incarico un premio di
operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di
servizio prestato; a tal fine non sono computati tutti i periodi
di assenza dal servizio non retribuiti ai sensi del presente
accordo.
2. Per le frazioni di anno, la
mensilità di premio sarà ragguagliata al numero dei mesi di
servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la
frazione di mese superiore a 15 giorni, e non calcolando quella
pari o inferiore a 15 giorni.
3. Ciascuna mensilità, calcolata
in base al compenso orario in vigore al momento della cessazione
del rapporto, è ragguagliata alle ore effettive di attività
svolta dal medico in ogni anno di servizio.
4. Conseguentemente ciascuna
mensilità di premio potrà essere frazionata in dodicesimi; la
frazione di mese superiore a 15 giorni è computata per mese
intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non è computata.
5. Pertanto, nel caso in cui nel
corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni
nell'orario settimanale di attività, il premio per ogni anno di
servizio dovrà essere calcolato in base agli orari di attività
effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare.
6. Il premio di operosità è
calcolato sul compenso orario, sul premio di collaborazione,
sull'indennità di piena disponibilità e sull'assegno alla
persona di cui all'art. 14, comma 1 lett. a) 2.
7. Il premio è corrisposto entro
sei mesi dalla cessazione del rapporto.
8. La corresponsione del premio di
operosità è dovuta dalle Aziende sanitarie in base ai criteri
previsti dall'allegato E annesso al D.P.R. n. 884/84, che qui si
intendono integralmente richiamati.
Art. 18 -
Assicurazione contro gli infortuni derivanti dallincarico
1. L'Azienda, previo eventuale
coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare
i medici che svolgono il servizio di medicina dei servizi contro
gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attività
professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi
compresi, ove l'attività sia prestata in una sede diversa da
quella di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in
occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente
rientro, nonché i danni subiti per raggiungere o rientrare dalle
sedi di tali comitati e commissioni.
2. Il contratto è stipulato senza
franchigia per i seguenti massimali:
-
L. 1,5 miliardi per morte o
invalidità permanente;
-
L. 100.000 giornaliere per
invalidità temporanea assoluta con massimo di 300 giorni
l'anno.
3. La relativa polizza è
stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro
sei mesi dalla pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il
presente Accordo.
Art. 19 -
Aggiornamento professionale obbligatorio
1. L'aggiornamento professionale
si svolge con le stesse modalità di cui all'art. 8 dell'accordo
collettivo nazionale per la medicina generale.
2. In caso di svolgimento
coincidente con i turni di servizio, i partecipanti hanno diritto
ad un corrispondente permesso retribuito con onere a carico delle
Aziende.
Art. 20 -
Diritti sindacali
1. Al fine di favorire
l'espletamento dei compiti sindacali, a ciascun sindacato
firmatario viene riconosciuta la disponibilità di n. 4 ore
settimanali per ogni gruppo di 100 iscritti titolari di incarico
a tempo indeterminato.
2. Il numero dei medici iscritti
titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi del presente
accordo, è rilevato a livello regionale all'inizio di ogni anno
sulla base del numero dei medici a carico dei quali - per ciascun
sindacato - viene effettuata, a cura delle Aziende, la trattenuta
della quota sindacale.
3. La segreteria nazionale del
sindacato comunica ogni anno congiuntamente a tutte le regioni i
nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere
attribuita la disponibilità di orario accertata come sopra, con
indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
4. Alla sostituzione si provvede
con le modalità di cui all'articolo 10.
5. Nel caso che le riunioni dei
comitati di cui all'articolo 22 coincidano con i turni di
servizio, ai membri di parte medica spettano i normali compensi
relativamente alla durata delle riunioni.
6. I periodi di distacco sindacale
sono valutati come attività di servizio.
Art. 21 -
Esercizio del diritto di sciopero
Prestazioni
indispensabili e loro modalità di erogazione
1. Nei settori sanitari compresi
nel campo di applicazione del presente accordo sono prestazioni
indispensabili ai sensi della legge 146/1990, articolo 2 - comma
2, quelle rese nell'ambito dei servizi per la tossicodipendenza,
di igiene pubblica, di igiene mentale, di medicina fiscale.
2. Le prestazioni di cui al comma
1, in caso di sciopero della categoria, continuano ad essere
erogate con le procedure e secondo le modalità di cui agli
articoli 5 e 13 dai medici individuati ai sensi dei commi
successivi.
3. Entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente D.P.R. sono stabiliti, con apposite
intese a livello regionale, i criteri per la determinazione di
contingenti di personale medico da esonerare dalla partecipazione
a eventuali scioperi di categoria al fine di garantire la
continuità delle prestazioni di cui al comma 1, nonché per la
loro distribuzione sul territorio.
4. La quantificazione dei
contingenti numerici di cui al comma 3 è effettuata in sede di
contrattazione decentrata a livello locale per singola Azienda
entro 15 giorni dalle intese regionali di cui allo stesso comma
3.
5. Nelle more della definizione
degli accordi di cui ai commi 3 e 4, le parti dichiarano che
assicureranno comunque le prestazioni di cui al comma 1.
6. In conformità agli accordi di
cui ai commi 3 e 4 le Aziende individuano, in occasione di
ciascuno sciopero della categoria, i nominativi dei medici in
servizio tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati
dallo sciopero stesso, comunicando 5 giorni prima della data di
effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei
contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni
sindacali locali ed ai singoli interessati. Il medico individuato
ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la
conseguente sostituzione nel caso sia possibile. Gli accordi
decentrati di cui ai commi 3 e 4 hanno validità per il periodo
di vigenza del presente regolamento e conservano la loro
efficacia sino alla definizione di nuovi accordi.
7. Il diritto di sciopero dei
medici addetti alla medicina dei servizi è esercitato con un
preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo
sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata
dell'astensione dal lavoro.
8. I medici che si astengono dal
lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono
soggetti ai procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 13
dell'accordo per la medicina generale.
9. Le organizzazioni sindacali
firmatarie si impegnano a non effettuare azioni di sciopero:
a
- nel mese di agosto;
b
- dal quinto giorno precedente
fino al quinto giorno seguente le consultazioni
elettorali europee, nazionali e referendarie;
c-
dal quinto giorno precedente
fino al quinto giorno seguente le consultazioni
elettorali regionali, provinciali e comunali, per i
rispettivi ambiti territoriali;
d
- nei giorni dal 23 dicembre al
3 gennaio;
e
-
f
- nei giorni dal giovedì
antecedente la Pasqua al martedì successivo.
10. In caso di avvenimenti
eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli
scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.
Art. 22 -
Comitato aziendale
1. Il comitato aziendale di cui
all'art. 11 dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina
generale svolge le funzioni demandategli dal presente accordo ed
esprime pareri per la sua applicazione.
Art. 23 -
Responsabilità convenzionali e violazioni
1. In caso di violazioni degli
obblighi convenzionali, ai medici incaricati ai sensi del
presente accordo si applicano le norme di cui all'art. 13
dell'accordo collettivo nazionale per la medicina generale.
Art. 24 -
Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria
dellAzienda
1. Il dirigente sanitario medico
preposto, secondo la legislazione regionale in materia di
organizzazione della Azienda al servizio specifico o
ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza sanitaria erogata
attraverso la medicina dei servizi, procede al controllo della
corretta applicazione della convenzione per quel che riguarda gli
aspetti sanitari.
2. I medici addetti alla medicina
dei servizi sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente
in relazione a quanto previsto e disciplinato dal presente
accordo.
Art. 25 -
Riscossione delle quote sindacali
1. Le quote sindacali a carico
degli iscritti ai sindacati firmatari del presente accordo sono
trattenute, su richiesta dei sindacati stessi corredata di delega
degli iscritti, dalle Aziende presso le quali i medici prestano
la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, su
conti correnti bancari intestati ai sindacati richiedenti.
Contestualmente ai sindacati è inviato l'elenco dei medici a
carico dei quali sono state applicate le ritenute sindacali, con
indicazione dell'importo delle relative quote. Le deleghe
precedentemente rilasciate restano valide nel rispetto delle
normative vigenti.
2. Eventuali variazioni delle
quote e delle modalità di riscossione vengono comunicate alle
Aziende da parte degli organi competenti dei sindacati firmatari.
Art. 26 - Durata
dellAccordo
1. Il presente regolamento ha
durata triennale e scade il 31 dicembre 2000.
NORMA FINALE
1. Sono confermati a tempo
indeterminato nell'incarico per il numero delle ore conferite
formalmente, i medici che alla data di pubblicazione del presente
regolamento risultino titolari di un incarico a tempo
indeterminato conferito ai sensi del Capo II del D.P.R. 218/92,
nel rispetto delle norme sulle incompatibilità e sulle
limitazioni di orario.
DICHIARAZIONE A
VERBALE N. 1
1. Le parti chiariscono che le
dizioni "regioni", "amministrazioni
regionali", "giunta regionale", "assessore
regionale alla sanità", usate nel testo dell'accordo,
valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle
provincie autonome di Trento e Bolzano.
DICHIARAZIONE A
VERBALE N. 2
1. Le parti riconoscono l'utilità
che eventuali questioni interpretative ed applicative aventi
rilevanza generale nonché problemi scaturenti da provvedimenti
legislativi, pronunce della magistratura ecc., i quali incidano
direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale
risulta dall'accordo siano demandate all'Osservatorio nazionale
di cui all'art. 16 dell'accordo per la medicina generale.
DICHIARAZIONE A
VERBALE N. 3
Nei confronti dei medici iniettori
e prelevatori di cui all'accordo collettivo nazionale del 22
dicembre 1978, titolari di incarico alla data di pubblicazione
del presente regolamento, è riconosciuta per intero l'anzianità
di servizio maturata senza soluzione di continuità anteriormente
alla data del 22 novembre 1979 presso i disciolti Enti
mutualistici.
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