ACCORDO
COLLETTIVO NAZIONALE
PER LA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE,
AI SENSI DELLART.
8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 502/92
COME MODIFICATO
DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 517/93 E N. 229/99.
Norme finali
Norme transitorie
Dichiarazioni a verbale
NORME FINALI
Norma Finale n.
1
1. I sanitari che alla data di
pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che
rende esecutivo il presente accordo risultano iscritti negli
elenchi dei medici di assistenza primaria convenzionati con le
Aziende sono confermati nel rapporto convenzionale, salvi il
possesso dei requisiti prescritti e l'applicazione delle norme in
materia di incompatibilità.
2. I medici incaricati ai sensi
del D.P.R. 41/91 e confermati in forza dell'art. 8, comma 1 bis,
del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni, e i medici incaricati a tempo indeterminato in base
all'assegnazione delle zone carenti di continuità
assistenziale, sono utilizzati in modo integrato nell'ambito
delle funzioni di continuità assistenziale e di emergenza
sanitaria territoriale di cui ai capi III e V.
Norma Finale n.
2
1. Le Aziende, salvo diverse
determinazioni regionali, entro 12 mesi dalla Pubblicazione del
presente Accordo, nei confronti dei medici di emergenza sanitaria
territoriale incaricati a tempo indeterminato per un numero di
ore inferiore a 38, provvedono alla conferma per un incarico a
tempo pieno, cioè a 38 ore settimanali.
Tale incremento di orario è
effettuato solo qualora sia determinato dalle esigenze del
servizio e nellordine derivante dalla anzianità
dellincarico a tempo indeterminato.
Norma Finale n.
3
1. Al fine di adeguare l'accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
addetti alle attività della medicina dei servizi, alla normativa
prevista dall'art. 8, comma 1 e 1 bis, del Decreto
legislativo n° 502/92 come successivamente modificato ed
integrato, le parti approvano il testo di cui allAllegato
"N" che costituisce la disciplina giuridica ed
economica relativa al rapporto di lavoro dei medici titolari di
incarico a tempo indeterminato, in sostituzione della
regolamentazione prevista dallAllegato "N" al
D.P.R. n. 484/96.
2. I medici incaricati a tempo
indeterminato ai sensi del Capo II del D.P.R. n. 218/92 e
confermati in forza all'art. 8, comma 1 bis del decreto
legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
sono utilizzati nelle attività territoriali orarie indicate dal
suddetto decreto presidenziale.
Norma Finale n.
4
1. Qualora non sia iniziata la
trattativa per il rinnovo dell'accordo entro la scadenza
stabilita, le parti si impegnano a definire, con specifica
trattativa, da concludersi entro 90 giorni dalla data della
scadenza dell'accordo, le variazioni annuali della voce
"concorso delle spese per l'erogazione delle prestazioni del
servizio sanitario" facente parte del compenso capitario.
2. A tal fine si prendono in
considerazione tutte le voci di spesa di cui all'allegato
"I" e si verifica l'incremento subito dall'insieme
delle singole voci durante il precedente anno, sulla base del
metodo di calcolo previsto dallo stesso allegato.
3. Le modalità e i tempi di
applicazione di quanto indicato ai commi 1 e 2 sono definite
mediante la trattativa di cui al comma 1.
Norma Finale n.
5
1. Le parti convengono che, in
caso di mancato rinnovo contrattuale, il conferimento degli
incarichi di assistenza primaria e di continuità assistenziale
avviene nella misura percentuale prevista dal comma 6
dellarticolo 3 del presente Accordo fino alla entrata in
vigore del nuovo Accordo.
Norma Finale n.
6
1. Le parti convengono che,
qualora nell'ambito della contrattazione in corso siano
riconosciute ai dipendenti del pubblico impiego ulteriori
maggiorazioni rispetto a quelle prese in considerazione per gli
aumenti retributivi previsti dal presente accordo, queste saranno
erogate calcolandone gli effetti economici dai termini stabiliti
nelle predette contrattazioni.
Norma
Finale n. 7
1. Le parti concordano che la
dicitura Medico di libera scelta, medico di assistenza primaria e
medico di famiglia sono usati, nel testo dellAccordo, come
sinonimi.
Norma Finale n.
8
1. Ai fini del calcolo del
rapporto ottimale, i medici ex-associati di cui al legge_____
concorrono, a tutti gli effetti e non in sovranumero, alla
determinazione del numero di medici iscrivibili negli elenchi
della assistenza primaria, così come definito allarticolo
19, comma 7 e allAllegato B del presente Accordo.
Norma Finale n.
9
1. Sono confermati a tempo
indeterminato nell'incarico per il numero delle ore conferite
formalmente, i medici che alla data di pubblicazione del presente
regolamento risultino titolari di un incarico a tempo
indeterminato conferito ai sensi del Capo II del D.P.R. 218/92,
nel rispetto delle norme sulle incompatibilità e sulle
limitazioni di orario.
Norma Finale n.
10
1. Ai medici che abbiano
acquisito labilitazione professionale successivamente alla
data del 31.12.94 è consentita, al fine di non creare
discontinuità nellassistenza ai cittadini,
lattribuzione di incarichi di sostituzione e provvisori di
medicina generale da parte delle Aziende nei casi in cui questi
non siano stati attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria
regionale di cui allart. 2 del presente Accordo ed ai
medici di cui alla norma transitoria n. 6 e n. 7 del presente
Accordo per mancanza di medici disponibili ad accettare gli
stessi incarichi.
2. A tal fine i medici
interessati inviano, alle Aziende, apposita domanda di
inserimento in un elenco separato, specificando il possesso dei
requisiti idonei a determinarne, ai sensi del successivo comma 3,
la posizione nellelenco.
3. I medici di cui al
precedente comma sono graduati nell'ordine dal voto di laurea,
dallanzianità di laurea, dalla minore età.
Norma Finale n.
11
1. Al medico che alla data di
pubblicazione del presente Accordo abbia già dichiarato una
autolimitazione del proprio massimale delle scelte inferiore a
quanto previsto dallarticolo 25 comma 6, tale
autolimitazione è confermata a richiesta, da esercitarsi entro
60 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo, e fino a che
la propria posizione soggettiva resti immutata.
Norma Finale n.
12
1. I medici incaricati di
emergenza sanitaria territoriale ai quali sia riconosciuto dalla
competente commissione sanitaria dell'Azienda gia individuata per
il personale dipendente lo stato di inidoneità all'attività sui
mezzi mobili di soccorso, ivi compreso lo stato di gravidanza fin
dal suo inizio, sono utilizzati nei servizi a terra delle
centrali operative o collaborano nei presidi fissi delle
attività di emergenza o di Pronto Soccorso.
Norma Finale n.
13
1. Lo stato di gravidanza nel
periodo di astensione obbligatoria dal lavoro al momento di
attribuzione dellincarico non è ostativo al suo
conferimento ma ne determina limmediata sospensione.
Norma Finale n.
14
1. Le parti concordano che,
qualora sia attribuita, da norme nazionali o regionali, la
competenza esclusiva al rilascio della certificazione di
idoneità alla attività sportiva non agonistica ai medici di
assistenza primaria, la certificazione relativa ai soggetti che
praticano tale attività nellambito di associazioni
no-profit o comunque a carattere volontaristico e che non
facciano gravare alcun onere a carico degli interessati siano
rilasciate gratuitamente.
Norma Finale n.
15
1. Nelle regioni ove il secondo
corso biennale di formazione specifica in medicina generale, di
cui allart. 1 del D.L.vo 8/8/1991, n. 256, si è concluso
in data posteriore al 31/12/98, e limitatamente
allassegnazione degli ambiti territoriali carenti di
medicina generale pubblicati dalle regioni stesse nellanno
2000, i medici che hanno acquisito il relativo titolo
successivamente alla suddetta data possono presentarlo insieme
alla richiesta di assegnazione degli ambiti territoriali carenti,
ai fini dellattribuzione del punteggio previsto
dallart. 3, comma 1, lettera f) del presente Accordo
collettivo nazionale.
Norma Finale n
. 16
In considerazione del
progressivo invecchiamento della popolazione e del conseguente
incremento delle patologie cronico-degenerative, le parti
convengono che gli accordi regionali siano prioritariamente
indirizzati a dare impulso, allo sviluppo e alla diffusione sul
territorio dellassistenza domiciliare nelle forme previste
dal presente accordo, ed in particolare dellassistenza
domiciliare integrata, e di nuove forme di assistenza
residenziale o/e semiresidenziale in alternativa al ricovero
ospedaliero, già sperimentato in alcune realtà.
NORME
TRANSITORIE
Norma
Transitoria n. 1
1. I minori che abbiano
compiuto il sesto anno di età possono essere assegnati al medico
di medicina generale.
Norma
Transitoria n. 2
1. Nellanno di
pubblicazione del presente Accordo, per lattribuzione degli
incarichi si utilizzano i criteri di assegnazione e la
graduatoria regionale di cui al D.P.R. 484/96.
2. Nellanno successivo a
quello di pubblicazione del presente Accordo, per
lattribuzione degli incarichi si utilizza la graduatoria
redatta ai sensi del D.P.R. 484/96.
Norma
Transitoria n. 3
1. Le parti convengono che i
procedimenti disciplinari pendenti alla data di
pubblicazione del presente accordo, vengono definiti secondo i
criteri e le procedure di cui agli Accordi Collettivi
Nazionali vigenti alla data delle relative contestazioni.
Norma
Transitoria n. 4
1. Il disposto di cui
allart. 4 comma 4 del presente Accordo non si applica, per
la sola durata della presente convenzione e fatta salva la
perdita, per scelta intercorrente del medico, di uno o più dei
rapporti convenzionali detenuti, ai medici che alla data di
pubblicazione del presente Accordo siano già titolari di più di
due rapporti convenzionali.
Norma
Transitoria n. 5
1. In attesa della effettiva
operatività delle norme concernenti la formazione professionale
da attuarsi secondo la disciplina prevista dal decreto
legislativo n. 502/92, come successivamente modificato, ed in
base allart. 8 del presente Accordo, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui allart. 8
dellAccordo Collettivo Nazionale reso esecutivo con il
D.P.R. n. 484/96.
Norma
Transitoria n. 6
1. Ai medici che abbiano
acquisito lattestato di idoneità allesercizio delle
attività di emergenza sanitaria territoriale nella Regione
interessata successivamente alla data di scadenza della
presentazione delle domande di inclusione in graduatoria
regionale, è concesso, al fine di consentire la piena
operatività della rete degli operatori dellemergenza,
lattribuzione di incarichi provvisori di emergenza
sanitaria nei casi in cui questi non siano stati attribuiti ai
medici inclusi nella graduatoria regionale di cui allart. 2
del presente Accordo e in possesso del previsto attestato per
mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi.
2. A tal fine i medici
interessati, acquisito il titolo di idoneità previsto, inviano
alle Aziende apposite domande di inserimento in un apposito
elenco, specificando il possesso dei requisiti necessari
allinserimento e di quelli idonei a determinarne, ai sensi
del successivo comma 3, la posizione nellelenco.
3. I medici di cui al
precedente comma sono graduati nell'ordine dal voto di laurea,
dallanzianità di laurea, dalla minore età.
Norma
Transitoria n. 7
1. Ai medici che abbiano
acquisito lattestato di formazione specifica in medicina
generale di cui al D.L.vo 256/91 nella Regione interessata
successivamente alla data di scadenza della presentazione delle
domande di inclusione in graduatoria regionale è consentita, al
fine di non creare discontinuità nellassistenza ai
cittadini, lattribuzione di incarichi di sostituzione e
provvisori di medicina generale nei casi in cui questi non siano
stati attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria regionale di
cui allart. 2 del presente Accordo per mancanza di medici
disponibili ad accettare gli stessi incarichi.
2. A tal fine i medici
interessati, acquisito il titolo di formazione specifico, inviano
alle Aziende apposite domande di inserimento in un apposito
elenco, specificando il possesso dei requisiti necessari
allinserimento e di quelli idonei a determinarne, ai sensi
del successivo comma 3, la posizione nellelenco.
3. I medici di cui al
precedente comma sono graduati nell'ordine dal voto di laurea,
dallanzianità di laurea, dalla minore età.
Norma
Transitoria n. 8
1.
Premesso che
lart. 15-nonies, comma 3, del Decreto
Legislativo 229/99 dispone che in sede di rinnovo
delle convenzioni nazionali siano stabiliti tempi
e modalità di attuazione per lapplicazione
di quanto sancito al comma 1 dellarticolo
medesimo, le parti convengono che il termine per
lentrata in vigore a regime del limite di
età per la cessazione del rapporto convenzionale
previsto dallart. 6, comma 1, lettera a)
del presente Accordo Collettivo Nazionale, sarà
individuato fermo restando che
lonere previdenziale
. a seguito di
specifica intesa tra le parti firmatarie della
presente convenzione nazionale, dopo che saranno
definiti e disciplinati nelle sedi competenti con
il concorso dellENPAM e delle parti
firmatarie stesse, gli aspetti ed effetti
previdenziali conseguenti allintroduzione
dei nuovi limiti di età, secondo quanto
stabilito dallart. 15-nonies del decreto
legislativo n. 229/99.
2. Il limite di età stabilito
dallart. 6, comma 1, lettera a) del presente Accordo
Collettivo Nazionale entra in vigore dopo la specifica intesa tra
tutte le parti interessate sui conseguenti aspetti ed effetti
previdenziali.
Norma
Transitoria n. 9
Le parti convengono che il
presente Accordo collettivo nazionale, compresi i suoi allegati,
rimane in vigore fino a che non sia stato perfezionato e reso
esecutivo con la pubblicazione del Decreto del Presidente della
Repubblica, lAccordo collettivo nazionale valido nel
triennio successivo, con decorrenza 01.01.2001, come previsto
dallart. 8, comma 1, del D.L.vo n. 502/92 e successive
modifiche.
DICHIARAZIONI A
VERBALE
Dichiarazione a
Verbale n. 1
1. Le parti raccomandano al
Ministero della sanità che tra i titoli di servizio valutabili
ai fini dei concorsi per il personale medico dipendente del
S.S.N. sia dato rilievo all'attività di medico di medicina
generale convenzionato, con particolare riguardo agli addetti ai
servizi di emergenza sanitaria territoriale.
Dichiarazione a
verbale n. 2
1. Le parti chiariscono che le
dizioni regioni, amministrazione regionale, giunta regionale,
assessore regionale alla sanità usate nel testo dell'accordo
valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano.
Dichiarazione a
verbale n. 3
1. Le parti raccomandano al
Ministro della Sanità che una rilevante percentuale dei
posti disponibili per la frequenza ai corsi di formazione di
medicina generale, previsti dal decreto legislativo n. 256/91
e successive modificazioni, sia riservata a medici abilitati
allesercizio professionale dopo il 31.12.94.
Dichiarazione a
verbale n. 4
1. Le parti chiariscono che la
dizione "medico di medicina generale" si riferisce a
tutti i medici convenzionati con le Aziende ai sensi del presente
accordo.
Dichiarazione a
verbale n. 5
1. Le parti convengono che tra i
compiti affidati ai medici dal presente accordo non rientrano le
funzioni di medico necroscopo e di polizia mortuaria.
Dichiarazione a
verbale n. 6
1. Le parti si impegnano a dare
preferenza nel conferimento degli incarichi per le centrali di
ascolto ai medici portatori di handicap motori o visivi, in
ordine di voto di laurea o, in subordine, di anzianità
di laurea.
Dichiarazione a
verbale n. 7
1. Le parti raccomandano al
Ministero della Sanità, di emanare, sentite le parti
interessate, una norma idonea ad adeguare il modello
prescrizione-proposta di cui al DM n. 350/88, alla normativa
vigente anche per le esigenze poste dalla compensazione
infraregionale e extraregionale nonché dalla nuova
impostazione del regime di esenzione del cittadino dalla
partecipazione alla spesa sanitaria.
2. Le parti raccomandano
inoltre al Ministero della Sanità ladozione di idonei
strumenti normativi e tecnici atti a consentire la puntuale
individuazione del medico prescrittore, anche al fine di
facilitare lattribuzione delle specifiche responsabilità
nellambito del rispetto dei livelli di spesa programmati.
Dichiarazione a
verbale n. 8
1. Le parti convengono di
affrontare, d'intesa con la Federazione nazionale degli Ordini
dei medici chirurghi ed odontoiatri, tutte le tematiche
deontologiche poste dalla "Carta dei servizi sanitari"
con riferimento anche alla evidenziazione della qualificazione
professionale del medico.
Dichiarazione a
verbale n. 9
1. Nei confronti dei medici
iniettori e prelevatori di cui all'accordo collettivo nazionale
del 22 dicembre 1978, titolari di incarico alla data di
pubblicazione del presente Accordo, è riconosciuta per
intero l'anzianità di servizio maturata, senza soluzione di
continuità, anteriormente alla data del 22 novembre 1979 presso
i disciolti Enti mutualistici.