ACCORDO
COLLETTIVO NAZIONALE
PER LA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE,
AI SENSI DELLART.
8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 502/92
COME MODIFICATO
DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 517/93 E N. 229/99.
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1
- Campo di applicazione
Art. 2
- Graduatoria Regionale Unica
Art. 3
- Titoli per la formazione
delle graduatorie
Art. 4
- Incompatibilità
Art. 5
- Sospensione del rapporto e
dellattività convenzionale
Art. 6
- Cessazione del rapporto convenzionale
Art. 7
- Comunicazione del medico
alla Azienda
Art. 8
- Formazione continua
Art. 9
- Diritti sindacali
Art. 10 -
Rappresentatività
sindacale
Art. 11 -
Comitato Aziendale
Art. 12 -
Comitato regionale
Art. 13 -
Osservatorio consultivo
permanente
Art. 14 -
Programmazione e
monitoraggio delle attività territoriali
Art. 15 -
Equipes territoriali
Art. 15-bis
- Appropriatezza
nelluso delle risorse
Art. 15-ter
Struttura
del compenso
Art. 16 -
Responsabilità
convenzionali e violazioni Commissione disciplina
Art. 17 -
Esercizio del diritto di
sciopero. Prestazioni indispensabili e loro modalità di
erogazione
Art. 18 -
Durata dell'accordo
CAPO I
PRINCIPI
GENERALI
Art. 1 - Campo
di applicazione
1. La presente convenzione
nazionale regola, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni
il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, che si
instaura fra le Aziende unità sanitarie locali - di seguito
denominate Aziende - ed i medici di medicina generale, per lo
svolgimento dei compiti e delle attività relativi ai settori di:
a
- assistenza primaria di
medicina generale;
b
- continuità assistenziale;
c
- attività territoriali
programmate;
in un quadro normativo di
responsabilizzazione complessiva del medico di fiducia per la
tutela della salute dei cittadini che lo hanno scelto.
Essa regola inoltre, secondo le
disposizioni del Decreto Legislativo 502/92 e successive
modificazioni e sulla base delle determinazioni regionali in
materia, le attività di:
a
- medicina dei servizi;
b
- emergenza sanitaria
territoriale;
2. La presente convenzione
nazionale definisce le attività assistenziali correlate ai
livelli essenziali e uniformi di assistenza indicati dalla
programmazione sanitaria nazionale e Regionale.
3. Individua, inoltre, gli ambiti
di contrattazione rimessi alla trattativa regionale ed a
quella aziendale.
4. Il rapporto
di lavoro di cui
al comma 1 può essere instaurato da parte delle Aziende solo
con i medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina
generale, o titolo equipollente, come previsto dai decreti
legislativi 8.8.1991, n. 256 e del 17/8/1999 n. 368.
Art. 2
Graduatoria regionale
1. I medici da incaricare per
l'espletamento delle attività disciplinate dal presente accordo
sono tratti da una graduatoria unica generale per titoli, predisposta
annualmente a livello regionale, a cura del competente
Assessorato alla Sanità. Le Regioni possono adottare, nel
rispetto delle norme di cui al presente Accordo, procedure
tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi
necessari alla formazione della graduatoria.
2. I medici che aspirano
all'iscrizione nella graduatoria di cui al precedente comma 1, devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande:
a) iscrizione all'albo
professionale;
b)
essere in possesso
dell'attestato di formazione in medicina generale, o titolo
equipollente, come previsto dai decreti legislativi 8.8.1991, n.
256 e del 17/8/1999 n. 368.
3. Ai fini dell'inclusione nella
graduatoria annuale i medici devono presentare o inviare,
con plico raccomandato entro il termine del 31 gennaio,
all'assessorato alla sanità della regione, o ad altro
soggetto individuato dalla Regione, in cui intendono prestare
la loro attività, una domanda conforme allo schema allegato sub
lettera A), corredata dalla documentazione atta a provare il
possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati o dallautocertificazione
e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente.
4. Ai fini della
determinazione
del punteggio valido per la graduatoria sono valutati solo i
titoli posseduti alla data del 31 dicembre.
5. Il medico che sia già stato
iscritto nella graduatoria regionale dell'anno precedente deve
presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di
iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria
degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonché
di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria
o autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi della
normativa vigente..
6. La domanda e la documentazione
allegata devono essere in regola con le vigenti norme di legge in
materia di imposta di bollo.
7. L'amministrazione regionale,
sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui al
successivo art. 3, predispone una graduatoria regionale da valere
per l'anno solare successivo, specificando, a fianco di ciascun
nominativo, il punteggio conseguito, la residenza ed
evidenziando leventuale possesso del titolo di formazione
specifica in medicina generale di cui al Decreto Legislativo del 8.8.1991,
n. 256 e al Decreto Legislativo del 17/8/1999 n. 368.
8. La graduatoria è resa pubblica
entro il 30 Giugno sul Bollettino Ufficiale della Regione
ed entro 30 giorni dalla pubblicazione i medici interessati
possono presentare allAssessorato Regionale alla
Sanità istanza di riesame della loro posizione in
graduatoria.
9. La graduatoria regionale è
approvata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in
via definitiva entro il 31 Dicembre dallAssessorato
Regionale alla Sanità.
Art. 3 - Titoli
per la formazione delle graduatorie
1. I titoli valutabili ai fini
della formazione delle graduatorie sono elencati qui di seguito
con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi:
I - Titoli accademici e di studio:
a) diploma di laurea conseguito
con voto 110/110 e 110/110 e lode p. 1,00
b) diploma di laurea conseguito
con voti da 105 a 109 p. 0,50
c) diploma di laurea conseguito
con voti da 100 a 104 p. 0,30
d) specializzazione o libera
docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi
del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tab. B per ciascuna
specializzazione o libera docenza p. 2,00
e) specializzazione o libera
docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai
sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tab. B, e
successive modificazioni e integrazioni: per ciascuna
specializzazione o libera docenza p. 0,50
f) attestato di formazione in
medicina generale di cui all'art.1, comma 2, e all'art. 2, comma
2, dai decreti legislativi n. 256/91 e n. 368/99. p.
Tale punteggio, ai fini della
attribuzione degli incarichi di cui al successivo comma 6, è
assegnabile esclusivamente ai medici che abbiano fatto domanda di
partecipazione alla riserva di cui alla lettera a), del medesimo
comma 6;
II - Titoli di servizio
a)
Attività di medico di
assistenza primaria convenzionato ai sensi dell'art. 48
della legge 833/78 e dell'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo n. 502/92 compresa quella svolta in qualità
di associato: per ciascun mese complessivo p. 0,20
Il punteggio è elevato a 0,30 per
l'attività nell'ambito della regione nella cui graduatoria si
chiede l'inserimento;
b) attività di sostituzione del
medico di assistenza primaria convenzionato con il S.S.N. solo se
svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi non
inferiori a 5 giorni continuativi (le sostituzioni dovute ad
attività sindacale del titolare sono valutate anche se di durata
inferiore a 5 giorni). Le sostituzioni effettuate su base oraria
ai sensi dell'art. 23 sono valutate con gli stessi criteri di cui
alla lettera c): per ciascun mese complessivo p. 0,20
c) servizio effettivo con incarico
a tempo indeterminato o anche a titolo di sostituzione,
nei servizi di guardia medica e di continuità assistenziale in
forma attiva: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività p.
0,20
(Per ciascun mese solare non può
essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo
consentito dall'accordo nazionale relativo al settore);
c1) servizio effettivo con
incarico a tempo determinato e indeterminato nella emergenza
sanitaria territoriale:
per ogni mese di attività p. 0,20
c2) servizio effettivo con
incarico a tempo indeterminato o di sostituzione nella medicina
dei servizi: per ogni mese di attività ragguagliato a 96 ore di
attività p. 0,20
c3) servizio effettivo nelle
attività territoriali programmate: per ogni mese di attività p.
0,10
d) attività programmata nei
servizi territoriali o di emergenza sanitaria territoriale in
forma di reperibilità, ai sensi del presente accordo:
per ogni mese ragguagliato a 96
ore di attività p. 0,05
e) attività medica nei servizi di
assistenza stagionale nelle località turistiche organizzati
dalle Regioni o dalle Aziende: per ciascun mese complessivo p. 0,20
f) servizio militare di leva (o
sostitutivo nel servizio civile) anche in qualità di
Ufficiale Medico di complemento e per un massimo di 12 mesi, svolto
dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina per
ciascun mese p. 0,10
Tale punteggio è elevato a 0,20/mese
se il servizio militare di leva è svolto in concomitanza di
incarico conferito dalla Azienda ai sensi del presente Accordo e,
comunque, solo per il periodo concomitante con tale incarico.
f1)Servizio civile volontario
espletato per finalità e scopi umanitari o di solidarietà
sociale svolto in concomitanza di incarico ai sensi del presente
Accordo p. 0,10
g) attività, anche in forma di
sostituzione, di medico pediatra di libera scelta se svolta
con riferimento ad almeno 70 utenti e per periodi non inferiori a
5 giorni continuativi: per ciascun mese complessivo p. 0,10
h) medico specialista
ambulatoriale nella branca di medicina interna e medico generico
di ambulatorio ex enti mutualistici, medico generico fiduciario e
medico di ambulatorio convenzionato con il Ministero della sanità
per il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti per ciascun
mese p. 0,05
i) astensione obbligatoria per
gravidanza e puerperio durante il periodo di incarico a tempo determinato
e indeterminato nell'area della medicina generale (fino ad un
massimo di mesi cinque) per ciascun mese p. 0,20
Tale punteggio è elevato a 0,30
al mese se lastensione per gravidanza e puerperio è
concomitante ad incarico di assistenza primaria a tempo
indeterminato nella regione nella cui graduatoria si chiede linserimento.
2. Ai fini del calcolo dei
punteggi relativi ai titoli di servizio le frazioni di mese
superiori a 15 giorni anche non continuativi (pur con le
limitazioni di cui al precedente comma 1, titoli di servizio,
lettera b) sono valutate come mese intero. Relativamente al
servizio di guardia medica e continuità assistenziale di cui al
capo III, alla medicina dei servizi e alle attività programmate
di cui al Capo IV del presente accordo, per frazione di mese da
valutare come mese intero si intende un complesso di ore di
attività superiore a 48.
3. I titoli di servizio non sono
cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo.
In tal caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più
alto. Le attività di servizio eventualmente svolte durante i
periodi formativi non sono valutabili.
4. A parità di punteggio
complessivo prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea,
l'anzianità di laurea, e, infine, la minore età.
5. Non sono valutabili attività
che non siano espressamente previste ed elencate dal presente
articolo.
6. Per l'assegnazione
a tempo
indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza
primaria e di continuità assistenziale rilevati, secondo le
procedure di cui al presente Accordo, nel corso dellanno
2000, le Regioni, fatto salvo il disposto di cui all'art. 20,
comma 3, lettera a), e dellart. 49, comma 2, lettera a), riservano nel proprio ambito:
a - una percentuale
del ____ %
a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in
medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma
2, del Decreto Legislativo n. 256/91;
b - una percentuale
del ____ %
a favore dei medici in possesso di titolo equipollente o
diritto acquisito, in corrispondenza alla percentuale di cui
alla lettera a).
7.
Qualora non vengano assegnati,
per carenza di domande di incarico, ambiti territoriali vacanti
di assistenza primaria e di Continuità Assistenziale spettanti
ad una delle due riserve di aspiranti, gli stessi
vengono assegnati all'altra riserva di aspiranti.
8. Gli aspiranti alla
assegnazione degli ambiti territoriali carenti e degli incarichi
vacanti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve
di assegnazione di cui al precedente comma 6, fatto salvo il
disposto di cui al comma 7.
9. Ai fini del disposto del
precedente comma 8, gli aspiranti alla assegnazione degli
incarichi vacanti o degli ambiti territoriali carenti dichiarano,
allatto della relativa domanda e al fine della corretta
attribuzione del relativo punteggio, la riserva per la quale
intendono concorrere.
10. I quozienti frazionali
derivanti dallapplicazione delle percentuali di riserva di
cui ai precedenti commi 7 e 8 sono approssimati alla unità più
vicina. In caso di quoziente frazionale pari per entrambe le
riserve, il relativo posto viene assegnato alla riserva più
bassa.
Art. 4 -
Incompatibilità
1. Ai sensi dellart. 4,
comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412, è incompatibile con lo
svolgimento delle attività previste dal presente accordo il
medico che:
a
- sia titolare di qualsiasi
rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche
precario, ad eccezione dei medici di cui allart. 6,
comma 1, del D.L. 14.6.1993, n. 187, convertito con
modifiche nella legge 12.8.1993, n. 296;
b
- eserciti attività che
possano configurare conflitto di interessi con il
rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o
sia titolare o compartecipe di quote di imprese che
esercitino attività che possano configurare conflitto di
interessi col rapporto di lavoro con il Servizio
sanitario nazionale;
c
- svolga attività di medico
specialista ambulatoriale convenzionato o accreditato;
d
- sia iscritto negli elenchi
dei medici specialisti convenzionati esterni;
e
- sia iscritto negli elenchi
dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai
sensi dellart.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 e
successive modificazioni.
2. È inoltre, incompatibile il
medico che:
a
- svolga funzioni fiscali per
conto dellAzienda o dellINPS limitatamente
allambito territoriale di competenza;
b
- fruisca del trattamento
ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo
di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre
1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
c
- operi, a qualsiasi titolo, in
presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionati o che abbiano rapporti contrattuali con aziende ai
sensi dellart. 8-quinquies del Decreto Legislativo
502/92 e successive modificazioni;
d
- intrattenga con una Azienda
un apposito rapporto instaurato ai sensi dellart. 8,
comma 5, D.L.vo n. 502/92;
e
- sia iscritto o frequenti il
corso di formazione in medicina generale di cui al D.L.vo
n. 256/91 e al D.L.vo n. 368/99;
f
- sia iscritto o frequenti i
corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n.
al D.L.vo n. 256/91 e al D.L.vo n. 368/99;
g
- fruisca di trattamento di
quiescenza a qualsiasi titolo. Tale incompatibilità non
opera nei confronti dei medici che sono in tale
condizione alla data di pubblicazione del presente
Accordo.
3. Il medico che, anche se a tempo
limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico
competente ai sensi del D. Leg.vo n. 626/94, fermo quanto
previsto dall'art. 25 in tema di limitazione di massimale, non può
acquisire scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera
o dei loro familiari anagraficamente conviventi, fatte salve
le scelte già in essere.
4. Non è consentito ai medici
convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di
due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti.
5.
La sopravvenuta, contestata
e accertata insorgenza di una delle situazioni di
incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla
base delle procedure di cui al successivo articolo 16, la
cessazione del rapporto convenzionale.
6. La Azienda dispone, mediante
i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la
sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in
corrispondenza della comunicazione del medico di cui allart.
7 comma 2 del presente Accordo.
7. Laccertata situazione
di incompatibilità deve essere contestata al medico titolare di
incarico non oltre 30 giorni dal suo rilievo, ai sensi di quanto
disposto dal successivo articolo 16.
8. La eventuale situazione di
incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria
regionale di cui allarticolo 2 e 2/A, deve cessare allatto
dellassegnazione del relativo ambito territoriale carente o
incarico vacante.
9. La incompatibilità di cui
alla lettera f) del precedente comma 2 non opera nei confronti
dei medici di medicina generale che, già titolari di incarico ai
sensi del presente Accordo, si iscrivano ad una scuola di
specializzazione di cui al D.L.vo 257/91 nel corso del rapporto
convenzionale, fatta salva lapplicazione del successivo
articolo 5, comma 5/1.
Art. 5 -
Sospensione del rapporto e dellattività convenzionale
1. Il medico deve essere
sospeso dagli incarichi della medicina generale:
a
- in esecuzione dei
provvedimenti sospensivi di cui allarticolo 16;
b
- per sospensione dall'albo
professionale. In materia si applicano le disposizioni di
cui all'art.9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n.
154;
c
- per tutta la durata del
servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonché
nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la
durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979,
n. 38;
d
- per motivi di studio
relativi a partecipazione a corsi di formazione diversi
da quelli obbligatori di cui allart. 8 del presente
Accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal
D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, che abbiano
durata complessiva superiore a 30 giorni consecutivi;
e
- per iscrizione ai corsi di
specializzazione di cui al D.L.vo n. 256/91 e al D.L.vo n.
368/99, per tutta la durata legale dei relativi corsi;
f
- in caso di emissione, da
parte della Autorità Giudiziaria, di provvedimenti
restrittivi della libertà personale, quali arresti
domiciliari, custodia cautelare in carcere o luogo di
cura, divieto di dimora nel territorio dellambito
territoriale di attività convenzionale o nel territorio
dellAzienda, che impediscano il corretto
svolgimento dellattività convenzionata di studio e
domiciliare;
g
- partecipazione ad
iniziative aventi carattere umanitario e di solidarietà
sociale.
2. Il medico è sospeso dalle
attività di medicina generale:
a
- in caso di malattia o
infortunio, per la durata massima di tre anni nellarco
di cinque;
b
- in corso di gravidanza e
puerperio, per tutto il periodo di astensione
obbligatoria previsto dalla legge;
c
- nel caso di attribuzione e
accettazione da parte del medico di incarico di Direttore
di Distretto, ai sensi del disposto dellarticolo 8,
comma 1, lettera m) del D.L.vo 502/92 e successive
modificazioni, per tutta la durata dellincarico e
fino alla cessazione dello stesso;
3. Il medico di medicina
generale ha diritto ad usufruire di sospensione parziale dellattività
convenzionale, con sua sostituzione part-time e per periodi anche
superiori a sei mesi, comunque non superiori a tre anni nellarco
di cinque, per:
a
- Allattamento;
b
- Adozione di minore;
c
- Assistenza a minori
conviventi non autosufficienti;
d
- Assistenza a familiari
conviventi, anche temporaneamente, con inabilità pari al
100% e titolari di indennità di accompagnamento.
4. Nei casi di cui al
precedente comma 2 e 3 la sospensione dellattività di
medicina generale non comporta la sospensione del rapporto
convenzionale né soluzione di continuità del rapporto stesso ai
fini della anzianità di servizio.
5. I periodi di sospensione del
rapporto convenzionale non possono essere considerati, a nessun
titolo, come attività di sevizio e non possono comportare alcun
onere, anche previdenziale, a carico del SSN.
6. I rapporti economici tra
medico sostituito e sostituto, nei casi di cui al comma 3, sono
regolati secondo lAllegato B del presente Accordo
proporzionalmente alla parte temporale di attività del medico
sostituto.
7. Nei casi previsti dal
comma 1 il medico deve essere sostituito da un medico nominato
dalla Azienda secondo le modalità stabilite dall'art. 23 comma
5, dall'art. 55 comma 5, dallart. 59/G comma 1 e
dallart. 67 comma 3.
8. Nei casi previsti dal
precedente comma 2 e 3 il medico deve farsi sostituire seguendo
le modalità previste dall'art. 23 comma 1 e dall'art. 55 comma 1
o secondo le modalità previste dai rispettivi Capi.
9. Il medico sospeso dallincarico
ai sensi del precedente comma 1 lettera f) e sospeso
temporaneamente ai sensi del comma 1 lettera b), conserva, fino a
sentenza di primo grado in caso di sospensione in seguito a
provvedimento dellautorità giudiziaria, il diritto a
percepire compensi per un importo pari a 1/2 dellultima
mensilità maturata prima del provvedimento di sospensione.
10. Il medico sospeso dallincarico
ai sensi del precedente comma 7, dalla data di condanna di primo
grado a quella di secondo grado, conserva il diritto a percepire
compensi per un importo pari a 1/3 dellultima mensilità
relativa alla quota fissa del compenso percepita prima del
provvedimento di sospensione relativa al provvedimento in atto.
11. I compensi di cui ai
precedenti commi 7 e 8 sono erogati fatta salva lazione di
rivalsa in caso di condanna passata in giudicato e di conferma
della sospensione dallincarico.
12. Il provvedimento di
sospensione del rapporto convenzionale è disposto dal Direttore
Generale della Azienda con apposita deliberazione, visti gli atti
probatori.
13. Il provvedimento di
sospensione ha contemporaneità di efficacia in tutte le sedi di
attività del medico, anche di Aziende diverse.
14. Fatte salve le sospensioni
dufficio del rapporto o dellattività convenzionale e
quelle dovute a malattia, infortunio o a cause non prevedibili,
la comunicazione da parte del medico della sospensione deve
essere effettuata con un preavviso minimo di 15 giorni.
Art. 6 -
Cessazione del rapporto convenzionale
1. Il rapporto tra le Aziende e i
medici di medicina generale cessa:
a
- per compimento del 65°
anno di età, fermo restando, ai sensi del combinato
disposto dei commi 1 e 3 dellarticolo 15-nonies del
Decreto Legislativo n. 229/99, che è facoltà del medico
di medicina generale convenzionato di mantenere lincarico
per il periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno
di età, in applicazione dellart. 16 del decreto
legislativo 30/12/92, n. 503;
b
- per provvedimento
disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui
all'art. 16;
c
- per recesso del medico da
comunicare alla Azienda con almeno un mese di preavviso;
d
- per sopravvenuta, accertata e
contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai
sensi dell'art. 4;
e
- per sopravvenuto, accertato e
contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'art.
22;
f
- per incapacità psico-fisica
a svolgere l'attività convenzionale, accertata da
apposita commissione costituita da un medico designato
dall'interessato e da uno designato dalla Azienda e
presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Medici di
iscrizione del medico interessato o suo delegato.
2. L'accertato e non dovuto
pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito di
prestazioni previste dal presente accordo e dagli accordi
regionali e retribuite nella quota fissa ed in quella
variabile del compenso, e lesercizio della libera
professione al di fuori delle modalità stabilite dal presente
Accordo, contestati secondo le procedure previste dallarticolo16,
comporta il venir meno del rapporto col Servizio sanitario
regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c, del
decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni.
3. Il medico che, dopo cinque anni
di iscrizione nello stesso elenco dei medici di assistenza
primaria non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari
a n° 250 unità, decade dal rapporto convenzionale, salvo
che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente
da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento è
adottato dalla competente azienda, sentiti l'interessato e il
comitato di cui all'art. 11.
4. Nel caso di cessazione per
provvedimento di cui al comma 2 nonché nel caso di cui al
punto e) del comma 1, il medico può presentare nuova domanda di
inclusione nelle graduatorie dopo quattro anni dalla cessazione.
5. Il rapporto cessa di diritto e
con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo
professionale.
6. Il provvedimento di
cessazione è adottato dal Direttore Generale della Azienda con
apposito deliberazione.
Art. 7 -
Comunicazioni del medico allAzienda
1. Il medico di medicina generale
è tenuto a comunicare sollecitamente alla Azienda competente
ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite
con la domanda di partecipazione alle graduatorie di cui al precedente
art. 2, o con la dichiarazione di cui al comma successivo
nonché linsorgere di situazioni di incompatibilità
previste dallart. 4 al fine di regolarizzare la propria
posizione individuale.
2. In ogni caso la Azienda
competente può richiedere al medico una dichiarazione da
rilasciare entro un termine non inferiore a quindici giorni,
attestante la sua situazione soggettiva professionale con
particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle
incompatibilità, le limitazioni del massimale e gli aspetti
economici (v. allegato "L"). Il medico nella cui
posizione soggettiva non siano intervenute modificazioni, non è
tenuto a inviare la richiesta dichiarazione, salvo quella
richiesta per la prima volta dopo la pubblicazione dell'accordo
nazionale.
3. Salve modalità diverse
concordate a livello regionale, in caso di astensione
dall'attività assistenziale in dipendenza di agitazioni
sindacali, il medico convenzionato è tenuto a comunicare alla
Azienda l'eventuale non adesione all'agitazione prima delle
24 ore precedenti linizio dell'agitazione a mezzo
telegramma.
4. Tale comunicazione non è
dovuta, da parte dei medici iscritti a Sindacati firmatari del
presente Accordo:
a
- in caso di astensione dal
lavoro promossa da sigle sindacali non firmatarie del
presente ACN;
b
- nel caso in cui il
Sindacato di appartenenza abbia comunicato allAzienda
la sospensione o la revoca dello sciopero o la non
adesione della sua organizzazione a manifestazioni
indette da altri sindacati, anche se firmatari del
presente Accordo.
5. La dovuta e mancata
comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale comporta
la trattenuta del compenso relativo allintero periodo di
astensione dallattività convenzionale o, se del caso, dal
suo inizio e fino al giorno, compreso, della eventuale
comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale stessa.
6. La trattenuta dei compensi
di cui al comma 5 deve essere effettuata dalla Azienda di
competenza entro i 90 giorni successivi al termine della
agitazione sindacale medesima.
7. Il Medico iscritto ad un
sindacato, che partecipi allo sciopero indetto da altre
organizzazioni, deve comunicare alla Azienda la propria adesione
alla agitazione sindacale nei tempi e nei modi previsti dal comma
4.
Art. 8
Formazione continua
1. La formazione continua del
medico di medicina generale comprende laggiornamento
professionale e la formazione permanente come definite dallart.16-bis,
commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 502/92 come successivamente
modificato.
2. Laggiornamento
professionale, come definito dallarticolo su citato, è lattività
successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione,
formazione complementare, formazione specifica in medicina
generale, diretta ad adeguare per tutta larco della vita
professionale, le conoscenze professionali.
3. La formazione permanente
comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze ed
abilità cliniche , tecniche e manageriali ed i comportamenti
degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico
con lobiettivo di garantire efficacia, appropriatezza,
sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio
Sanitario Nazionale.
4. Il medico di medicina
generale partecipa alle iniziative formative programmate e
organizzate dalle Regioni, sulla base degli obiettivi formativi
di interesse nazionale individuati dalla "Commissione
Nazionale per la Formazione Continua" e degli obiettivi
formativi di specifico interesse regionale definiti dalle Regioni
stesse, secondo quanto stabilito dalLart. 16-ter del su
richiamato Decreto Legislativo.
5. Al medico di medicina
generale sono assegnati crediti formativi secondo i criteri
definiti dalla "Commissione Nazionale per la Formazione
Continua" e dalle norme vigenti.
6. Ai sensi dellart. 16-quater,
comma 1, del suddetto Decreto Legislativo, la partecipazione alle
attività di formazione continua costituisce requisito
indispensabile per svolgere attività di medico di medicina
generale ai sensi del presente Accordo.
7. Ai sensi dellart. 16-quater,
comma 2, del Decreto Legislativo già citato, al medico di
medicina generale che nel triennio non abbia conseguito il minimo
dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale non
possono essere assegnate nuove scelte fino al conseguimento di
detto minimo formativo.
8. Il medico è tenuto a
frequentare obbligatoriamente i corsi destinati a temi
corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio. Il venir
meno a tale obbligo per due anni consecutivi comporta la
attivazione delle procedure di cui all'art. 16 per l'eventuale
adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda delle
continuità dell'assenza.
9. Ai sensi dellart. 16-ter,
comma 3, del Decreto Legislativo 502/92 le Regioni:
a
- prevedono appropriate
forme di partecipazione degli ordini professionali,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale;
b
- provvedono alla
programmazione e alla organizzazione dei programmi
regionali per la formazione continua;
c
- concorrono alla
individuazione degli obiettivi di interesse nazionale
indicati dal comma 2 dellarticolo già citato;
d
- elaborano gli obiettivi di
specifico interesse regionale e accreditano i progetti di
formazione di rilievo regionale.
10.
Le Aziende provvedono alla
attuazione ed organizzazione dei corsi prevedendo:
a) idonee modalità per la
rilevazione dei bisogni dei medici;
b) lo svolgimento preferenziale
secondo la metodologia didattica dell'apprendimento per
obiettivi;
c) la partecipazione di medi e
piccoli gruppi;
d) appropriate modalità per la
valutazione della qualità dei corsi;
e) idonee modalità per la
valutazione formativa dei partecipanti, in adesione ai criteri di
certificazione della qualità e di acquisizione dei crediti
formativi.
11. I temi della formazione
obbligatoria saranno scelti, nel rispetto delle indicazioni
della "Commissione Nazionale per la Formazione", in
modo da rispondere:
a) ai bisogni organizzativi del
servizio (programmi obiettivo), azioni programmate, qualità e
quantità delle prestazioni, patologie emergenti, ecc.;
b) ai bisogni professionali dei
medici (evoluzione delle conoscenze scientifiche);
c) ai bisogni emergenti dalla
attuazione degli accordi regionali di cui al capo VI.
12. I corsi, fatta salva una
diversa determinazione concordata a livello regionale, tenendo
conto delle indicazioni della Commissione Nazionale per la
Formazione continua, si svolgono il sabato mattina per almeno
8 sabati per almeno 32 ore annue; al medico partecipante vengono
corrisposti i normali compensi. L'Azienda adotta i provvedimenti
necessari a garantire la continuità assistenziale durante le ore
di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i
partecipanti convenzionati per l'assistenza primaria hanno
diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico
dell'Azienda.
LAzienda provvede ad
assicurare lerogazione delle prestazioni di competenza dei
medici di medicina generale a rapporto orario, durante la
partecipazione ai corsi, qualora lorario dei corsi non sia
compatibile con lo svolgimento del servizio.
13. Le Aziende al termine di
ciascun corso rilasciano un attestato relativo alle materie del
corso frequentato, a titolo di credito didattico.
14. Con accordi a livello
regionale tra la Regione e Sindacati medici di categoria
maggiormente rappresentativi, sentiti gli Ordini dei
Medici, e Società professionali della medicina generale saranno
prese iniziative per:
a
- l'attuazione di corsi di
formazione per animatori di formazione permanente, sulla
base di un curriculum formativo specifico, da
individuarsi tra i medici inseriti negli elenchi della
medicina generale;
b
- il fabbisogno regionale di
Animatori di Formazione e di Docenti di medicina generale;
c
- La creazione di un elenco
regionale di Animatori di Formazione, da individuarsi tra
i medici inseriti negli elenchi della medicina generale,
sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i
quali deve essere previsto un curriculum formativo
specifico;
d
- I criteri per la
individuazione dei docenti di medicina generale da
inserire in apposito elenco;
e
- le modalità ed i criteri per
la loro specifica formazione didattica e professionale
permanente e per il coordinamento delle loro attività,
anche attraverso la formazione di Scuole regionali con
proprio statuto, ai fini dellaccreditamento di cui
allart. ___ del DL 502/92 e successive
modificazioni;
15. Gli animatori per la loro
attività ricevono un compenso concordato a livello regionale.
16. L'attività di animatore non
comporta riduzione del massimale individuale.
17. A cura della Regione gli
animatori in formazione sono iscritti in apposito albo regionale
tenuto dallAssessorato regionale alla sanità.
18. I corsi di cui ai commi
precedenti sono a carico del Ssn.. Le Regioni stabiliscono
annualmente le risorse finanziarie destinate alla formazione
continua.
19. Il medico di medicina
generale, previa comunicazione alla Azienda e salvi rimanendo
gli obblighi relativi alla partecipazione alle iniziative di
formazione continua previste dalle disposizioni degli articoli 16,
16-bis, 16-ter, 16-quater del Decreto Legislativo 502/92, come
successivamente modificato, , ha la facoltà di partecipare a
proprie spese a corsi non organizzati né gestiti direttamente
dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati
dalla commissione di cui allart. 16-ter del Decreto
Legislativo 502/92 e successive modificazioni, limitatamente
alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei
medici e cioè fino alla concorrenza della metà del tempo
previsto per l'aggiornamento.
Art. 9 - Diritti
sindacali
1. Ai
componenti di parte
medica convenzionati per la medicina generale, presenti negli
.. e nei Comitati e Commissioni previste dal
presente accordo e da normative nazionali o regionali, è
rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla
partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella
misura prevista dallAllegato C e le spese di viaggio nella
misura prevista dalle vigenti norme della pubblica
amministrazione.
2.
Tale onere è a carico
della Azienda di iscrizione del medico.
3. I rappresentanti
nazionali,
regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente
rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi
ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici
eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e
comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per
tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione
professionale di medici con compenso orario. Detto compenso,
onnicomprensivo, non può essere inferiore al costo globale
orario previsto dall'accordo per gli incarichi a rapporto orario
per le attività territoriali, ex art. 48 L. 833/78.
4. A titolo di concorso negli
oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti
sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la
disponibilità di 2 ore annue per ogni iscritto.
5. La segreteria nazionale del
sindacato comunica ogni anno alle regioni interessate i
nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere
attribuita la disponibilità della quota parte di orario
spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei
rappresentanti designati ai sensi del precedente comma 7
comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha
sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di
sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento
di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario
pari alla misura tabellare iniziale prevista dall'accordo per gli
incarichi a rapporto orario per le attività territoriali ex art.
48 L. 833/78. Tale attività non si configura come rapporto di
lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla
Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale
designato.
Art. 10 -
Rappresentatività sindacale
1. Al fine di definire regole di
indirizzo volte ad assicurare l'accertamento del requisito della
"maggiore rappresentatività",ai sensi dellart.
8 del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni e,
sottolineata la necessità di garantire il più alto grado di
trasparenza nelle relazioni sindacali, si indica, come
criterio di riferimento per la determinazione di tale requisito
sul piano nazionale, delle Confederazioni e delle Federazioni ed
Organizzazioni sindacali, il criterio della consistenza
associativa.
2. La consistenza
associativa è rilevata in base alle deleghe conferite alle
singole Aziende Sanitarie Locali dai medici convenzionati
per la ritenuta del contributo sindacale, accertate alla data
del 1° Gennaio di ogni anno e trasmesse mediante
comunicazione delle stesse Aziende, per tramite dellAssessorato
Regionale alla Sanità di appartenenza, al Ministero della
Sanità - Servizio Rapporti Convenzionali con il Servizio
Sanitario Nazionale ed alle Segreterie Nazionali delle OO.SS..
3. Per le trattative
disciplinate dallart. 8 del Decreto Legislativo 502/92 e
successive modificazioni, la consistenza associativa è
determinata sulla base dei dati riferiti allanno precedente
a quello in cui si procede allavvio delle trattative per il
rinnovo dellAccordo Collettivo Nazionale di categoria.
4. In tutti gli altri casi in
cui occorra il riferimento alla consistenza associativa, essa è
riferita ai dati rilevati nellanno precedente.
5. Sono considerate maggiormente
rappresentative, ai fini della contrattazione, sul piano
nazionale le organizzazioni sindacali che, relativamente al
disposto di cui al precedente comma 1 e 2, abbiano un
numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del
contributo sindacale, non inferiore al 6% delle deleghe
complessive, con una oscillazione in più o in meno dello 0,5%.
6. Contestualmente alla
ritenuta sindacale, le Aziende inviano ai rispettivi sindacati
provinciali lelenco dei medici ai quali sia stata
effettuata la ritenuta sindacale, con lindicazione delle
relative quote e di tutti gli elementi atti a verificare lesattezza
della ritenuta medesima.
7. La riscossione delle quote
sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene
su delega del medico attraverso le Aziende con versamento in c/c
intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari del presente
accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di
liquidazione dei compensi.
8. Le deleghe precedentemente
rilasciate restano valide, nel rispetto della normativa vigente.
9. Il criterio di
rappresentatività sindacale di cui al comma 3 è utilizzato per
individuare a livello regionale ed aziendale le organizzazioni
sindacali da considerarsi parte contrattuale avente diritto di
sottoscrizione del relativo accordo.
Art.
11 - Comitato
aziendale
1. In ciascuna azienda, o
ambito diverso definito dalla Regione previo parere favorevole
delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello regionale, è costituito un comitato aziendale permanente
composto da rappresentanti dellAzienda e rappresentanti
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello regionale, a norma dellart. 6
2. Il comitato aziendale
esprime pareri obbligatori:
a)
richiesta di deroga
temporanea al massimale di scelte di cui allart. 25;
b)
motivi di incompatibilità
agli effetti delle ricusazioni di cui allultimo
comma dellart. 27;
c)
cessazione del rapporto
convenzionale ai sensi dellart. 6, lettera e);
d)
deroghe di cui allart.
21, comma 10, allobbligo di residenza;
e)
variazione degli ambiti di
scelta;
f)
individuazione delle zone
disagiate;
g)
ogni altro parere previsto
dal presente Accordo e dagli accordi regionali ed
aziendali.
3. Inoltre il comitato
aziendale è preposto alla definizione degli accordi aziendali e
ad ogni altro incarico attribuitogli dal presente accordo o da
accordi regionali o aziendali
4. Il comitato esprime pareri
sui rapporti convenzionali di assistenza primaria, di continuità
assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e attività
programmate territoriali
5. LAzienda fornisce il
personale, i locali e quantaltro necessario ad assicurare
lo svolgimento dei compiti assegnati al comitato aziendale.
Art 12 -
Comitato regionale
1. In ciascuna regione è
istituito un comitato permanente regionale composto da
rappresentanti della regione e da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
regionale a norma dellart. 6
2. Il comitato permanente è
preposto:
a)
alla definizione degli
accordi regionali
b)
a formulare proposte ed
esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme
del presente accordo e degli accordi regionali
c)
a fornire indirizzi sui
temi di formazione di interesse regionale
d)
a collaborare per la
costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti
delle aziende e da medici di medicina generale, per la
verifica degli standard erogativi e di individuazione
degli indicatori di qualità
3. Lattività del
comitato permanente è comunque prioritariamente finalizzata a
fornire indirizzi 7uniformialle aziende per lapplicazione
dellaccordo nazionale e degli accordi regionali ed è sede
di osservazione degli accordi aziendali
4. La regione fornisce il
personale, i locali e quantaltro necessario per assicurare
lo svolgimento dei compiti assegnati al comitato regionale.
Art. 13 -
Osservatorio Consultivo Permanente
1. Con Decreto del Ministro della
Sanità è istituito, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione del presente Accordo sulla Gazzetta Ufficiale, nell'ambito
del Servizio rapporti convenzionali con il S.S.N., un
Osservatorio consultivo permanente che ha il compito di:
4. Le funzioni di segretario
dell'osservatorio sono svolte da un funzionario amministrativo
ministeriale.
5. L'Osservatorio si riunisce di
norma all'inizio di ogni trimestre su convocazione del Presidente
o a seguito di richiesta motivata inoltrata da una delle parti
firmatarie dell'accordo.
6. Di ogni riunione sarà redatto
apposito verbale che verrà trasmesso ad ogni buon fine a tutte
le parti firmatarie ed a tutte le Regioni e Province Autonome per
gli eventuali incombenti di rispettiva competenza.
7. La partecipazione alle riunioni
dei componenti l'Osservatorio non comporta oneri economici ad
alcun titolo a carico del Ministero della Sanità.
8. Ai lavori possono essere
invitati esperti o altri rappresentanti delle parti firmatarie in
relazione agli argomenti trattati.
9. Le Regioni inviano
all'Osservatorio copia degli accordi regionali stipulati nelle
materie di cui al presente accordo.
10. Ai medici di medicina
generale che partecipano alle riunioni dellOsservatorio
Consultivo Permanente è riconosciuto il rimborso di cui al comma
1 dellarticolo 9 del presente Accordo e con le modalità
dallo stesso previste.
Art. 14
Programmazione e monitoraggio delle attività
1. Ai sensi dellart. 3-quater,
comma 2, del Decreto Legislativo 502/92 e successive
modificazioni, nellambito delle risorse assegnate al
distretto per il perseguimento degli obiettivi di salute della
popolazione di riferimento, e in virtù della autonomia tecnico-gestionale
ed economico-finanziaria, con contabilità separata allinterno
del bilancio della Azienda, il "Programma delle attività
Territoriali" evidenzia in particolare:
a
- Le attività di medicina
generale previste dal decreto legislativo sopra
richiamato allart. 3-quinquies e dal piano
sanitario nazionale, approvato con il D.P.R. del 23/7/98,
ed il relativo finanziamento sulla base della quota
capitarla di finanziamento erogata alla Azienda dalla
Regione;
b
- Altre attività
territoriali pertinenti la medicina generale e attività
intersettoriali, cui partecipa la medicina generale,
definite dagli Accordi Regionali ed Aziendali, con al
indicazione dello specifico finanziamento.
2. Le attività territoriali
riguardanti la medicina generale di cui alla lettera b) del comma
1, sono:
a
- attività di formazione,
informazione, e revisione fra pari dei medici di medicina
generale ;
b
- prestazioni aggiuntive dei
medici di medicina generale, comprese quelle informatiche
di ricerca epidemiologica, statistica, di calcolo di
spesa;
c
- servizi di supporto alla
attività dei medici di medicina generale, di tipo
strutturale, strumentale e di personale;
d
- potenziamento delle
attività distrettuali di assistenza domiciliare di cui
al presente Accordo;
e
- progetti obiettivo
nazionali, regionali ed aziendali;
f
- progetti a livello di
spesa programmato;
g
- sviluppo delle forme
associative nelle condizioni di oggettiva difficoltà
socio-geografica;
h
- sviluppo e potenziamento
degli standard informatici dei medici di medicina
generale.
i
- produzione di linee guida
e protocolli per percorsi diagnostici ed assistenziali;
l
- conferenze di consenso
nellambito del Distretto;
m
- sviluppo di attività
integrate ospedale-territorio;
n
- sviluppo di servizi
assistenziali carenti nel distretto.
3. Il finanziamento delle
attività indicate al comma 2 è assicurato dalla Azienda
mediante:
a
- Appositi stanziamenti,
anche relativi a finanziamenti per la medicina generale
non utilizzati negli esercizi precedenti, finalizzati allattuazione
di specifici progetti o programmi individuati dagli
accordi regionali ed aziendali;
b
- Stanziamenti conseguenti
alla razionalizzazione della spesa diretta o indotta dai
medici di medicina generale;
c
- finanziamenti ricevuti da
soggetti non appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale
e finalizzati a specifici progetti concernenti la
medicina generale;
d
- attribuzione della quota
capitarla relativa ai cittadini residenti che non hanno
effettuato la scelta del medico nella Azienda stessa o in
altra Azienda.
4. Pur nel rispetto dei
principi di unitarietà e di intersettorialità del "Programma
delle attività distrettuali", il Direttore del Distretto è
coadiuvato, per il monitoraggio delle iniziative previste dal
Programma stesso concernenti la medicina generale, da un medico
di medicina generale membro di diritto dellUfficio di
Coordinamento delle attività distrettuali sulla base delle
disposizioni regionali in materia e da due rappresentanti dei
medici di medicina generale eletti tra quelli operanti nel
distretto.
5. In particolare sono oggetto
del monitoraggio:
a
- landamento, per la
parte concernente la medicina generale e indicata ai
commi 2 e 3, dellattuazione del Programma delle
attività distrettuali e della gestione delle relative
risorse;
b
- lappropriatezza
prescrittiva, anche in relazione ai rapporti tra medicina
generale e medicina specialistica ambulatoriale e
ospedaliera, in riferimento a linee guida condivise, allapplicazione
di percorsi diagnostico-terapeutici concordati, al
rispetto delle note della Commissione Unica del Farmaco (CUF),
anche al fine di prevenire e rimuovere comportamenti
anomali.
6. I soggetti di cui al comma 4
assumono iniziative per la promozione di momenti di verifica e
revisione di qualità, di conferenze di consenso e per lapplicazione
nel distretto dei programmi di attività finalizzata al rispetto
dei livelli di spesa programmati, come concordati ai sensi dell
7. Le Aziende assicurano la
predisposizione di appropriati ed effettivi strumenti di
informazione per garantire trasparenza allattuazione di
quanto previsto dal presente articolo.
Art. 15
Equipes territoriali
1. In attesa che le Regioni
disciplinino il Distretto e la sua organizzazione secondo le
prescrizioni ed i principi degli articoli 3-quater e 3-quinquies
del D.L.vo n. 502/92, come successivamente modificato, le Regioni
stesse e le Aziende possono prevedere in via sperimentale la
istituzione di equipes territoriali, finalizzate alla
realizzazione di forme di integrazione professionale idonee a
collegare lattività dei singoli operatori tra loro e con
gli obiettivi ed i programmi distrettuali, secondo gli indirizzi
dei successivi commi.
2. Lambito distrettuale
di riferimento della equipe territoriale, intesa come organismo
operativo, viene individuato dal Direttore di distretto e dagli
operatori interessati e rappresenta lambito territoriale di
operatività della stessa per lo svolgimento delle attività e lerogazione
delle prestazioni previste dal "Programma delle attività
distrettuali", che comprende oltre ai livelli obbligatori di
assistenza anche quanto di pertinenza distrettuale indicato da
specifici progetti nazionali, regionali ed aziendali.
3. Lequipe territoriale
è:
a) strumento attuativo della
programmazione sanitaria;
b) momento organizzativo della
medicina generale e delle altre discipline presenti nel distretto
per la erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di
assistenza e per la realizzazione di specifici programmi e
progetti assistenziali di livello nazionale, regionale e
aziendale.
4. Al fine di assicurare lintersettorialità
e lintegrazione degli interventi socio-sanitari nellambito
territoriale di riferimento, della equipe territoriale fanno
parte le figure professionali ivi operanti deputate a garantire,
ai sensi dellart. 3-quinquies del decreto legislativo già
citato:
a) lassistenza primaria,
compresa la continuità assistenziale;
b) la pediatria di libera
scelta;
c) lassistenza
specialistica ambulatoriale;
d) le prestazioni sociali a
rilevanza sanitaria.
5. Lintervento coordinato
ed integrato della equipe territoriale assume particolare rilievo
nel coinvolgimento nelle attività ad alta integrazione socio-sanitaria,
quali:
a) prevenzione e cura delle
dipendenze da droga,alcool e farmaci;
b) tutela della salute dellinfanzia,
della donna e della famiglia;
c) tutela dei disabili ed
anziani;
d) patologie in fase terminale;
e) patologie da HIV,
f) tutela della salute mentale;
g) inabilità o disabilità
conseguenti a patologie cronico-degenerative.
6. Lattività
interdisciplinare ed integrata dellequipe territoriale si
realizza mediante la produzione di valutazioni multidimensionali
e selezionando risposte appropriate alle diverse condizioni di
bisogno. Si concretizza anche attraverso la predisposizione di un
programma di lavoro:
a) finalizzato ad assicurare lo
svolgimento delle attività e lerogazione delle prestazioni
previste dalla programmazione sanitaria, quali livelli essenziali
ed appropriati di assistenza, e da specifici programmi e progetti
assistenziali;
b) proposto dagli operatori
interessati o dal Direttore del distretto;
c) concordato tra gli operatori
interessati e tra questi e il Direttore del distretto;
d) che indichi i soggetti
partecipanti, le attività o le prestazioni di rispettiva
competenza, i tempi e i luoghi di esecuzione delle stesse;
e) la possibilità di operare
modifiche durante la sua esecuzione, i tempi delle verifiche
periodiche su eventuali problemi operativi,sui tempi di
attuazione e sui risultati conseguiti.
Art. 15-bis
Appropriatezza nelluso delle risorse
1. Il medico di medicina
generale concorre, unitamente alle altre figure professionali
operanti nel Servizio sanitario nazionale, a:
a
- assicurare lappropriatezza
nellutilizzo delle risorse messe a disposizione
dalla Azienda per lerogazione dei livelli
essenziali ed appropriati di assistenza ed in attesa
della definizione di linee guida consensuali, come
previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000;
b
- perseguire la sistematica
riduzione degli sprechi nelluso delle risorse
disponibili;
c
- affermare i principi di
efficacia e di appropriatezza degli interventi in base ai
quali le risorse devono essere indirizzate verso le
prestazioni la cui efficacia è riconosciuta in base alle
evidenze scientifiche e verso i soggetti che maggiormente
ne possono trarre beneficio.
2. Le prescrizioni di
prestazioni specialistiche, comprese le diagnostiche,
farmaceutiche e di ricovero, del medico di medicina generale si
attengono ai principi sopra enunciati e avvengono secondo scienza
e coscienza.
3. Nellapplicazione delle
norme di cui allart. 1, comma 4, del decreto legge 20
giugno 1996, n.323, convertito con modificazioni nella legge 8
agosto 1996, n.425, il quale ha stabilito tra laltro per le
prescrizioni farmaceutiche lobbligo da parte di tutti i
medici del rispetto delle condizioni e limitazioni previste dai
provvedimenti della Commissione unica del farmaco, la
segnalazione di eventuali infrazioni allOrdine
professionale di iscrizione e al Ministero della sanità, nonché
lobbligo per il medico di rimborsare il farmaco
indebitamente prescritto, si applicano le procedure ed i principi
di cui ai successivi commi.
4. Le Aziende che rilevano
comportamenti prescrittivi del medico di medicina generale
ritenuti non conformi alle norme sopra evidenziate, sottopongono
il caso ai soggetti individuati allart. 14, comma 4,
deputati a verificare, ai sensi del comma 5 dello stesso
articolo, lappropriatezza prescrittiva nellambito
delle attività distrettuali, integrati dal responsabile del
servizio farmaceutico, o da suo delegato, e da un medico
individuato dal direttore sanitario della Azienda
5. Lorganismo suddetto
esamina il caso entro 30 giorni dalla segnalazione, tenendo conto
dei seguenti principi:
a
- la ipotesi di irregolarità
deve essere contestata al medico per iscritto entro gli
ulteriori 15 giorni assegnandogli un termine non
inferiore a 15 giorni per le eventuali controdeduzioni e/o
la richiesta di essere ascoltato;
b
- il risultato dellaccertamento,
esaminate le eventuali controdeduzioni e/o udito il
medico interessato, è comunicato al Direttore generale
della Azienda per i provvedimenti di competenza e al
medico interessato.
6. La prescrizione farmaceutica
non può essere ritenuta irregolare qualora:
a
- sia oggetto di
occasionale, e non ripetuta, inosservanza delle norme
prescrittive dovuta ad errore scusabile;
b
- sia stata determinata da
un eccezionale stato di necessità attuale al momento
della prescrizione, con pericolo di danno grave alla vita
o allintegrità della persona che non possa essere
evitato con il ricorso alle competenti strutture o
servizi del S.S.N.;
c
- sia stata determinata
dalla novità del farmaco prescritto e/o dalla novità
della nota CUF, o di altra legittima norma, e, comunque,
per un periodo non superiore a 30 giorni dalla immissione
alla vendita, dallemanazione ufficiale della nota
CUF o di altra legittima norma.
Art. 15-ter
Struttura del compenso
1. Ai sensi dellart. 8
comma 1, lettera d), del D. L.vo 502/92 come successivamente
modificato, la struttura del compenso del medico di medicina
generale si articola:
a
- Quota fissa oraria - in
relazione a quanto previsto dai rispettivi capi del
presente accordo - o capitaria per ciascun soggetto
iscritto nella lista, corrisposta su base annuale in
rapporto alle funzioni definite dal presente accordo,
modulata in rapporto alle classi di età individuate allarticolo
45;
b
- Una quota variabile in
considerazione del raggiungimento degli obiettivi
previsti dai programmi di attività e del rispetto dei
conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla
lettera f) dellart. 8, comma 1 del Decreto
Legislativo sopra richiamato;
c
- Una quota variabile in
considerazione dei compensi per le prestazioni e le
attività previste nel presente accordo e negli accordi
regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei
programmi di cui alla lettera f) sopra richiamata.
2. Le modalità di
corresponsione dei compensi di cui ai precedenti commi sono
stabilite, nel rispetto dei principi generali di cui al presente
articolo, dai successivi artt. 45, 57, 61, 68, e, per quanto di
competenza, dagli Accordi Regionali ed Aziendali.
Art. 16 -
Responsabilità convenzionali e violazioni. Commissione di disciplina
1. I medici convenzionati di
medicina generale sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei
compiti previsti dal presente accordo e dagli accordi regionali e
aziendali.
Non possono essere oggetto di
contestazione a carico del medico le inosservanze
derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di altri
operatori dell'Azienda.
2. Le violazioni danno luogo,
secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle
seguenti sanzioni:
a
- richiamo verbale, per lievi
infrazioni comprese quelle occasionali relative alle
norme sulla prescrizione e sulla proposta;
b
- richiamo con diffida per la
ripetizione di lievi infrazioni e per infrazioni di una
certa gravità;
c
- riduzione del trattamento
economico in misura non inferiore al 10% e non superiore
al 20% per la durata massima di sei mesi per
infrazioni di media gravità o per reiterate (oltre la
seconda) applicazioni della sanzione di cui alla
precedente lettera b);
d
- sospensione del rapporto per
durata non inferiore a 6 giorni e non superiore a sei
mesi, in particolare per: