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Principi generali

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ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE

PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE,

AI SENSI DELL’ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 502/92

COME MODIFICATO DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 517/93 E N. 229/99.

 

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1  - Campo di applicazione

Art. 2  - Graduatoria Regionale Unica

Art. 3  - Titoli per la formazione delle graduatorie

Art. 4  - Incompatibilità

Art. 5  - Sospensione del rapporto e dell’attività convenzionale

Art. 6  - Cessazione del rapporto convenzionale

Art. 7  - Comunicazione del medico alla Azienda

Art. 8  - Formazione continua

Art. 9  - Diritti sindacali

Art. 10 - Rappresentatività sindacale

Art. 11 - Comitato Aziendale

Art. 12 - Comitato regionale

Art. 13 - Osservatorio consultivo permanente

Art. 14 - Programmazione e monitoraggio delle attività territoriali

Art. 15 - Equipes territoriali

Art. 15-bis - Appropriatezza nell’uso delle risorse

Art. 15-ter – Struttura del compenso

Art. 16 - Responsabilità convenzionali e violazioni – Commissione disciplina

Art. 17 - Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione

Art. 18 - Durata dell'accordo

 

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. La presente convenzione nazionale regola, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, che si instaura fra le Aziende unità sanitarie locali - di seguito denominate Aziende - ed i medici di medicina generale, per lo svolgimento dei compiti e delle attività relativi ai settori di:

a - assistenza primaria di medicina generale;

b - continuità assistenziale;

c - attività territoriali programmate;

in un quadro normativo di responsabilizzazione complessiva del medico di fiducia per la tutela della salute dei cittadini che lo hanno scelto.

Essa regola inoltre, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, le attività di:

a - medicina dei servizi;

b - emergenza sanitaria territoriale;

 

2. La presente convenzione nazionale definisce le attività assistenziali correlate ai livelli essenziali e uniformi di assistenza indicati dalla programmazione sanitaria nazionale e Regionale.

 

3. Individua, inoltre, gli ambiti di contrattazione rimessi alla trattativa regionale ed a quella aziendale.

 

4. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 può essere instaurato da parte delle Aziende solo con i medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dai decreti legislativi 8.8.1991, n. 256 e del 17/8/1999 n. 368.

 

Art. 2 – Graduatoria regionale

1. I medici da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate dal presente accordo sono tratti da una graduatoria unica generale per titoli, predisposta annualmente a livello regionale, a cura del competente Assessorato alla Sanità. Le Regioni possono adottare, nel rispetto delle norme di cui al presente Accordo, procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari alla formazione della graduatoria.

 

2. I medici che aspirano all'iscrizione nella graduatoria di cui al precedente comma 1, devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande:

a) iscrizione all'albo professionale;

b) essere in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dai decreti legislativi 8.8.1991, n. 256 e del 17/8/1999 n. 368.

 

3. Ai fini dell'inclusione nella graduatoria annuale i medici devono presentare o inviare, con plico raccomandato entro il termine del 31 gennaio, all'assessorato alla sanità della regione, o ad altro soggetto individuato dalla Regione, in cui intendono prestare la loro attività, una domanda conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati o dall’autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente.

 

4. Ai fini della determinazione del punteggio valido per la graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 dicembre.

 

5. Il medico che sia già stato iscritto nella graduatoria regionale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonché di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria o autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente..

 

6. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo.

 

7. L'amministrazione regionale, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 3, predispone una graduatoria regionale da valere per l'anno solare successivo, specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito, la residenza ed evidenziando l’eventuale possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al Decreto Legislativo del 8.8.1991, n. 256 e al Decreto Legislativo del 17/8/1999 n. 368.

 

8. La graduatoria è resa pubblica entro il 30 Giugno sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro 30 giorni dalla pubblicazione i medici interessati possono presentare all’Assessorato Regionale alla Sanità istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.

 

9. La graduatoria regionale è approvata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in via definitiva entro il 31 Dicembre dall’Assessorato Regionale alla Sanità.

 

Art. 3 - Titoli per la formazione delle graduatorie

1. I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono elencati qui di seguito con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi:

I - Titoli accademici e di studio:

a) diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e 110/110 e lode p. 1,00

b) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109 p. 0,50

c) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104 p. 0,30

d) specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tab. B per ciascuna specializzazione o libera docenza p. 2,00

e) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tab. B, e successive modificazioni e integrazioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza p. 0,50

f) attestato di formazione in medicina generale di cui all'art.1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, dai decreti legislativi n. 256/91 e n. 368/99. p.……

Tale punteggio, ai fini della attribuzione degli incarichi di cui al successivo comma 6, è assegnabile esclusivamente ai medici che abbiano fatto domanda di partecipazione alla riserva di cui alla lettera a), del medesimo comma 6;

II - Titoli di servizio

a) Attività di medico di assistenza primaria convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge 833/78 e dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92 compresa quella svolta in qualità di associato: per ciascun mese complessivo p. 0,20

Il punteggio è elevato a 0,30 per l'attività nell'ambito della regione nella cui graduatoria si chiede l'inserimento;

b) attività di sostituzione del medico di assistenza primaria convenzionato con il S.S.N. solo se svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi (le sostituzioni dovute ad attività sindacale del titolare sono valutate anche se di durata inferiore a 5 giorni). Le sostituzioni effettuate su base oraria ai sensi dell'art. 23 sono valutate con gli stessi criteri di cui alla lettera c): per ciascun mese complessivo p. 0,20

c) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato o anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica e di continuità assistenziale in forma attiva: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività p. 0,20

(Per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al settore);

c1) servizio effettivo con incarico a tempo determinato e indeterminato nella emergenza sanitaria territoriale:

per ogni mese di attività p. 0,20

c2) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato o di sostituzione nella medicina dei servizi: per ogni mese di attività ragguagliato a 96 ore di attività p. 0,20

c3) servizio effettivo nelle attività territoriali programmate: per ogni mese di attività p. 0,10

d) attività programmata nei servizi territoriali o di emergenza sanitaria territoriale in forma di reperibilità, ai sensi del presente accordo:

per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività p. 0,05

e) attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche organizzati dalle Regioni o dalle Aziende: per ciascun mese complessivo p. 0,20

f) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) anche in qualità di Ufficiale Medico di complemento e per un massimo di 12 mesi, svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina per ciascun mese p. 0,10

Tale punteggio è elevato a 0,20/mese se il servizio militare di leva è svolto in concomitanza di incarico conferito dalla Azienda ai sensi del presente Accordo e, comunque, solo per il periodo concomitante con tale incarico.

f1)Servizio civile volontario espletato per finalità e scopi umanitari o di solidarietà sociale svolto in concomitanza di incarico ai sensi del presente Accordo p. 0,10

g) attività, anche in forma di sostituzione, di medico pediatra di libera scelta se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi: per ciascun mese complessivo p. 0,10

h) medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina interna e medico generico di ambulatorio ex enti mutualistici, medico generico fiduciario e medico di ambulatorio convenzionato con il Ministero della sanità per il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti per ciascun mese p. 0,05

i) astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio durante il periodo di incarico a tempo determinato e indeterminato nell'area della medicina generale (fino ad un massimo di mesi cinque) per ciascun mese p. 0,20

Tale punteggio è elevato a 0,30 al mese se l’astensione per gravidanza e puerperio è concomitante ad incarico di assistenza primaria a tempo indeterminato nella regione nella cui graduatoria si chiede l’inserimento.

 

2. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio le frazioni di mese superiori a 15 giorni anche non continuativi (pur con le limitazioni di cui al precedente comma 1, titoli di servizio, lettera b) sono valutate come mese intero. Relativamente al servizio di guardia medica e continuità assistenziale di cui al capo III, alla medicina dei servizi e alle attività programmate di cui al Capo IV del presente accordo, per frazione di mese da valutare come mese intero si intende un complesso di ore di attività superiore a 48.

 

3. I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo. In tal caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto. Le attività di servizio eventualmente svolte durante i periodi formativi non sono valutabili.

 

4. A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianità di laurea, e, infine, la minore età.

 

5. Non sono valutabili attività che non siano espressamente previste ed elencate dal presente articolo.

 

6. Per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale rilevati, secondo le procedure di cui al presente Accordo, nel corso dell’anno 2000, le Regioni, fatto salvo il disposto di cui all'art. 20, comma 3, lettera a), e dell’art. 49, comma 2, lettera a), riservano nel proprio ambito:

a - una percentuale del ____ % a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo n. 256/91;

b - una percentuale del ____ % a favore dei medici in possesso di titolo equipollente o diritto acquisito, in corrispondenza alla percentuale di cui alla lettera a).

 

7. Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande di incarico, ambiti territoriali vacanti di assistenza primaria e di Continuità Assistenziale spettanti ad una delle due riserve di aspiranti, gli stessi vengono assegnati all'altra riserva di aspiranti.

 

8. Gli aspiranti alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti e degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione di cui al precedente comma 6, fatto salvo il disposto di cui al comma 7.

 

9. Ai fini del disposto del precedente comma 8, gli aspiranti alla assegnazione degli incarichi vacanti o degli ambiti territoriali carenti dichiarano, all’atto della relativa domanda e al fine della corretta attribuzione del relativo punteggio, la riserva per la quale intendono concorrere.

 

10. I quozienti frazionali derivanti dall’applicazione delle percentuali di riserva di cui ai precedenti commi 7 e 8 sono approssimati alla unità più vicina. In caso di quoziente frazionale pari per entrambe le riserve, il relativo posto viene assegnato alla riserva più bassa.

 

Art. 4 - Incompatibilità

1. Ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il medico che:

a - sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14.6.1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12.8.1993, n. 296;

b - eserciti attività che possano configurare conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino attività che possano configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale;

c - svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato o accreditato;

d - sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;

e - sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni.

 

2. È inoltre, incompatibile il medico che:

a - svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di competenza;

b - fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

c - operi, a qualsiasi titolo, in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionati o che abbiano rapporti contrattuali con aziende ai sensi dell’art. 8-quinquies del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni;

d - intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8, comma 5, D.L.vo n. 502/92;

e - sia iscritto o frequenti il corso di formazione in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 e al D.L.vo n. 368/99;

f - sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. al D.L.vo n. 256/91 e al D.L.vo n. 368/99;

g - fruisca di trattamento di quiescenza a qualsiasi titolo. Tale incompatibilità non opera nei confronti dei medici che sono in tale condizione alla data di pubblicazione del presente Accordo.

 

3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D. Leg.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 25 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi, fatte salve le scelte già in essere.

 

4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti.

 

5. La sopravvenuta, contestata e accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui al successivo articolo 16, la cessazione del rapporto convenzionale.

 

6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico di cui all’art. 7 comma 2 del presente Accordo.

 

7. L’accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico titolare di incarico non oltre 30 giorni dal suo rilievo, ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 16.

 

8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 2 e 2/A, deve cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.

 

9. La incompatibilità di cui alla lettera f) del precedente comma 2 non opera nei confronti dei medici di medicina generale che, già titolari di incarico ai sensi del presente Accordo, si iscrivano ad una scuola di specializzazione di cui al D.L.vo 257/91 nel corso del rapporto convenzionale, fatta salva l’applicazione del successivo articolo 5, comma 5/1.

 

Art. 5 - Sospensione del rapporto e dell’attività convenzionale

1. Il medico deve essere sospeso dagli incarichi della medicina generale:

a - in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all’articolo 16;

b - per sospensione dall'albo professionale. In materia si applicano le disposizioni di cui all'art.9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154;

c - per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonché nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38;

d - per motivi di studio relativi a partecipazione a corsi di formazione diversi da quelli obbligatori di cui all’art. 8 del presente Accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, che abbiano durata complessiva superiore a 30 giorni consecutivi;

e - per iscrizione ai corsi di specializzazione di cui al D.L.vo n. 256/91 e al D.L.vo n. 368/99, per tutta la durata legale dei relativi corsi;

f - in caso di emissione, da parte della Autorità Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, quali arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o luogo di cura, divieto di dimora nel territorio dell’ambito territoriale di attività convenzionale o nel territorio dell’Azienda, che impediscano il corretto svolgimento dell’attività convenzionata di studio e domiciliare;

g - partecipazione ad iniziative aventi carattere umanitario e di solidarietà sociale.

 

2. Il medico è sospeso dalle attività di medicina generale:

a - in caso di malattia o infortunio, per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque;

b - in corso di gravidanza e puerperio, per tutto il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge;

c - nel caso di attribuzione e accettazione da parte del medico di incarico di Direttore di Distretto, ai sensi del disposto dell’articolo 8, comma 1, lettera m) del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, per tutta la durata dell’incarico e fino alla cessazione dello stesso;

 

3. Il medico di medicina generale ha diritto ad usufruire di sospensione parziale dell’attività convenzionale, con sua sostituzione part-time e per periodi anche superiori a sei mesi, comunque non superiori a tre anni nell’arco di cinque, per:

a - Allattamento;

b - Adozione di minore;

c - Assistenza a minori conviventi non autosufficienti;

d - Assistenza a familiari conviventi, anche temporaneamente, con inabilità pari al 100% e titolari di indennità di accompagnamento.

 

4. Nei casi di cui al precedente comma 2 e 3 la sospensione dell’attività di medicina generale non comporta la sospensione del rapporto convenzionale né soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini della anzianità di servizio.

 

5. I periodi di sospensione del rapporto convenzionale non possono essere considerati, a nessun titolo, come attività di sevizio e non possono comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico del SSN.

 

6. I rapporti economici tra medico sostituito e sostituto, nei casi di cui al comma 3, sono regolati secondo l’Allegato B del presente Accordo proporzionalmente alla parte temporale di attività del medico sostituto.

 

7. Nei casi previsti dal comma 1 il medico deve essere sostituito da un medico nominato dalla Azienda secondo le modalità stabilite dall'art. 23 comma 5, dall'art. 55 comma 5, dall’art. 59/G comma 1 e dall’art. 67 comma 3.

 

8. Nei casi previsti dal precedente comma 2 e 3 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalità previste dall'art. 23 comma 1 e dall'art. 55 comma 1 o secondo le modalità previste dai rispettivi Capi.

 

9. Il medico sospeso dall’incarico ai sensi del precedente comma 1 lettera f) e sospeso temporaneamente ai sensi del comma 1 lettera b), conserva, fino a sentenza di primo grado in caso di sospensione in seguito a provvedimento dell’autorità giudiziaria, il diritto a percepire compensi per un importo pari a 1/2 dell’ultima mensilità maturata prima del provvedimento di sospensione.

 

10. Il medico sospeso dall’incarico ai sensi del precedente comma 7, dalla data di condanna di primo grado a quella di secondo grado, conserva il diritto a percepire compensi per un importo pari a 1/3 dell’ultima mensilità relativa alla quota fissa del compenso percepita prima del provvedimento di sospensione relativa al provvedimento in atto.

 

11. I compensi di cui ai precedenti commi 7 e 8 sono erogati fatta salva l’azione di rivalsa in caso di condanna passata in giudicato e di conferma della sospensione dall’incarico.

 

12. Il provvedimento di sospensione del rapporto convenzionale è disposto dal Direttore Generale della Azienda con apposita deliberazione, visti gli atti probatori.

 

13. Il provvedimento di sospensione ha contemporaneità di efficacia in tutte le sedi di attività del medico, anche di Aziende diverse.

 

14. Fatte salve le sospensioni d’ufficio del rapporto o dell’attività convenzionale e quelle dovute a malattia, infortunio o a cause non prevedibili, la comunicazione da parte del medico della sospensione deve essere effettuata con un preavviso minimo di 15 giorni.

 

Art. 6 - Cessazione del rapporto convenzionale

1. Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa:

a - per compimento del 65° anno di età, fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 15-nonies del Decreto Legislativo n. 229/99, che è facoltà del medico di medicina generale convenzionato di mantenere l’incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno di età, in applicazione dell’art. 16 del decreto legislativo 30/12/92, n. 503;

b - per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 16;

c - per recesso del medico da comunicare alla Azienda con almeno un mese di preavviso;

d - per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 4;

e - per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 22;

f - per incapacità psico-fisica a svolgere l'attività convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla Azienda e presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Medici di iscrizione del medico interessato o suo delegato.

 

2. L'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito di prestazioni previste dal presente accordo e dagli accordi regionali e retribuite nella quota fissa ed in quella variabile del compenso, e l’esercizio della libera professione al di fuori delle modalità stabilite dal presente Accordo, contestati secondo le procedure previste dall’articolo16, comporta il venir meno del rapporto col Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c, del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni.

 

3. Il medico che, dopo cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di assistenza primaria non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n° 250 unità, decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento è adottato dalla competente azienda, sentiti l'interessato e il comitato di cui all'art. 11.

 

4. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2 nonché‚ nel caso di cui al punto e) del comma 1, il medico può presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo quattro anni dalla cessazione.

 

5. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale.

 

6. Il provvedimento di cessazione è adottato dal Direttore Generale della Azienda con apposito deliberazione.

 

Art. 7 - Comunicazioni del medico all’Azienda

1. Il medico di medicina generale è tenuto a comunicare sollecitamente alla Azienda competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alle graduatorie di cui al precedente art. 2, o con la dichiarazione di cui al comma successivo nonché l’insorgere di situazioni di incompatibilità previste dall’art. 4 al fine di regolarizzare la propria posizione individuale.

 

2. In ogni caso la Azienda competente può richiedere al medico una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilità, le limitazioni del massimale e gli aspetti economici (v. allegato "L"). Il medico nella cui posizione soggettiva non siano intervenute modificazioni, non è tenuto a inviare la richiesta dichiarazione, salvo quella richiesta per la prima volta dopo la pubblicazione dell'accordo nazionale.

 

3. Salve modalità diverse concordate a livello regionale, in caso di astensione dall'attività assistenziale in dipendenza di agitazioni sindacali, il medico convenzionato è tenuto a comunicare alla Azienda l'eventuale non adesione all'agitazione prima delle 24 ore precedenti l’inizio dell'agitazione a mezzo telegramma.

 

4. Tale comunicazione non è dovuta, da parte dei medici iscritti a Sindacati firmatari del presente Accordo:

a - in caso di astensione dal lavoro promossa da sigle sindacali non firmatarie del presente ACN;

b - nel caso in cui il Sindacato di appartenenza abbia comunicato all’Azienda la sospensione o la revoca dello sciopero o la non adesione della sua organizzazione a manifestazioni indette da altri sindacati, anche se firmatari del presente Accordo.

 

5. La dovuta e mancata comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale comporta la trattenuta del compenso relativo all’intero periodo di astensione dall’attività convenzionale o, se del caso, dal suo inizio e fino al giorno, compreso, della eventuale comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale stessa.

 

6. La trattenuta dei compensi di cui al comma 5 deve essere effettuata dalla Azienda di competenza entro i 90 giorni successivi al termine della agitazione sindacale medesima.

 

7. Il Medico iscritto ad un sindacato, che partecipi allo sciopero indetto da altre organizzazioni, deve comunicare alla Azienda la propria adesione alla agitazione sindacale nei tempi e nei modi previsti dal comma 4.

 

Art. 8 – Formazione continua

1. La formazione continua del medico di medicina generale comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente come definite dall’art.16-bis, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 502/92 come successivamente modificato.

 

2. L’aggiornamento professionale, come definito dall’articolo su citato, è l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutta l’arco della vita professionale, le conoscenze professionali.

 

3. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze ed abilità cliniche , tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale.

 

4. Il medico di medicina generale partecipa alle iniziative formative programmate e organizzate dalle Regioni, sulla base degli obiettivi formativi di interesse nazionale individuati dalla "Commissione Nazionale per la Formazione Continua" e degli obiettivi formativi di specifico interesse regionale definiti dalle Regioni stesse, secondo quanto stabilito dalL’art. 16-ter del su richiamato Decreto Legislativo.

 

5. Al medico di medicina generale sono assegnati crediti formativi secondo i criteri definiti dalla "Commissione Nazionale per la Formazione Continua" e dalle norme vigenti.

 

6. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 1, del suddetto Decreto Legislativo, la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di medico di medicina generale ai sensi del presente Accordo.

 

7. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 2, del Decreto Legislativo già citato, al medico di medicina generale che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale non possono essere assegnate nuove scelte fino al conseguimento di detto minimo formativo.

 

8. Il medico è tenuto a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati a temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio. Il venir meno a tale obbligo per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui all'art. 16 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda delle continuità dell'assenza.

 

9. Ai sensi dell’art. 16-ter, comma 3, del Decreto Legislativo 502/92 le Regioni:

a - prevedono appropriate forme di partecipazione degli ordini professionali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

b - provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua;

c - concorrono alla individuazione degli obiettivi di interesse nazionale indicati dal comma 2 dell’articolo già citato;

d - elaborano gli obiettivi di specifico interesse regionale e accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale.

 

10. Le Aziende provvedono alla attuazione ed organizzazione dei corsi prevedendo:

a) idonee modalità per la rilevazione dei bisogni dei medici;

b) lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento per obiettivi;

c) la partecipazione di medi e piccoli gruppi;

d) appropriate modalità per la valutazione della qualità dei corsi;

e) idonee modalità per la valutazione formativa dei partecipanti, in adesione ai criteri di certificazione della qualità e di acquisizione dei crediti formativi.

 

11. I temi della formazione obbligatoria saranno scelti, nel rispetto delle indicazioni della "Commissione Nazionale per la Formazione", in modo da rispondere:

a) ai bisogni organizzativi del servizio (programmi obiettivo), azioni programmate, qualità e quantità delle prestazioni, patologie emergenti, ecc.;

b) ai bisogni professionali dei medici (evoluzione delle conoscenze scientifiche);

c) ai bisogni emergenti dalla attuazione degli accordi regionali di cui al capo VI.

 

12. I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, tenendo conto delle indicazioni della Commissione Nazionale per la Formazione continua, si svolgono il sabato mattina per almeno 8 sabati per almeno 32 ore annue; al medico partecipante vengono corrisposti i normali compensi. L'Azienda adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità assistenziale durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti convenzionati per l'assistenza primaria hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico dell'Azienda.

L’Azienda provvede ad assicurare l’erogazione delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale a rapporto orario, durante la partecipazione ai corsi, qualora l’orario dei corsi non sia compatibile con lo svolgimento del servizio.

 

13. Le Aziende al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato, a titolo di credito didattico.

 

14. Con accordi a livello regionale tra la Regione e Sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, sentiti gli Ordini dei Medici, e Società professionali della medicina generale saranno prese iniziative per:

a - l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici inseriti negli elenchi della medicina generale;

b - il fabbisogno regionale di Animatori di Formazione e di Docenti di medicina generale;

c - La creazione di un elenco regionale di Animatori di Formazione, da individuarsi tra i medici inseriti negli elenchi della medicina generale, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo specifico;

d - I criteri per la individuazione dei docenti di medicina generale da inserire in apposito elenco;

e - le modalità ed i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attività, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento di cui all’art. ___ del DL 502/92 e successive modificazioni;

 

15. Gli animatori per la loro attività ricevono un compenso concordato a livello regionale.

 

16. L'attività di animatore non comporta riduzione del massimale individuale.

 

17. A cura della Regione gli animatori in formazione sono iscritti in apposito albo regionale tenuto dall’Assessorato regionale alla sanità.

 

18. I corsi di cui ai commi precedenti sono a carico del Ssn.. Le Regioni stabiliscono annualmente le risorse finanziarie destinate alla formazione continua.

 

19. Il medico di medicina generale, previa comunicazione alla Azienda e salvi rimanendo gli obblighi relativi alla partecipazione alle iniziative di formazione continua previste dalle disposizioni degli articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater del Decreto Legislativo 502/92, come successivamente modificato, , ha la facoltà di partecipare a proprie spese a corsi non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati dalla commissione di cui all’art. 16-ter del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni, limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei medici e cioè fino alla concorrenza della metà del tempo previsto per l'aggiornamento.

 

Art. 9 - Diritti sindacali

1. Ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generale, presenti negli …….. e nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali o regionali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dall’Allegato C e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.

 

2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medico.

 

3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore al costo globale orario previsto dall'accordo per gli incarichi a rapporto orario per le attività territoriali, ex art. 48 L. 833/78.

 

4. A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilità di 2 ore annue per ogni iscritto.

 

5. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno alle regioni interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.

 

6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del precedente comma 7 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari alla misura tabellare iniziale prevista dall'accordo per gli incarichi a rapporto orario per le attività territoriali ex art. 48 L. 833/78. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.

 

Art. 10 - Rappresentatività sindacale

1. Al fine di definire regole di indirizzo volte ad assicurare l'accertamento del requisito della "maggiore rappresentatività",ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni e, sottolineata la necessità di garantire il più alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali, si indica, come criterio di riferimento per la determinazione di tale requisito sul piano nazionale, delle Confederazioni e delle Federazioni ed Organizzazioni sindacali, il criterio della consistenza associativa.

 

2. La consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite alle singole Aziende Sanitarie Locali dai medici convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale, accertate alla data del 1° Gennaio di ogni anno e trasmesse mediante comunicazione delle stesse Aziende, per tramite dell’Assessorato Regionale alla Sanità di appartenenza, al Ministero della Sanità - Servizio Rapporti Convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale ed alle Segreterie Nazionali delle OO.SS..

 

3. Per le trattative disciplinate dall’art. 8 del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni, la consistenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti all’anno precedente a quello in cui si procede all’avvio delle trattative per il rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale di categoria.

 

4. In tutti gli altri casi in cui occorra il riferimento alla consistenza associativa, essa è riferita ai dati rilevati nell’anno precedente.

 

5. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione, sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che, relativamente al disposto di cui al precedente comma 1 e 2, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 6% delle deleghe complessive, con una oscillazione in più o in meno dello 0,5%.

 

6. Contestualmente alla ritenuta sindacale, le Aziende inviano ai rispettivi sindacati provinciali l’elenco dei medici ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale, con l’indicazione delle relative quote e di tutti gli elementi atti a verificare l’esattezza della ritenuta medesima.

 

7. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del medico attraverso le Aziende con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.

 

8. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della normativa vigente.

 

9. Il criterio di rappresentatività sindacale di cui al comma 3 è utilizzato per individuare a livello regionale ed aziendale le organizzazioni sindacali da considerarsi parte contrattuale avente diritto di sottoscrizione del relativo accordo.

 

Art. 11 - Comitato aziendale

1. In ciascuna azienda, o ambito diverso definito dalla Regione previo parere favorevole delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, è costituito un comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell’Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, a norma dell’art. 6

 

2. Il comitato aziendale esprime pareri obbligatori:

a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all’art. 25;

b) motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui all’ultimo comma dell’art. 27;

c) cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell’art. 6, lettera e);

d) deroghe di cui all’art. 21, comma 10, all’obbligo di residenza;

e) variazione degli ambiti di scelta;

f) individuazione delle zone disagiate;

g) ogni altro parere previsto dal presente Accordo e dagli accordi regionali ed aziendali.

 

3. Inoltre il comitato aziendale è preposto alla definizione degli accordi aziendali e ad ogni altro incarico attribuitogli dal presente accordo o da accordi regionali o aziendali

 

4. Il comitato esprime pareri sui rapporti convenzionali di assistenza primaria, di continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e attività programmate territoriali

 

5. L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario ad assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al comitato aziendale.

 

Art 12 - Comitato regionale

1. In ciascuna regione è istituito un comitato permanente regionale composto da rappresentanti della regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale a norma dell’art. 6

 

2. Il comitato permanente è preposto:

a) alla definizione degli accordi regionali

b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo e degli accordi regionali

c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale

d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle aziende e da medici di medicina generale, per la verifica degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità

 

3. L’attività del comitato permanente è comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi 7uniformialle aziende per l’applicazione dell’accordo nazionale e degli accordi regionali ed è sede di osservazione degli accordi aziendali

 

4. La regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al comitato regionale.

 

Art. 13 - Osservatorio Consultivo Permanente

1. Con Decreto del Ministro della Sanità è istituito, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente Accordo sulla Gazzetta Ufficiale, nell'ambito del Servizio rapporti convenzionali con il S.S.N., un Osservatorio consultivo permanente che ha il compito di:

bullet

rilevare ed esaminare le eventuali questioni interpretative ed applicative derivanti dall'applicazione dell'accordo nazionale e degli Accordi Regionali, anche attraverso il monitoraggio delle deliberazioni dei Comitati Consultivi Regionali;

bullet

analizzare il rapporto di conformità degli accordi regionali con quello nazionale;

bullet

monitorare raccordandosi, ove necessario, con le strutture organizzative del Ministero della Sanità e con l'Agenzia degli affari sanitari interregionali, i risultati raggiunti dagli Accordi regionali per favorirne l'attuazione su tutto il territorio nazionale ai fini di migliorare l'assetto funzionale della medicina generale, nonché le problematiche relative alla formazione;

bullet

curare la fornitura dei dati nazionali richiesti dalle commissioni professionali regionali e di Azienda;

bullet

promuovere e supportare con il coinvolgimento dell’Agenzia degli affari sanitari interregionali, l’avvio delle trattative e la relativa conclusione, degli Accordi decentrati regionali previsti dal presente Accordo..

 

2. L'Osservatorio esamina altresì i problemi scaturenti da provvedimenti legislativi e da pronunce della magistratura che incidano direttamente nella disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo.

 

3. L’Osservatorio ha sede presso il Ministero della Sanità – Servizio per i rapporti convenzionali con il SSN – ed è composto:

bullet

dal Dirigente Generale del Servizio rapporti convenzionali con il SSN con funzioni di Presidente, o da un suo delegato;

bullet

da 4 membri designati dagli Assessori regionali alla Sanità componenti la delegazione di parte pubblica, dei quali uno è il capo della delegazione regionale trattante la stipula della convenzione o suo delegato;

bullet

da 5 rappresentati dei medici convenzionati di medicina generale, indicati dai sindacati maggiormente rappresentativi individuati sulla base della rappresentatività di cui al comma 2 dell’art. 10, con criterio di proporzionalità tra essi.

 

4. Le funzioni di segretario dell'osservatorio sono svolte da un funzionario amministrativo ministeriale.

 

5. L'Osservatorio si riunisce di norma all'inizio di ogni trimestre su convocazione del Presidente o a seguito di richiesta motivata inoltrata da una delle parti firmatarie dell'accordo.

 

6. Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale che verrà trasmesso ad ogni buon fine a tutte le parti firmatarie ed a tutte le Regioni e Province Autonome per gli eventuali incombenti di rispettiva competenza.

 

7. La partecipazione alle riunioni dei componenti l'Osservatorio non comporta oneri economici ad alcun titolo a carico del Ministero della Sanità.

 

8. Ai lavori possono essere invitati esperti o altri rappresentanti delle parti firmatarie in relazione agli argomenti trattati.

 

9. Le Regioni inviano all'Osservatorio copia degli accordi regionali stipulati nelle materie di cui al presente accordo.

 

10. Ai medici di medicina generale che partecipano alle riunioni dell’Osservatorio Consultivo Permanente è riconosciuto il rimborso di cui al comma 1 dell’articolo 9 del presente Accordo e con le modalità dallo stesso previste.

 

Art. 14 – Programmazione e monitoraggio delle attività

1. Ai sensi dell’art. 3-quater, comma 2, del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse assegnate al distretto per il perseguimento degli obiettivi di salute della popolazione di riferimento, e in virtù della autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all’interno del bilancio della Azienda, il "Programma delle attività Territoriali" evidenzia in particolare:

a - Le attività di medicina generale previste dal decreto legislativo sopra richiamato all’art. 3-quinquies e dal piano sanitario nazionale, approvato con il D.P.R. del 23/7/98, ed il relativo finanziamento sulla base della quota capitarla di finanziamento erogata alla Azienda dalla Regione;

b - Altre attività territoriali pertinenti la medicina generale e attività intersettoriali, cui partecipa la medicina generale, definite dagli Accordi Regionali ed Aziendali, con al indicazione dello specifico finanziamento.

 

2. Le attività territoriali riguardanti la medicina generale di cui alla lettera b) del comma 1, sono:

a - attività di formazione, informazione, e revisione fra pari dei medici di medicina generale ;

b - prestazioni aggiuntive dei medici di medicina generale, comprese quelle informatiche di ricerca epidemiologica, statistica, di calcolo di spesa;

c - servizi di supporto alla attività dei medici di medicina generale, di tipo strutturale, strumentale e di personale;

d - potenziamento delle attività distrettuali di assistenza domiciliare di cui al presente Accordo;

e - progetti obiettivo nazionali, regionali ed aziendali;

f - progetti a livello di spesa programmato;

g - sviluppo delle forme associative nelle condizioni di oggettiva difficoltà socio-geografica;

h - sviluppo e potenziamento degli standard informatici dei medici di medicina generale.

i - produzione di linee guida e protocolli per percorsi diagnostici ed assistenziali;

l - conferenze di consenso nell’ambito del Distretto;

m - sviluppo di attività integrate ospedale-territorio;

n - sviluppo di servizi assistenziali carenti nel distretto.

 

3. Il finanziamento delle attività indicate al comma 2 è assicurato dalla Azienda mediante:

a - Appositi stanziamenti, anche relativi a finanziamenti per la medicina generale non utilizzati negli esercizi precedenti, finalizzati all’attuazione di specifici progetti o programmi individuati dagli accordi regionali ed aziendali;

b - Stanziamenti conseguenti alla razionalizzazione della spesa diretta o indotta dai medici di medicina generale;

c - finanziamenti ricevuti da soggetti non appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale e finalizzati a specifici progetti concernenti la medicina generale;

d - attribuzione della quota capitarla relativa ai cittadini residenti che non hanno effettuato la scelta del medico nella Azienda stessa o in altra Azienda.

 

4. Pur nel rispetto dei principi di unitarietà e di intersettorialità del "Programma delle attività distrettuali", il Direttore del Distretto è coadiuvato, per il monitoraggio delle iniziative previste dal Programma stesso concernenti la medicina generale, da un medico di medicina generale membro di diritto dell’Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali sulla base delle disposizioni regionali in materia e da due rappresentanti dei medici di medicina generale eletti tra quelli operanti nel distretto.

 

5. In particolare sono oggetto del monitoraggio:

a - l’andamento, per la parte concernente la medicina generale e indicata ai commi 2 e 3, dell’attuazione del Programma delle attività distrettuali e della gestione delle relative risorse;

b - l’appropriatezza prescrittiva, anche in relazione ai rapporti tra medicina generale e medicina specialistica ambulatoriale e ospedaliera, in riferimento a linee guida condivise, all’applicazione di percorsi diagnostico-terapeutici concordati, al rispetto delle note della Commissione Unica del Farmaco (CUF), anche al fine di prevenire e rimuovere comportamenti anomali.

 

6. I soggetti di cui al comma 4 assumono iniziative per la promozione di momenti di verifica e revisione di qualità, di conferenze di consenso e per l’applicazione nel distretto dei programmi di attività finalizzata al rispetto dei livelli di spesa programmati, come concordati ai sensi dell’

 

7. Le Aziende assicurano la predisposizione di appropriati ed effettivi strumenti di informazione per garantire trasparenza all’attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

 

Art. 15 – Equipes territoriali

1. In attesa che le Regioni disciplinino il Distretto e la sua organizzazione secondo le prescrizioni ed i principi degli articoli 3-quater e 3-quinquies del D.L.vo n. 502/92, come successivamente modificato, le Regioni stesse e le Aziende possono prevedere in via sperimentale la istituzione di equipes territoriali, finalizzate alla realizzazione di forme di integrazione professionale idonee a collegare l’attività dei singoli operatori tra loro e con gli obiettivi ed i programmi distrettuali, secondo gli indirizzi dei successivi commi.

 

2. L’ambito distrettuale di riferimento della equipe territoriale, intesa come organismo operativo, viene individuato dal Direttore di distretto e dagli operatori interessati e rappresenta l’ambito territoriale di operatività della stessa per lo svolgimento delle attività e l’erogazione delle prestazioni previste dal "Programma delle attività distrettuali", che comprende oltre ai livelli obbligatori di assistenza anche quanto di pertinenza distrettuale indicato da specifici progetti nazionali, regionali ed aziendali.

 

3. L’equipe territoriale è:

a) strumento attuativo della programmazione sanitaria;

b) momento organizzativo della medicina generale e delle altre discipline presenti nel distretto per la erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza e per la realizzazione di specifici programmi e progetti assistenziali di livello nazionale, regionale e aziendale.

 

4. Al fine di assicurare l’intersettorialità e l’integrazione degli interventi socio-sanitari nell’ambito territoriale di riferimento, della equipe territoriale fanno parte le figure professionali ivi operanti deputate a garantire, ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto legislativo già citato:

a) l’assistenza primaria, compresa la continuità assistenziale;

b) la pediatria di libera scelta;

c) l’assistenza specialistica ambulatoriale;

d) le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.

 

5. L’intervento coordinato ed integrato della equipe territoriale assume particolare rilievo nel coinvolgimento nelle attività ad alta integrazione socio-sanitaria, quali:

a) prevenzione e cura delle dipendenze da droga,alcool e farmaci;

b) tutela della salute dell’infanzia, della donna e della famiglia;

c) tutela dei disabili ed anziani;

d) patologie in fase terminale;

e) patologie da HIV,

f) tutela della salute mentale;

g) inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.

 

6. L’attività interdisciplinare ed integrata dell’equipe territoriale si realizza mediante la produzione di valutazioni multidimensionali e selezionando risposte appropriate alle diverse condizioni di bisogno. Si concretizza anche attraverso la predisposizione di un programma di lavoro:

a) finalizzato ad assicurare lo svolgimento delle attività e l’erogazione delle prestazioni previste dalla programmazione sanitaria, quali livelli essenziali ed appropriati di assistenza, e da specifici programmi e progetti assistenziali;

b) proposto dagli operatori interessati o dal Direttore del distretto;

c) concordato tra gli operatori interessati e tra questi e il Direttore del distretto;

d) che indichi i soggetti partecipanti, le attività o le prestazioni di rispettiva competenza, i tempi e i luoghi di esecuzione delle stesse;

e) la possibilità di operare modifiche durante la sua esecuzione, i tempi delle verifiche periodiche su eventuali problemi operativi,sui tempi di attuazione e sui risultati conseguiti.

 

Art. 15-bis – Appropriatezza nell’uso delle risorse

1. Il medico di medicina generale concorre, unitamente alle altre figure professionali operanti nel Servizio sanitario nazionale, a:

a - assicurare l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Azienda per l’erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza ed in attesa della definizione di linee guida consensuali, come previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000;

b - perseguire la sistematica riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse disponibili;

c - affermare i principi di efficacia e di appropriatezza degli interventi in base ai quali le risorse devono essere indirizzate verso le prestazioni la cui efficacia è riconosciuta in base alle evidenze scientifiche e verso i soggetti che maggiormente ne possono trarre beneficio.

 

2. Le prescrizioni di prestazioni specialistiche, comprese le diagnostiche, farmaceutiche e di ricovero, del medico di medicina generale si attengono ai principi sopra enunciati e avvengono secondo scienza e coscienza.

 

3. Nell’applicazione delle norme di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n.323, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n.425, il quale ha stabilito tra l’altro per le prescrizioni farmaceutiche l’obbligo da parte di tutti i medici del rispetto delle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco, la segnalazione di eventuali infrazioni all’Ordine professionale di iscrizione e al Ministero della sanità, nonché l’obbligo per il medico di rimborsare il farmaco indebitamente prescritto, si applicano le procedure ed i principi di cui ai successivi commi.

 

4. Le Aziende che rilevano comportamenti prescrittivi del medico di medicina generale ritenuti non conformi alle norme sopra evidenziate, sottopongono il caso ai soggetti individuati all’art. 14, comma 4, deputati a verificare, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, l’appropriatezza prescrittiva nell’ambito delle attività distrettuali, integrati dal responsabile del servizio farmaceutico, o da suo delegato, e da un medico individuato dal direttore sanitario della Azienda

 

5. L’organismo suddetto esamina il caso entro 30 giorni dalla segnalazione, tenendo conto dei seguenti principi:

a - la ipotesi di irregolarità deve essere contestata al medico per iscritto entro gli ulteriori 15 giorni assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le eventuali controdeduzioni e/o la richiesta di essere ascoltato;

b - il risultato dell’accertamento, esaminate le eventuali controdeduzioni e/o udito il medico interessato, è comunicato al Direttore generale della Azienda per i provvedimenti di competenza e al medico interessato.

 

6. La prescrizione farmaceutica non può essere ritenuta irregolare qualora:

a - sia oggetto di occasionale, e non ripetuta, inosservanza delle norme prescrittive dovuta ad errore scusabile;

b - sia stata determinata da un eccezionale stato di necessità attuale al momento della prescrizione, con pericolo di danno grave alla vita o all’integrità della persona che non possa essere evitato con il ricorso alle competenti strutture o servizi del S.S.N.;

c - sia stata determinata dalla novità del farmaco prescritto e/o dalla novità della nota CUF, o di altra legittima norma, e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla immissione alla vendita, dall’emanazione ufficiale della nota CUF o di altra legittima norma.

 

Art. 15-ter – Struttura del compenso

1. Ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera d), del D. L.vo 502/92 come successivamente modificato, la struttura del compenso del medico di medicina generale si articola:

a - Quota fissa oraria - in relazione a quanto previsto dai rispettivi capi del presente accordo - o capitaria per ciascun soggetto iscritto nella lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite dal presente accordo, modulata in rapporto alle classi di età individuate all’articolo 45;

b - Una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f) dell’art. 8, comma 1 del Decreto Legislativo sopra richiamato;

c - Una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste nel presente accordo e negli accordi regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f) sopra richiamata.

 

2. Le modalità di corresponsione dei compensi di cui ai precedenti commi sono stabilite, nel rispetto dei principi generali di cui al presente articolo, dai successivi artt. 45, 57, 61, 68, e, per quanto di competenza, dagli Accordi Regionali ed Aziendali.

 

Art. 16 - Responsabilità convenzionali e violazioni. Commissione di disciplina

1. I medici convenzionati di medicina generale sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo e dagli accordi regionali e aziendali.

Non possono essere oggetto di contestazione a carico del medico le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di altri operatori dell'Azienda.

 

2. Le violazioni danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

a - richiamo verbale, per lievi infrazioni comprese quelle occasionali relative alle norme sulla prescrizione e sulla proposta;

b - richiamo con diffida per la ripetizione di lievi infrazioni e per infrazioni di una certa gravità;

c - riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi per infrazioni di media gravità o per reiterate (oltre la seconda) applicazioni della sanzione di cui alla precedente lettera b);

d - sospensione del rapporto per durata non inferiore a 6 giorni e non superiore a sei mesi, in particolare per:
bullet

gravi infrazioni anche finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;

bullet

omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti incompatibilità, limitazioni di massimale o benefici economici;

bullet

recidiva di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico;

bullet

revoca per infrazioni particolarmente gravi compresa quella di cui all'art. 6, comma 2, o per recidiva di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto.

 

3. L'Azienda contesta per iscritto l'addebito al medico, entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, e lo sente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore. La convocazione per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi 15 giorni dall’invio della contestazione scritta dell'addebito.

 

4. Il Direttore generale, valutate le controdeduzioni addotte dal medico in sede di difesa procede all'archiviazione del caso o alla irrogazione della sanzione. Il provvedimento è notificato all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione. Qualora siano trascorsi inutilmente i 15 giorni dalla convocazione per la difesa o entro tale termine non sia stata ricevuta alcuna controdeduzione, il Direttore generale dà corso alla irrogazione della sanzione e alla sua notifica all'interessato entro 10 giorni.

 

5. Il medico, ricevuta la notifica della sanzione, può impugnarla nei confronti del Direttore generale della Azienda entro 30 giorni dal ricevimento, anche a mezzo di procuratore, chiedendo che la controversia sia sottoposta al giudizio della commissione di disciplina.

 

6. In ciascuna Regione è istituita, con provvedimento della Giunta Regionale, una commissione di disciplina composta da:

a - presidente dell’Ordine provinciale dei Medici della città capoluogo di regione, o suo delegato, che la presiede;

b - due membri medici designati dall’Assessore regionale alla Sanità;

c - due membri eletti, tra i medici di medicina generale convenzionati della Regione.

 

7. I componenti della Commissione di cui alla lettera c) del precedente comma devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a - età non inferiore a 40 anni;

b - anzianità di laurea non inferiore a 15 anni;

c - anzianità di servizio effettivo in medicina generale svolta in regime convenzionale non inferiore a 10 anni;

d - essere convenzionati per la medicina generale.

 

8. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario designato dalla Regione.

 

9. Ricevuta l'impugnazione della sanzione, il Direttore generale della azienda, entro 6 giorni:

bullet

sospende l'applicazione della sanzione;

bullet

chiede al presidente la convocazione della Commissione di Disciplina, che deve avvenire entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta ed essere notificata alle parti;

bullet

trasmette gli atti alla Commissione di disciplina e al medico interessato.

 

10. Le parti hanno diritto di:

bullet

essere ascoltate dalla Commissione di Disciplina;

bullet

presentare al collegio ulteriori documenti e memorie inerenti il caso.

 

11. La Commissione, udite le parti se ne hanno fatta richiesta e acquisita l'eventuale documentazione dalle stesse prodotta, emette il deliberato entro 7 giorni dalla seduta e ne dà comunicazione a mezzo raccomandata con avviso dio ricevimento alle parti interessate.

 

12. L'Azienda ricevuto il deliberato della Commissione di Disciplina si conforma allo stesso con provvedimento del Direttore generale.

 

13. I termini previsti dal presente articolo sono perentori.

 

14. La sede della Commissione di Disciplina è fissata dalla Regione, che è tenuta a fornire i supporti operativi necessari.

 

15. L'atto di contestazione e il provvedimento finale del procedimento, con allegata la relativa documentazione compreso l'eventuale deliberato, sono inviate all'Ordine provinciale d'iscrizione del medico, ai fini di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92, come successivamente modificato.

 

16. In caso di sospensione del rapporto ai sensi del comma 2, lett. d), l'Azienda nomina il sostituto. I compensi vengono corrisposti, fin dal primo giorno, al sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito dei compensi di cui all'art. 45, lett. "C" ed "D".

 

17. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro irrogazione. Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo 5 anni dalla loro commissione.

18. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle norme del Codice di Procedura Civile.

 

Art. 17 - Esercizio del diritto di sciopero

Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione

1. Nel campo dell'assistenza primaria sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990, art. 2, comma 2, le visite domiciliari urgenti e l'assistenza domiciliare integrata, nonché le forme di assistenza domiciliare programmata a malati terminali.

 

2. Nel campo della continuità assistenziale e dell'emergenza sanitaria territoriale, oltre a quelle previste dal precedente comma 1 per quanto di competenza, sono prestazioni indispensabili gli interventi di cui agli artt. 52 e 65, limitatamente agli aspetti diagnostici e terapeutici.

 

3. Le prestazioni di cui al comma 1, 2, in caso di sciopero della categoria dei medici di medicina generale convenzionati, continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le modalità di cui ai commi 6 e 7.

 

4. Il diritto di sciopero dei medici di medicina generale convenzionati è esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.

 

5. I medici di medicina generale che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo commettono infrazione da valutare ai sensi dell'art. 16.

 

6. Le organizzazioni sindacali si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:

a - nel mese di agosto;

b - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;

c - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;

d - nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;

e - nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

 

7. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

 

8. In conformità agli accordi di cui al comma successivo le Aziende individuano, in occasione degli scioperi dei medici di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale, i nominativi dei medici tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso, comunicando cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il medico individuato ha il diritto di esprimere, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.

 

9. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo sono stabiliti, relativamente agli addetti della continuità assistenziale e dell’emergenza sanitaria, con apposite intese a livello regionale, i criteri per la determinazione di contingenti di personale medico da esonerare dalla partecipazione a eventuali scioperi di categoria al fine di garantire la continuità delle prestazioni di cui al comma 1, nonché per la loro distribuzione territoriale.

 

Art. 18 - Durata dell’accordo

1. Il presente accordo ha durata triennale e scade il 31.12.2000.

 

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